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Agenzia delle Entrate, chiarimenti sulle certificazioni uniche per i medici pensionati e in attività

Professione Redazione DottNet | 15/04/2024 21:46

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 4 marzo 2024, ha fornito una serie di chiarimenti sul termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche

Anche se è ancora difficile prendere appuntamento con i commercialisti, perché la documentazione fiscale è tuttora in fase di reperimento, ormai quasi tutti i medici e gli odontoiatri sono pienamente entrati nella stagione delle denunce dei redditi 2023. Per quanto riguarda medici ed odontoiatri pensionati, gli Enti di riferimento (soprattutto Inps ed Enpam) già dal 18 marzo scorso (il 16 marzo cadeva di sabato) hanno reso disponibili le Certificazioni Uniche dei redditi da pensione. Discorso diverso, però, se i sanitari sono ancora in attività, specie per la categoria dei liberi professionisti (già pensionati o meno). 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 4 marzo 2024, ha appunto fornito una serie di chiarimenti sul termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche (CU) di redditi di lavoro autonomo ("professionale"). In questo caso chi sono questi sostituti d’imposta? Principalmente i datori di lavoro (Asl, ospedali, strutture sanitarie convenzionate e non, enti che si avvalgono di prestazioni mediche), ma anche di nuovo Inps ed Enpam per i redditi assimilabili alla libera professione (soprattutto indennità di maternità e di malattia). 

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Questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sull’argomento.

L’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dispone che, in linea generale, le CU sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. In effetti, risulta che tanto l’Inps quanto l’Enpam il 18 marzo scorso hanno reso disponibili (e scaricabili dall’Area Riservata) anche le Certificazioni Uniche dei redditi libero professionali.

Fanno eccezione soltanto le CU contenenti esclusivamente redditi esenti (come ad esempio bonus e sussidi non imponibili) o redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata (per lo più i redditi a tassazione separata, come il TFR o gli arretrati contrattuali, che non possono essere in nessun caso ricondotti a tassazione ordinaria). Queste CU possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta – Modello 770, ossia entro il 31 ottobre

Una interessante novità è quella determinata dall’articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, in tema di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. La norma prevede che a partire da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta, rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti). 

Per questo primo anno, tuttavia, le informazioni ricavate dalle CU contenenti compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo "professionale"), saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell’applicativo web dedicato. Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo "professionale" pervenute fino al 18 marzo e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.  Insomma, l’Agenzia fa presente che, solo per il 2024, dato il carattere sperimentale della dichiarazione precompilata per i lavoratori autonomi, verrà consentita ai sostituti la trasmissione dei redditi libero professionali del 2023 (emissione delle CU e flusso telematico all’Agenzia) fino al termine del 31 ottobre 2024, ma che dal prossimo anno, quando la precompilata per il lavoro autonomo passerà a regime, il termine del 16 marzo diventerà tassativo. 

Ma, in sintesi, cosa è giusto che faccia il medico e l’odontoiatra non pensionato in possesso di redditi da lavoro autonomo? Da quest’anno, come il lavoratore dipendente, ha la possibilità di confrontare i dati in suo possesso con quelli acquisiti dall’Agenzia delle Entrate, visionando la propria dichiarazione precompilata, che sarà disponibile – come quella dei lavoratori dipendenti – a partire dal prossimo 30 aprile. Potrà così rendersi conto delle differenze di valutazione, accorgersi di cespiti magari dimenticati e contenere gli errori, sempre tenendo presente che solo per quest’anno le informazioni dell’Agenzia potrebbero non essere complete. Questo check sarà utilissimo non solo in vista dell’effettiva presentazione della denuncia, che dovrà avvenire entro il 31 ottobre, ma anche per la compilazione del Modello D Enpam (dichiarazione dei redditi imponibili presso la cosiddetta Quota B), che deve essere effettuata entro il 31 luglio.

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