Dopo 25 anni il ministro Lorenzin dà il via libera alle nuove tariffe per la vendita al pubblico dei medicinali
Dopo quasi 25 anni è stata approvata la nuova tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali. Con un decreto ministeriale firmato in data odierna il Ministro della salute, in attuazione dell’articolo 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ha adeguato le tariffe vigenti alle fluttuazioni dei costi di produzione.
È stato possibile raggiungere questo importante e atteso traguardo grazie al lavoro svolto da un Tavolo tecnico istituito presso il Ministero della salute, cui hanno partecipato rappresentanti della FOFI, Ferderfarma, ASFI, ASSOFARM, Farmacie unite, SIFAP e UTIFAR.
Con questo provvedimento viene individuato il metodo di determinazione del prezzo per la preparazione estemporanea e integrale in farmacia dei medicinali per uso umano e veterinari, che tiene conto sia del costo delle sostanze, dei costi di preparazione e soprattutto della professionalità dei farmacisti.
Il DM stabilisce che non è consentito quotare una sostanza a un prezzo diverso da quello indicato nella “Tabella dei prezzi delle sostanze”, anche quando sia stata impiegata una sostanza contraddistinta da marchio registrato. Inoltre, per le sostanze non comprese in Tabella l’attuale criterio del raddoppio del prezzo viene sostituito dal prezzo di acquisto, determinando un contenimento del prezzo finale del farmaco, con conseguente risparmio di spesa per il paziente.
Vengono, inoltre, aggiornati gli importi dei diritti addizionali: in particolare, è stato soppresso il diritto addizionale diurno per le farmacie urbane e rurali e previsto solo per quelle rurali sussidiate; per quanto attiene invece ai diritti addizionali notturni, è stato aggiornato il relativo importo per le farmacie urbane e rurali e per le rurali sussidiate.
Da ultimo, il decreto stabilisce che i prezzi così determinati non possano essere incrementati in alcun caso e conferma lo sconto, nella misura del 16%, in favore degli enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza e beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla dispensazione dei medicinali agli aventi diritto, escluso comunque il Servizio sanitario nazionale.
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