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Nuove regole per la malattia e sentenza Cassazione sulla reperibilità

Professione Redazione DottNet | 06/01/2017 17:15

Dallo scorso primo gennaio le norme sono cambiate: la visita può essere attivata dal primo giorno di malattia

Dal primo gennaio scorso sono cambiate le regole per la malattia dei lavoratori. E c'è anche un'importante sentenza della Cassazione, la numero  64 del 4 gennaio 2017, che regolamenta l'obbligo di reperibilità.

Giova ricordare che la malattia indennizzata parte dal 4° giorno, perché i primi 3 giorni vengono considerati di carenza. In questo caso, se previsto dal contratto di lavoro, le giornate di assenza per malattia sono a completo carico dell’azienda. Dal 1° gennaio 2017, la visita e quindi la reperibilità del lavoratore può essere attivata fin dal primo giorno di malattia. Questo nel caso in cui l’assenza ricada nella giornata immediatamente precedente o successiva ad una non lavorativa. In definitiva, il datore di lavoro ha il diritto di chiedere all’Inps di andare a controllare lo stato di salute del dipendente in malattia, tramite procedura telematica da attivare in tempo reale.

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La giornata non lavorativa, non si riduce al sabato o la domenica, ma anche a giornate di riposo, ferie o permessi. In pratica, una stretta a coloro che magari usano la malattia per allungare periodi di riposo o di ferie.Per i lavoratori pubblici, le fasce orarie di reperibilità sono dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 per 7 giorni su 7. Per i lavoratori dipendenti del settore privato invece, 10:00-12:00 e 17:00-19:00.
A tutto ciò si aggiunge la sentenza  della Cassazione, la numero 64 del 4 gennaio 2017, che dà ulteriori delucidazioni all'obbligo di reperibilità con particolare riferimento ai casi coperti dalla Legge, in cui il lavoratore può mancare una visita fiscale. Patologie gravi e accertate sono motivi validi che però devono essere confermati da strutture sanitarie nazionali. Per il settore Pubblico poi, esistono delle malattie professionali riconosciute dall’Inail che eliminano l’obbligo per il lavoratore.

La Cassazione, con la sentenza n°64 del 4 gennaio 2017, ha sottolineato, inoltre, come l’obbligo di reperibilità cessi nel momento in cui il medico, visitando il lavoratore, confermi lo stato di malattia. In parole povere, dopo che il medico ha trovato a casa il lavoratore e lo ha visitato trovandolo davvero ammalato, l’obbligo di essere reperibile decade. Questo a condizione che l’uscita di casa o l’attività che si va a svolgere renda la guarigione più complicata. Resta sempre giustificabile una assenza alla visita, purché comunicata preventivamente agli organi di controllo.

Per casi di omessa o ritardata comunicazione, il lavoratore sarà tenuto, in un eventuale contenzioso, a dimostrare il motivo per il quale ha omesso di comunicare all’INPS che sarebbe stato assente alla visita di controllo. Sempre per quanto riguarda eventuali contenziosi col datore di lavoro, il lavoratore resta tenuto a dimostrare che le eventuali uscite durante le ore in cui doveva essere reperibile, non ne abbiano pregiudicato la guarigione, questo perché lo svolgimento del lavoro da parte del lavoratore è un diritto del datore di lavoro.

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