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Dietro front Anac: i medici devono comunicare i dati patrimoniali

Professione Redazione DottNet | 23/03/2017 18:58

L'Anaao protesta: dura la reazione di Costantino Troise

Dietro front dell'Anac: al contrario di quanto diffuso poche settimane fa, l'Agenzia ha pubblicato on line le Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016" (clicca qui per scaricare il testo completo).
 
Per la dirigenza sanitaria si specifica che Direttori generali, sanitari e amministrativi, nonché Responsabili di dipartimento, di struttura semplice  e di struttura complessa sono tenuti all’obbligo di comunicare i propri compensi e le altre informazioni contenute all’art. 14, ovvero:


a) l'atto di nomina o di  proclamazione,  con  l'indicazione  della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
 
b) il curriculum;
 
c) i compensi di qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione  della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
 
d) i dati relativi all'assunzione di  altre  cariche,  presso  enti pubblici o  privati,  ed  i  relativi  compensi  a  qualsiasi  titolo corrisposti;

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e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico  della  finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
 
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2,  della  legge  5  luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e  dichiarazioni  di  cui  agli articoli 3 e 4 della medesima legge,  come  modificata  dal  presente decreto, limitatamente al soggetto, al  coniuge  non  separato  e  ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi  consentano.  Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.
 
Alle stesse figure (responsabile dipartimento, struttura semplice e complessa) e solo a loro spetta poi anche l’obbligo di comunicare i compensi percepiti dall’attività libero professionale in intramoenia.
 
 
Ecco i dettagli del documento Anac
 
Per gli obblighi di pubblicazione da applicarsi ai dirigenti del servizio sanitario nazionale occorre avere riguardo alle diposizioni contenute nell’art. 41 del d.lgs. 33/2013 («Trasparenza del servizio sanitario nazionale»).
 
In particolare, per l’individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi, si precisa che con la locuzione “dirigenza sanitaria” introdotta nel co. 3 di detto articolo, devono intendersi i dirigenti del SSN, sia del ruolo sanitario che di altri ruoli, che ricoprono esclusivamente le posizioni specificate al co. 2, dell’art. 41, ovvero direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabili di dipartimento e di strutture semplici e complesse. 
 
Per la dirigenza, come sopra individuata, il co. 3 rinvia all’art. 15 dedicato agli «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza». Si ritiene che tale rinvio sia un probabile refuso dovuto a un difetto evidente di coordinamento delle disposizioni. Con la modifica apportata dal d.lgs. 97/2016 all’art. 15 è stato ridefinito, infatti, l’ambito soggettivo di applicazione della norma espungendo dalla disposizione il riferimento proprio agli incarichi dirigenziali, ora disciplinati esclusivamente dall’art. 14.
 
Ciò è evidente dalla medesima rubrica dell’art. 15 che fa riferimento unicamente agli incarichi di collaborazione o consulenza, e non più ai dirigenti, come nella precedente formulazione. Le misure di trasparenza disciplinate all’art. 15, ora vigente, sono dunque rivolte a tipologie di incarichi del tutto diverse da quelle specificate all’art. 41, co. 2, del d.lgs. 33/2013.
 
Un’interpretazione letterale dell’art. 41, co. 3, comporterebbe, nell’attuale assetto normativo della trasparenza, ingiustificate disparità di trattamento tra la dirigenza del SSN, come definita dall’art. 41, co. 2, che si troverebbe assoggettata agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013, e gli altri dirigenti pubblici tenuti, invece, agli obblighi più penetranti previsti dall’art. 14.
 
Pertanto, alla luce di quanto sopra, secondo una lettura coerente e costituzionalmente orientata delle norme citate, già prospettata nel PNA 2016 (Delibera 831/2016), al fine di evitare trattamenti diversi fra comparti, il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse sono tenuti ad assolvere agli obblighi di trasparenza disposti dall’art. 14. 
 
In considerazione dell’enumerazione dei soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione e della peculiarità della dirigenza sanitaria nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, sono da ritenersi esclusi dagli obblighi di trasparenza previsti all’art. 14 i dirigenti del SSN, a qualunque ruolo appartengano, che non rivestono le posizioni indicate all’art. 41, co. 2.
 
Si ritiene, inoltre, opportuno fornire un ulteriore chiarimento in merito alla formulazione dell’art. 41, co. 3, che oltre al rinvio all’art. 15 come sopra evidenziato, ha mantenuto il riferimento alle trasparenza delle prestazioni svolte in regime intramurario da considerare nell’ambito delle informazioni relative alle attività professionali, di cui all’art. 15, co. 1, lett. c).
 
Tenuto conto delle finalità di trasparenza perseguite dal legislatore anche nel settore sanitario, una lettura delle norme coerente con l’interpretazione sopra riportata in merito al difetto di coordinamento, consente ragionevolmente di ritenere che sia da valutare, ai fini della pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica previsti all’art. 14, co. 1, lett. c), l’attività professionale intramoenia dei soli dirigenti individuati all’art. 41, co. 2, del d.lgs. 33/2013

Il commento dell'Anaao non si è fatto attendere: "Con un contrordine che ricorda altri tempi, l’Autorità Nazionale Anticorruzione produce linee guida, in attesa di pubblicazione sulla GU, nelle quali estende l’obbligo alla trasmissione dei dati patrimoniali, di cui al Dlgs 33/2013, alla dirigenza sanitaria titolare di incarichi di direzione di struttura. Smentendo così non tanto l’Anaao, per la gioia di qualche solerte dirigente amministrativo, ma se stessa.  Non sono passati tre mesi, infatti, dal parere, sollecitato dall’Anaao, con il quale l’Anac aveva escluso tutti i dirigenti sanitari dagli obblighi di trasmissione dei dati patrimoniali, propri e dei familiari, pur auspicando per il futuro il coinvolgimento dei soli direttori di struttura, da realizzare attraverso una apposita norma di legge".

"Ora l’Anac, forse tirata per la giacca da chi mal digerisce la specificità della dirigenza medica e sanitaria, fa marcia indietro e, insofferente ai tempi del Parlamento, dimentica di quanto deliberato appena tre mesi or sono, veste i panni del legislatore, cimentandosi in una esegesi costituzionale sulla disparità di trattamento che, forse, esula dai suoi compiti. Declassa, così, a 'refuso', a suo giudizio e senza il conforto della norma di legge invocata, la differenza del regime introdotto dal Dlgs 33/2013 per la dirigenza sanitaria (art.15) rispetto a quello previsto per la dirigenza amministrativa (art.14), senza distinguere tra la diversa portata ed i diversi contenuti gestionali di diversi incarichi dirigenziali. Tenendo accuratamente al riparo gli incarichi dirigenziali dei magistrati e degli universitari, incorruttibili per definizione, con il singolare paradosso per cui nella sanità, a parità di incarico di direzione di struttura, l’obbligo sussiste se si è dipendenti del Ssn ma non se si è dipendenti del Miur. E meno male che si voleva eliminare la disparità di trattamento", prosegue l'Anaao.


"Vale la pena ricordare che gli incarichi dirigenziali del ruolo sanitario, anche di struttura, hanno contenuti prevalentemente professionali ed assistenziali, che ignorano, nella grande maggioranza dei casi, ogni forma di autonomia gestionale pur conservando la responsabilità. E che le strutture sanitarie non sono nemmeno tutte eguali, ancorchè nominalmente simili. Ma tanto è e non c’è peggior sordo di chi non vuole ascoltare. L'Anaao Assomed si farà premura di vigilare per evitare ogni abuso, garantendo ai propri iscritti ogni tutela, anche legale. Intanto diamo il benvenuto all’Anac nel calderone della politica, in cui i ruoli sono sovvertiti e anticorruzione può fare rima con confusione", conclude la nota.

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