Il medico aveva spinto la paziente fuori dallo studio. Condannato per rifiuto di atti d’ufficio e violenza privata
Un'importante sentenza della Cassazione fa chiarezza sull'obbligatorietà della prescrizione di farmaci da parte dei medici di base. Per la Suprema Corte (sezione VI Penale sentenza 35233/2017 depositata lo scorso 18 luglio) “Il reato di rifiuto di atti d’ufficio è un reato di pericolo. La violazione dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice ricorre tutte le volte in cui viene negato un atto non ritardabile alla luce delle esigenze protette e considerate dall’ordinamento, a prescindere dall’esito concreto dell’omissione”.
Ma andiamo per ordine cominciando con un interrogativo: il medico di base può rifiutarsi di prescrivere le medicine al paziente? Se l'assistito insiste e chiede la ricetta medica, il dottore è tenuto a rilasciargliela? Il medico di famiglia è il solo a decidere se e quando rilasciare al malato una ricetta con la prescrizione dei farmaci: lo fa sulla base delle proprie valutazioni e dell’anamnesi del paziente. Il che significa che quest’ultimo non può pretendere la ricetta neanche se l’assunzione di determinate medicine gli è stata consigliata da un altro medico a cui si è rivolto. Sarà quest’ultimo, al limite, a poter rilasciare la prescrizione (dovendone quindi rispondere in caso di errata diagnosi).
Ciò nonostante, secondo appunto la sentenza della Cassazione, il medico di medicina generale che si rifiuta di prescrivere le medicine al proprio paziente risponde del reato di «rifiuto d’atti d’ufficio» tutte le volte in cui vi è una situazione di urgenza e di indiscutibile necessità.
La giurisprudenza ha più volte avuto occasione di chiarire che il rifiuto di atti d’ufficio è un reato, come detto in apertura, di pericolo; pertanto, esso scatta tutte le volte in cui viene negato un «atto non ritardabile», ossia urgente, alla luce delle esigenze concrete della vittima, a prescindere dall’esito concreto che l’omissione ha determinato. Ovvero, il medico può essere processato per rifiuto di atti di ufficio anche se la sua omissione non ha creato alcun danno alla salute del malato.
Ma attenzione: il reato sussiste solo se l’atto del medico è dovuto e, quindi, la prescrizione è necessaria in base allo stato del malato e alle sue condizioni fisiche. In altre parole, se anche è vero che la scelta se rilasciare la prescrizione spetta unicamente al medico, quest’ultimo non può rifiutarsi una volta constatata la situazione di necessità e di urgenza. Nel caso in questione la Corte d’Appello ha condannato l’imputato per il tentato delitto di cui all’art. 610 c.p. (Violenza privata) perché il professionista non solo ha rifiutato di redigere la ricetta ma ha anche spinto la paziente fuori dallo studio
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