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Ddl ex specializzandi: 11mila euro netti forfettari

Professione Redazione DottNet | 27/10/2016 14:12

L'approvazione del Decreto è prevista per la fine dell'anno

Stop agli emendamenti per l’accordo transattivo tra lo Stato e i medici specialisti sugli anni di specializzazione da rimborsare. E  il senatore Piero Aiello, primo firmatario del Ddl n.2400, conferma che gli 11mila euro fissati come cifra forfettaria - per ogni anno di corso - che i medici specialisti riceveranno dallo Stato per la mancata remunerazione durante la scuola di specializzazione tra il 1978 ed il 2006 sono netti.

Ogni dubbio, dunque, è stato fugato. E soprattutto via via che il Ddl si avvicina all’approvazione, vanno delineandosi sempre nuovi dettagli dell’accordo transattivo, come appunto quello relativo alle cifre proposte dal Disegno di Legge. L’iter del provvedimento prosegue spedito al Senato e, come anticipa Aiello, l’obiettivo è farlo arrivare alla Camera dei Deputati già entro la fine dell’anno per l’approvazione.

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«C’è grande soddisfazione – afferma il senatore Piero Aiello, primo firmatario del Ddl n.2400, in una recente intervista - nel vedere dove ci sta portando questo percorso laborioso che ha visto nel corso del tempo la presentazione di tre Disegni di legge che poi sono stati uniti in un testo conclusivo, a cui io e altri colleghi abbiamo posto la firma e che ha iniziato l’iter della discussione.  Ora la totalità delle cause vede i colleghi vincere con enormi esborsi da parte dello Stato. Quindi credo che debba ormai essere una convinzione comune da parte della politica che non si può più andare avanti così, anche perché si tratta di spese che gravano sulla Presidenza del Consiglio, la quale penso non debba più sentirsi disposta a spendere inutilmente così tanti soldi. Basta poco per mettere la parola fine. Basta approvare questa norma».

«Ho proposto ai colleghi relatori - conclude Aiello -, in qualità di primo firmatario, di chiedere il percorso privilegiato, in modo da dare alla commissione la priorità deliberante. Se così fosse, si eviterebbe anche un percorso un po’ difficile, eviteremmo di perdere altro tempo per l’aula. Ora vediamo cosa ne pensano i colleghi».


Effettivamente, il contenzioso si trascina ormai da decenni, fin dalle prime direttive europee degli anni ’80, cui sono seguite le condanne della Corte di Giustizia europea (sentenze del 25/02/1999 e del 03/10/2000) e una lunga serie di successi nei tribunali di tutta Italia in favore degli ex specializzandi. Attraverso le azioni collettive, Consulcesi Group ha visto riconoscere oltre 450 milioni di euro in favore dei suoi assistiti, ma il rischio di esborso complessivo per le casse italiane supera i 5 miliardi di euro.

Ieri intanto è cominciato l'iter: ad introdurre il provvedimento ai senatori della XII commissione è stata ieri la relatrice Manuela Granaiola (Pd). "Il disegno di legge n. 2400, adottato come testo base dalla Commissione di merito, oltre al riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, al pari degli altri testi, stabilisce anche una modalità alternativa di sanatoria, consistente in periodi di contribuzione figurativa, che può condurre al prepensionamento o all'integrazione della pensione già percepita - spiega la senatrice dem -. Il diritto alla corresponsione della remunerazione è subordinato all'accertamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di alcuni requisiti elencati nei diversi testi".

Due, a parere di Granaiola, gli aspetti del disegno di legge meritevoli di particolare considerazione: "In primo luogo, il testo sembra ampliare l'ambito applicativo delle provvidenze al di là di quanto richiesto dalla normativa europea, per come interpretata dalla prevalente giurisprudenza: il legislatore comunitario aveva inteso introdurre l’obbligo per gli Stati membri di corrispondere un’adeguata remunerazione in favore dei medici durante la formazione specialistica a far data dal 1° gennaio 1983, e non dal 1978. Inoltre, il testo intende estendere le provvidenze anche ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006, periodo per il quale vigeva una disciplina specifica sulla adeguata remunerazione, dettata dal decreto legislativo 257/1991".

"In secondo luogo - ha proseguito - per ciò che attiene alla congruità del trattamento indennitario, l'articolo 1 prevede una somma di euro 11.000,00 per anno di corso, analogamente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 257/91, somma che risulta essere superiore a quanto attualmente liquidato nelle sentenze, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 370 del 1999, in favore di coloro che tempestivamente attivarono le prime rivendicazioni innanzi ai giudici amministrativi. In terzo luogo, sarebbe opportuno verificare sul piano giuridico la possibilità di diversificare gli indennizzi in ragione del tempo pieno o parziale dedicato alla formazione, considerando cioè la eventuale contemporanea sussistenza di rapporti di lavoro".

"Infine - ha concluso Granaiola - appare non chiara la formulazione dell’articolo 2, comma 2, laddove si conferisce a non meglio precisate 'realtà professionali di rilevanza nazionale operanti in rappresentanza degli interessi dei medici' la legittimazione a presentare le istanze di corresponsione dell'indennizzo".

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