
Per licenziare il lavoratore disabile non basta il parere del medico di sorveglianza aziendale
E' illegittimo il licenziamento del lavoratore disabile per inidoneità a svolgere le sue mansioni in seguito all'aggravarsi della sua situazione psicofisica se l'accertamento delle sue condizioni è stato svolto da un unico medico e non dalla Commissione medica competente, come stabilito dalla legge n. 104 del 1992. Lo ha sottolineato la Cassazione accogliendo il ricorso di Domenico G., un lavoratore disabile palermitano licenziato dalla Fondazione Auxilium per inidoneità a svolgere le mansioni di addetto ai servizi generali.
Contro il licenziamento, il lavoratore aveva sporto reclamo al Tribunale e poi alla Corte di Appello di Palermo ma inutilmente perchè i giudici avevano replicato che era "irrilevante" se a dichiararlo inidoneo e a fargli perdere il posto era stato un singolo medico anzichè la Commissione ad hoc.
"Il datore di lavoro - afferma la Cassazione - può risolvere il rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti, nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione di lavoro, solo nel caso in cui la speciale Commissione integrata" accerti "la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, non essendo sufficiente il giudizio di non idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente nell'esercizio della sorveglianza sanitaria".
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