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Cassazione, di super lavoro si muore. Anaao: la risposta ai maxi-turni

Medlex Redazione DottNet | 19/06/2017 21:41

Il sindacato dei medici commenta il verdetto degli Ermellini che ha condannato l'Asp di Enna a un indennizzo per la morte di un tecnico di radiologia a causa dei turni massacranti

La sentenza della Cassazione (clicca qui per scaricare il documento completo) che ha condannato l'Asp di Enna per il decesso da superlavoro di un tecnico di radiologia ha scatenato i commenti dei sindacati medici. «Pietra miliare della giurisprudenza in ambito sanitario», ha commentato l’Anaao nella nota diffusa oggi. «La sentenza - si legge - è la migliore risposta a quanti si preparano a chiedere, in vista del rinnovo del CCNL, un uso intensivo e senza limiti del tempo lavoro dei professionisti, scontando la carenza presente e futura di medici come un dato ontologico della sanità italiana. La sicurezza di cittadini ed operatori è un valore non negoziabile. Assunzioni subito se si ha a cuore il destino della sanità pubblica».


Ma vediamo nei dettagli la sentenza della Cassazione dell'08/06/2017 n° 14313
 

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Il fatto
Il radiologo, in servizio dal 1991 decedeva nel 1998. Gli eredi (moglie e figlia), adivano il Tribunale di Nicosia, prospettando che il decesso del coniuge, avvenuto il 19 settembre 1998, era imputabile all'enorme carico di lavoro cui il predetto era stato sottoposto nel corso dell'intero rapporto lavorativo, chiedendo sia il pagamento dell'equo indennizzo, ai sensi del d.p.r. 461 del 2001, nella misura corrispondente alla I categoria della tabella A di cui al d.p.r. 834/81, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in euro 100.000 per ciascuna erede o nella diversa misura equitativamente determinata.A seguito di consulenza medico legale, il Giudice del lavoro del Tribunale di Nicosia aveva accolto entrambe le domande. La sentenza era stata impugnata dall'Azienda sanitaria provinciale di Enna che aveva contestato, per quanto qui interessa, la sussistenza della responsabilità ex art. 2087 c.c.


La Corte di Appello accoglieva parzialmente il gravame dell’Azienda sanitaria, non ravvisando nel comportamento datoriale un inadempimento colpevole ai sensi dell'art. 2087 c.c., tale da integrare gli estremi della responsabilità risarcitoria per il danno esistenziale (rectius, per danno non patrimoniale da perdita parentale), considerato che l'adibizione a turni di disponibilità in numero superiore a quelli previsti da C.C.N.L. non poteva concretare “violazione di misure necessarie per tutelare l'integrità psicofisica del prestatore di lavoro”.
 

La sentenza
La Cassazione, con la decisione qui esaminata, ha accolto il ricorso degli eredi per violazione dell’art. 2087, in base al quale “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Norma interpretata sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza come norma di chiusura.


La motivazione
La Corte, dopo aver richiamato i principi in materia di riparto dell’onere della prova, ribadisce come in nessun caso sia possibile per il datore di lavoro (pubblico, nel caso in esame) giustificare la condizione di superlavoro del tecnico, con esigenze di assicurare il servizio all’utenza.
Nel caso, come riportato in sentenza, era stato dimostrato in punto di fatto:
dal 1991 al 1998 (data del decesso del tecnico) i quattro tecnici di radiologia avevano effettuato ben 148.513 esami, corrispondente ad una media di 18.564 esami annui, cui andavano aggiunti gli esami del servizio di tomografia computerizzata, pari ad una media di circa 662 esami annui;


lo svolgimento di turni di pronta disponibilità notturna e festiva e di pronta disponibilità diurna in eccesso rispetto ai limiti previsti dalla contrattazione collettiva vigente;


il fatto che il tecnico, per recarsi nei servizi di radiologia, ecografia e tomografia computerizzata, si era trovato a percorrere, anche nei periodi invernali, il tragitto esterno che collegava tali servizi;


vi era stata la violazione reiterata e sistematica dei limiti legali e contrattuali dell’adibizione del dipendente ai turni di pronta reperibilità (violazione dell'art. 44 CCNL comparto sanità del 1.9.95, il quale ha previsto che l'istituto della pronta disponibilità rimane regolato dall'art. 18 del D.P.R. 270/1987 ed è applicato rigorosamente agli operatori ed alle condizioni ivi indicate).
 

Una condizione lavorativa, precisa la Corte, che configura la piena imputabilità di tali scelte organizzative adottate alla P.A. che, per far fronte alla necessità di smaltire una notevole mole di lavoro ed assicurare la regolarità del servizio per gli utenti, ha imposto condizioni di superlavoro eccedenti i limiti contrattuali e legali.


Un’imputabilità avverso la quale non costituisce esimente datoriale, in generale e nel caso in esame, il fatto che il dipendente non si fosse mai lamentato delle condizioni disagiate e di superlavoro, per i ben noti principi giurisprudenziali  per i quali “gli effetti della conformazione della condotta del prestatore ai canoni di cui all'art. 2104 cod. civ., coerentemente con il livello di responsabilità proprio delle funzioni e in ragione del soddisfacimento delle ragioni dell'impresa, non integrano mai una colpa del lavoratore”.

Esigenze di servizio e condizioni di lavoro imposte
La decisione in commento, si legge sul sito Altalex, apporta un decisivo nuovo contributo al più ampio tema della compatibilità tra necessità di assicurare la regolarità del servizio agli utenti (in particolare nella sanità) col ricorso sistematico alla turnazione di pronta reperibilità e conseguenti condizioni di superlavoro, imposte per tal via ai dipendenti del SSN.

Su questo tema – ancora di recente la Cassazione – ha affermato che sebbene “in nessun caso potrebbe accogliersi la domanda del ricorrente intesa ad imporre un generale divieto, per il futuro, di ricorso alla pronta disponibilità per più di 10 volte in un mese, accoglimento che presupporrebbe, appunto, un limite inderogabile che invece il tenore testuale della clausola collettiva non contiene”… è fatta salva “l'ipotesi di abuso (per numero complessivo di servizi di pronta disponibilità pretesi e/o per manifesta inesistenza delle relative esigenze) contrario alle clausole generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., nello svolgimento del rapporto contrattuale” (Cass. 13935/2015).

La materia della pronta disponibilità in eccesso rispetto ai limiti legali e contrattuali nel servizio sanitario, era già stata censurata a livello comunitario con la procedura sanzionatoria del 20.2.2014, per violazione della Direttiva 2008/88/CE sul rispetto del diritto dei medici che lavorano in strutture sanitarie pubbliche a periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale, su rilievo che «La Commissione ha ricevuto numerose denunce relative al fatto che, a causa dell'errata applicazione della direttiva, i medici sono sottoposti ad orari di lavoro eccessivi senza un adeguato riposo». Infrazione a seguito della quale l’Italia è stata costretta ad approvare la Legge 161/2014.

Ciò in conformità alla giurisprudenza comunitaria (causa C-151/02 Jaeger punto 89 e nella causa C-428/09 Isère, punto 40), dove la CGUE aveva sottolineato che  «in quanto eccezioni al sistema comunitario in materia di organizzazione dell’orario di lavoro attuato dalla direttiva, le deroghe [al limite delle 48 ore settimanali], previste dall’art. 17 di quest’ultima [Direttiva 2008/88/CE citata] devono essere interpretate in modo che la loro portato sia limitata a quanto strettamente necessario alla tutela degli interessi che tali deroghe permettono di proteggere».

Con la sentenza in commento, una volta accertato che “per far fronte alla necessità di smaltire una notevole mole di lavoro ed assicurare la regolarità del servizio per gli utenti, [il datore] ha imposto condizioni di superlavoro eccedenti i limiti contrattuali e legali”, questa scelta in quanto scelta organizzativa, rende imputabile al datore di lavoro le conseguenze dannose derivanti dallo svolgimento del superlavoro[3] da parte del dipendente, fatta salva la prova liberatoria da parte datoriale di “avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 2038 dei 2013)”.

Col che in definitiva, anche alla luce degli orientamenti di diritto comunitario in tema di lavoro dei dirigenti medici sopra citati, appare evidente come non sia possibile, in ispecie nel lavoro sanitario ed ospedaliero in genere, connotato da costanti carenze di organico, riversare sui dipendenti l’onere pubblicistico di assicurare il servizio all’utenza poiché il soddisfacimento di tale onere deve essere organizzato in modo da assicurare l’integrità psico-fisica del dipendente.

In questi anni, dice ancora l'Anaao «di tagli lineari, di pensionamenti e gravidanze non sostituite, di svilimento dei contenuti professionali, di precarizzazione violenta del lavoro medico e infermieristico, il Ssn è stato tenuto in piedi grazie allo spirito di sacrificio ed al senso di responsabilità dei suoi operatori, che si sono fatti carico di condizioni di lavoro gravose e rischiose, come il caso di Nicosia dimostra, effettuando una mole di ore di lavoro aggiuntive impressionante, nemmeno retribuite o recuperate, fino a lavorare per 13 se non 14 mesi all'anno. In tempi in cui molti esperti e politici parlano di sprechi e di inappropriatezza in sanità, nessuno ha mai acceso un faro sugli enormi risparmi che le Regioni hanno ottenuto favorendo e sfruttando l'inappropriatezza e l'illegittimità organizzativa».

EAnaao denuncia che «Con l'alibi di dover assicurare la regolarità del servizio per i cittadini, il 'superlavoro' oltre i limiti fissati da leggi e contratti è diventato il perno dell'unico modello di organizzazione del lavoro ritenuto possibile, quello fondato sulle deroghe e, in loro assenza, sulla illegittimità e sull'arbitrio, a dispetto delle conseguenze in termini di insorgenza di patologie, anche mortali, nei lavoratoriPer il sindacato «non è accettabile riversare sui dipendenti tutto l'onere di garantire le prestazioni sanitarie ai pazienti, evadendo l'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare la loro integrità fisica».


I radiologi
E anche i radiologi, in una nota firmata da Paolo Sartori, presidente Fassid -sindacato nazionale radiologi SNR, «La vicenda del tecnico di Enna è esemplare ed è la punta dell'iceberg di una situazione che andiamo denunciando con studi, cifre e dati da anni. La mole di lavoro in radiologia è troppa per troppo poche persone. Finte reperibilità che mascherano guardie con 4 o 5 chiamate per notte, costante infrazione della normativa europea, attenzione ai numeri e non all'efficacia delle prestazioni, totale indifferenza verso le problematiche cliniche da parte di molte amministrazioni pubbliche e private determinano un aumento complessivo dello stress».
 

Sartori ribadisce che il sindacato lotterà per l’applicazione della legge 24 e la trattativa contrattuale imminente porgano fine a questo stato di cose più vicino alla barbarie che alla civiltà. Chiediamo attenzione all'appropriatezza, regolamentazione delle reperibilità e dei volumi di attività che non possono riguardare solo l'attività non clinica, l'adeguamento degli organici e l'assunzione dei giovani. Con un'età media di 55 anni dovremo aspettare la prossima vittima per porre rimedio a un incomprensibile sfascio, la giusta proporzione degli organici fra chi è impegnato nell'attività di assistenza ai malati ventiquattro ore su ventiquattro e chi “assiste” chi è impegnato nell'assistenza».

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