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Tfr: troppa attesa per i medici, pronti i ricorsi

Professione Redazione DottNet | 11/12/2018 18:41

Possono trascorrere anche 27 mesi prima di ottenere quanto dovuto. Alcune sentenze già favorevoli

Ottenere il Tfr per un dipendente pubblico può trasformarsi in un calvario, tanto che sono in considerevole aumento coloro, soprattutto medici, che cercano attraverso vie legali di ottenere quanto dovuto in tempi quanto meno accettabili, anche in considerazione del fatto che in seguito al Decreto Salva Italia del 2011 si è creato un enorme divario tra  pubblico e privato. Nel caso dei dipendenti privati è il CCNL di riferimento a stabilire i tempi e le modalità per il pagamento del TFR. Per gli statali, invece, sono due le norme alle quali fare riferimento: il Decreto Salva Italia 2011 e la Legge di Stabilità del 2014.

Nel dettaglio, con il primo è stato deciso che il TFR deve essere pagato:

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  • entro 105 giorni: se il rapporto di lavoro è cessato per inabilità o decesso;
  • dopo 2 anni: se il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni volontarie, licenziamento o destituzione.

La Legge di Stabilità del 2014, ha aggiunto che questo debba essere pagato:

  • dopo 1 anno: se il rapporto di lavoro è cessato per il pensionamento e raggiungimento dei requisiti di servizio o età.

Scaduti questi termini, inoltre, l’Inps ha tempo altri 3 mesi per poter procedere al pagamento della TFR; quindi, nel peggiore dei casi per ottenere la buonuscita si rischia di dover attendere fino a 27 mesi.

Inoltre, nella maggior parte dei casi scaduti questi termini si riceve solamente una parte di liquidazione. Il TFR, infatti, viene pagato in un’unica soluzione quando l’importo non supera i 50mila euro (prima della Legge di Stabilità il limite era di 90.000€); in caso contrario l’erogazione avviene in due (se importo compreso tra i 50mila e i 100mila euro) o tre tranche annuali. Tuttavia trattenere la liquidazione per così tanti mesi potrebbe essere incostituzionale; lo ha stabilito il Tribunale del Lavoro di Roma, il quale ha girato la questione alla Corte Costituzionale.

Una dipendente del Ministero della Giustizia supportata dal sindacato Confsal-Unsa (lo stesso che fece dichiarare incostituzionale il blocco dei contratti del pubblico impiego) si è rivolta al Tribunale del Lavoro di Roma per fare ricorso contro l’INPS, colpevole di aver trattenuto la sua liquidazione per più di 27 mesi. Il Tribunale di Roma ha accolto il suo ricorso dichiarando che le misure introdotte per far fronte alla crisi economica del Paese non possono essere “permanenti e definitive”. Queste essendo legate alla gravità della situazione economica in un determinato periodo di crisi devono venir meno una volta che viene ristabilita la normalità.

Ecco perché oggi questa differenza di trattamento tra dipendenti pubblici e privati non ha motivo di esistere. Inoltre, come ribadito dai giudici del Tribunale di Roma, il TFR va retribuito tempestivamente poiché bisogna considerare che il lavoratore “specie se in età avanzata, in molti casi si propone, proprio attraverso l’integrale ed immediata percezione del trattamento, di recuperare una somma già spesa o in via di erogazione per le principali necessità di vita ovvero di fronteggiare in modo definitivo impegni finanziari già assunti”.

Ritardare il pagamento del TFR per i dipendenti pubblici potrebbe equivalere quindi ad una violazione delle norme della Costituzione; ne è convinto il Tribunale di Roma così come il sindacato Confsal-Unsa che ha supportato l’ex dipendente del Ministero della Giustizia nel ricorso. L’ultima decisione però spetterà alla Corte Costituzionale la quale nei prossimi mesi avrà il dovere di valutare la questione di incostituzionalità mossa dal Tribunale di Roma; solo dopo la pronuncia della Consulta, quindi, sapremo se i dipendenti pubblici torneranno a ricevere il TFR nei tempi adeguati.

«È possibile – sottolineano i legali di Consulcesi & Partners - intraprendere un’azione legale per la dichiarazione di illegittimità del ritardo nell’erogazione del TFR, con richiesta di liquidazione degli interessi compensativi e moratori, oltre al risarcimento dei danni patiti. Il primo passo è procedere con una diffida indirizzata all’ente previdenziale di competenza».

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