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Cassazione, medico condannato: tumore scambiato per ansia

Professione

 

Secondo la suprema Corte è colpevole di omicidio colposo il medico che sbaglia la diagnosi, poi attribuendo la morte del paziente al rifiuto di cure: di «rifiuto», infatti, si può parlare solo se a seguito di una corretta diagnosi della patologia, il paziente si sottragga alla prescrizione di accertamenti e terapie. A stabilirlo è la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, che, con la sentenza 17801/14, depositata il 28 aprile, ha respinto il ricorso di un sanitario, condannato dalla Corte d'appello di Firenze a scontare otto mesi di carcere per aver provocato la morte di una sua paziente.

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I fatti: Il sanitario aveva in cura una paziente, deceduta a causa di un linfoma di Hodgkin mai diagnosticato, nonostante le numerose visite mediche nel corso delle quali la patologia era ben riconoscibile. Il medico, che non era riuscito a comprendere l'origine della malattia, si era orientato per disturbi di natura psicologica e aveva addossato la principale responsabilità della morte al rifiuto di cure manifestato dalla paziente che, fidandosi del parere del suo medico curante, aveva rifiutato di rivolgersi ad altri specialisti. La tesi del sanitario non convince la Corte territoriale: di rifiuto di si può parlare nel caso in cui medico abbia fatto una corretta ipotesi diagnostica e ciò nonostante il paziente si sia sottratto alla prescrizione degli accertamenti e delle terapie. Patologia che, nel caso specifico, non era stata mai diagnosticata. Il ricorso per la Cassazione è infondato.  

 

 

La sentenza: «In tema di colpa medica, il rifiuto di cure mediche consiste nel consapevole e volontario comportamento del paziente, il quale manifesti in forma espressa, senza possibilità di fraintendimenti, la deliberata e informata scelta di sottrarsi al trattamento medico. Consapevolezza che può ritenersi sussistente solo dove le sue condizioni di salute gli siano state rappresentate per quel che effettivamente sono, quanto meno sotto il profilo della loro gravità»., spiega l'avvocato Emiliana Sabia. Nel caso in esame, non c'è dubbio che il medico abbia formulato una diagnosi errata e che la paziente abbia ritenuto di dover aderire alla stessa, solo rifiutando di assumere farmaci antidepressivi, «che in nulla avrebbero modificato il decorso della grave patologia che l'affliggeva; che in nessun momento la paziente venne portata a conoscenza dal sanitario o da altri dell'effettiva natura e gravità di tale patologia. Pertanto, non vi è spazio alcuno per l'ipotizzato rifiuto di cure, del quale peraltro non dovrebbe affermarsi l'espressa formulazione, non potendosi intendere per tale un comportamento meramente passivo, che può trovare anche nelle scadute condizioni di salute la propria causa». Il ricorso viene rigettato e il medico condannato a pagare le spese di processo.

 

fonte: studio sabia

Professione
Commenti
GV
Guido Valente
Guido Valente Leggendo anche i pareri già espressi da altri colleghi , non capisco se il collega condannato era il medico curante della paziente, o se era uno specialista che aveva preso in cura la paziente . Questo non viene detto e non viene detto neppure se erano state prescritte ricerche diagnostiche . Non esprimo nessun parere
Rispondi
10/05/2014 16:09
AD
Andrea Doria
A prescindere o meno dalla considerazione sull'errore o meno del Collega, che non è possibile accertare in assenza di dati più completi, mi chiedo come mai Solo lo Specialista ne abbia subito le conseguenze.. Nell'articolo sopra riportato si dice che "...la paziente, fidandosi del parere del suo medico curante, aveva rifiutato di rivolgersi ad altri specialisti...". Se ne deve dedurre che anche il Medico Curante della paziente sia equamente responsabile di negligenza, o imperizia, al pari o poco meno del Medico Specialista. Quel che più rattrista, però, è la condanna PENALE a 8 MESI DI CARCERE... Molto più di quanto si commina ad un Ultrà che prende a sprangate gli altri tifosi in una partita di calciio o, per riprendere l'esempio del collega Sisto, di un automobilista ubriaco che provoca una strage al volante della sua macchina,... E' ORA DI FINIRLA CON LE CONDANNE PENALI per la malpractice medica!!! Vogliamo o no uniformarci al resto del mondo civile, dove gli errori medici sono gestiti solo in sede di codice civile??? O dobbiamo essere paragonati sempre a delinquenti mafiosi assetati di sangue del "povero" paziente che capita sotto le nostre grinfie?? E perchè i Magistrati non rispondono civilmente e PENALMENTE dei loro errori e continuano a mantenere un'immunità da Casta protetta??? Di questo passo, CHI vorrà ancora praticare la professione del Medico???
Rispondi
07/05/2014 18:41
CP
Cesare Profeta
Al collega Giorgio Bertoni che parla di palpabilità dei linfonodi, vorrei concordare con il suo parere se la manifestazione è localizzata ai linfonodi laterocervicali o inguinali, (che il paziente sottopone normalmente alla visita del curante), ma non concordo quando i distretti linfonodali interessati sono quelli mediastinici, o, lomboaortici, o pergastrici. Poi la febbre, o febbricola, come le sudorazioni notturne non sono patognomoniche di linfoma. I dati a disposizione per un'analisi clinica completa non ci sono dati, ma concludere l'intervento asserendo la colpevolezza certa del medico curante, mi sembra la retorica del "presunto colpevole". Non dovremmo tra medici compiere un'analisi clinica completa, prima di sentenze di colpevolezza? Non dovremmo partire nell'analisi, anche per una questione di eleganza, dal concetto di "presunto innocente"?
Rispondi
06/05/2014 12:49
GB
Giorgio Bertoni
La notizia è descritta in modo incompleto e si possono solo fare ipotesi ma è davvero difficile non immaginare che un paziente con un linfoma non abbia manifestato almeno qualche ingrossamento linfonodale palpabile ( e spesso percepibile dallo stesso paziente durante la doccia o l'autopalpazione) , non abbia avuto febbre o febbricola persistente e/o ripetute sudorazioni notturne. Come si fa ad attribuire ad ansia gli ingrossamento linfonodali o la febbre? Temo , purtroppo, che il collega non abbia mai seriamente visitato la paziente o che la sua competenza medica lasci molto a desiderare. E' triste dirlo ma qui una responsabilità c'è davvero. Giorgio Bertoni
Rispondi
06/05/2014 06:27
FT
Fiammetta Trallo
Ho letto l'intera sentenza e mi dispiace dover dire che il collega ha sottovalutato la situazione, A sua parziale discolpa ci può essere il carattere della paziente, magari troppo ansioso o di facili lamentele che ha portato a ritenere si trattasse delle solite paranoie. Mi meraviglio che i familiari non abbiano chiesto un parere specialistico. Le Sentenze di Cassazione riportate sulle newsletter per medici sono ridotte per ovvie ragioni di spazio. Sarebbe bene leggerle per intero avendo il tempo per farlo
06/05/2014 01:56

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