La sentenza ha confermato la sussistenza del nesso di causalità tra i farmaci somministrati dall’imputato e le lesioni subite dalla paziente
Risponde del reato di lesioni colpose il farmacista che somministra farmaci utilizzati per scopi diversi da quelli consigliati (farmaci off- label) senza adeguata valutazione clinica e al di fuori dei canoni previsti dalla legge n. 94/1994 (c.d. legge Di Bella) e del Codice deontologico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n. 10658 del 2024) - come riporta il Sole24ore - che ha confermato l’orientamento secondo cui, nel caso di lesioni colpose dovute a colpa medica:
- il termine per proporre la querela inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa sia venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata (Cassazione, sez. IV: n. 35424 del 11/11/2020 e n. 21527 del 2015);
- la prescrizione inizia a decorrere dal momento dell’insorgenza della malattia “in fieri”, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente (Cassazione, sez. IV: n. 18347 del 29/04/2021; n.44335 del 11/10/2016 e n.8904 del 08/11/2011).
La vicenda riguardava una donna che a seguito di un trattamento dimagrante era stata ricoverata presso una clinica privata e successivamente trasferita all’Ospedale Cardarelli di Napoli. Dagli accertamenti clinici eseguiti nel nosocomio partenopeo e confermati dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e dalla Corte d’appello di Napoli era emerso che:
- la sintomatologia accusata dalla paziente (dissenteria, vomito, paralisi degli arti inferiori, delle mani, della testa, interruzione del ciclo e perdita dei capelli) fosse riconducibile alla condotta del titolare di una farmacia che le aveva prescritto pasticche prodotte, confezionate e somministrate dallo stesso titolare;
- le pasticche, contenenti farmaci off label quali “efedrina (sostanza solitamente usata per la cura dell’asma ma che nelle diete agisce aumentando il metabolismo cellulare e stimolando la secrezione di catecolamine) e naxeltrone ( un antagonista degli oppiacei che riduce l’attività dei centri cerebrali che controllano la sensazione di piacere collegata all’ingestione del cibo ma che è anche fortemente epatotossico e va dunque somministrato solo in caso di assoluta necessità)”, avevano procurato un “grave squilibrio elettrolitico”;
- la paziente aveva potuto acquisire la consapevolezza della riconducibilità del fatto lesivo all’imperizia del farmacista soltanto in occasione della consegna della cartella clinica, avvenuta a distanza di parecchi mesi dalla manifestazione della sintomatologia.
La lettura combinata delle norme suggerisce, pertanto, di fare esclusivo riferimento ai termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per e
Mandelli: "Un farmacista che rafforza il proprio ruolo qualificato di dispensatore del farmaco e sempre più presidio fondamentale per le attività di prevenzione e diagnosi precoce, a tutto vantaggio dei pazienti e della sostenibilità del Servizio San
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"In alcuni passaggi il testo di cui si è avuta notizia informale differisce da quello ricevuto prima della riunione dello scorso 7 dicembre presso il Ministero della salute, sulla quale c'era stata condivisione quasi unanime"
E scrive a Cirio per osservazioni sul Protocollo siglato in Piemonte
Il punteggio medio (in una scala da 0 a 10) per i medici è passato da 7,3 nel 2021 a 6,9 nel 2023 e, analogamente, per il personale sanitario non medico da 7,2 a 6,8
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