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Fecondazione eterologa, no al padre che ci "ripensa"

Ginecologia Redazione DottNet | 18/12/2017 19:47

Cassazione, dopo l'avvio dei trattamenti non si blocca l'impianto dell'ovulo

Il marito che acconsente alla fecondazione eterologa della moglie non può revocare il suo consenso all'impianto dell'ovulo dopo che è iniziata la fase di trattamento embrionale. Lo sottolinea la Cassazione respingendo il ricorso di un padre 'pentito' che voleva disconoscere il figlio 'concepito' in Spagna nel dicembre del 2009 con l'inseminazione eterologa assistita, tecnica allora vietata in Italia fino al 2014 quando la Corte Costituzionale la ha legalizzata.

Il giorno prima che alla moglie venisse impiantato l'ovulo fecondato con il seme di un donatore, il marito si era fatto vivo - non si sa se via mail, fax o sms - per revocare la sua autorizzazione. Troppo tardi, hanno detto i supremi giudici. Ad avviso della Cassazione, non merita obiezioni la decisione con la quale la Corte di Appello di Roma nel 2016 aveva ritenuto del tutto priva di rilevanza "la comunicazione di revoca del consenso, ricevuto dall'Istituto Marques in Spagna in data 18 dicembre 2009, non essendovi stata dimostrazione che tale revoca era intervenuta prima dell'attivazione della tecnica di preparazione dell'embrione, ovvero della fecondazione dell'ovulo destinato all'impianto".

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"Consentire la revoca del consenso, anche in un momento successivo alla fecondazione dell'ovulo, non apparirebbe compatibile con la tutela costituzionale degli embrioni, più volte affermata dalla Consulta", scrivono gli 'ermellini' nel verdetto 30294 che ha respinto il ricorso di Paolino S. che voleva disconoscere il figlio nato in provetta, il cui impianto aveva cercato di bloccare in extremis. "L'attribuzione dell'azione di disconoscimento al marito, anche quando abbia prestato assenso alla fecondazione eterologa, priverebbe il nato di una delle due figure genitoriali e del connesso rapporto affettivo ed assistenziale, stante l'impossibilità di accertare la reale paternità a fronte dell'impiego di seme di provenienza ignota", rileva inoltre la Cassazione rigettando il ricorso del padre 'riluttante'.

"Non vi è dubbio sulla applicabilità della legge italiana, posto che i genitori sono cittadini italiani, così come il nato, anche se l'impianto nell'utero della donna è stato effettuato all'estero, in Spagna", durante "un'epoca" nella quale la legge sulla fecondazione assistita allora in vigore in Italia "vietava l'inseminazione eterologa, con seme diverso dal marito o dal partner, anche se ne disciplinava gli effetti, nell'interesse esclusivo del nato". In pratica, non può essere messo in discussione lo 'status' di figli dei bambini nati con l'eterologa anche prima del 2014 da padri che tentano la via di fuga all'ultimo minuto pensando ancora di poter decidere.

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