Canali Minisiti ECM

Cassazione: nessun risarcimento se il bugiardino è corretto

Medlex Redazione DottNet | 08/03/2019 14:39

Le aziende non sono tenute a risarcire il paziente per i danni collaterali prodotti dal farmaco se hanno segnalato la possibilità dell'effetto indesiderato nel bugiardino

 I gruppi farmaceutici non sono tenuti a risarcire il paziente per i danni collaterali prodotti dal farmaco se hanno adeguatamente - e con informazioni aggiornate - segnalato la possibilita' dell' effetto indesiderato nel bugiardino. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 6587 depositata oggi, accogliendo il ricorso di tre gruppi industriali condannati dalla Corte di appello di Brescia a risarcire 220mila euro a un uomo che, a seguito dell' assunzione del farmaco "Neoduplamox", per una banale ferita lacero contusa alla mano destra, aveva sviluppato la rarissima sindrome di Lyell (una necrosi della pelle). Dunque, nessuno risarcira' il paziente. Non la multinazionale Procter & Gamble che distribuiva il farmaco (avrebbe dovuto pagare salvo poi rivalersi); non il gigante assicurativo HDI Global SE, Gruppo Talanx, (leader nelle assicurazioni di multinazionali); infine, neppure il produttore SmithKline Beecham, gruppo Glaxo, tra le prime industrie farmaceutiche mondiali.

Secondo il giudice di merito invece la circostanza che gli effetti indesiderati, riscontrabili con una percentuale di uno su un milione di casi, fossero segnalati nel foglietto illustrativo, non costituiva prova liberatoria, 'essendo ignote le cause dello scatenarsi della sindrome'. Soltanto la segnalazione delle cause infatti avrebbe messo il paziente in condizioni di valutare 'il rischio dell' assunzione' del prodotto. Un ragionamento bocciato dalla Terza sezione civile secondo cui dall' articolo 2050 del c.c., che regolamenta la responsabilita' per attivita' pericolose, non si puo' in alcun modo dedurre che 'a fronte di un effetto indesiderato di cui non si conosca la matrice, l' azienda farmaceutica debba optare tra l' assunzione dei rischi', con una responsabilita' di tipo sostanzialmente oggettivo, 'e la rinuncia alla produzione e alla commercializzare del prodotto'

pubblicità

Ai fini della sussistenza della prova liberatoria (di cui all' art. 2050 c.c.), prosegue la decisione, e' invece necessario valutare 'da un lato, la rigorosa osservanza di tutte le sperimentazioni e protocolli previsti dalla legge prima della produzione e della commercializzazione del farmaco'. Dall' altro, 'l' adeguatezza della segnalazione dell' effetto indesiderato, dovendosi solo per completezza precisare che non una qualunque informativa circa i possibili effetti collaterali del farmaco possa scriminare la responsabilita' dell' esercente, essendo invece necessario che l' impresa farmaceutica svolga una costante opera di monitoraggio e di adeguamento delle informazioni commerciali e terapeutiche, allo stato di avanzamento della ricerca, al fine di eliminare o almeno ridurre il rischio di effetti collaterali dannosi e di rendere edotti nella maniera piu' completa ed esaustiva possibile i potenziali consumatori'.

Commenti

I Correlati

E' la nuova campagna promossa dal Gruppo Servier in Italia in collaborazione con la Siprec), che mira a promuovere i benefici clinici, sociali ed economici che derivano dal seguire le terapie nelle malattie croniche cardiometaboliche

Il Gruppo Chiesi, leader mondiale nel settore biofarmaceutico con sede a Parma e operante in 31 paesi, entra a far parte di EIT Health, una rete dedicata alla promozione di un futuro più in salute per i cittadini europei

Da quando l’Azienda e la Fondazione adottano il meccanismo di finanziamento tramite bandi, sono stati stanziati oltre 10 milioni di euro a supporto dell’innovazione in Ricerca e Servizi per i pazienti

Un importante riconoscimento che evidenzia il valore del percorso intrapreso dall’Azienda a sostegno dell’inclusione, dell’equity e della diversità

Ti potrebbero interessare

Nell'ordinanza n. 5922/2024 la Cassazione ricorda le regole di riparto dell'onere probatorio qualora un soggetto invochi il risarcimento del danno da errore medico in ragione di un rapporto di natura contrattuale

La sentenza: assolto militare che rifiutò di indossarla, Matteo Bassetti consulente

I giudici si sono rifatti a una norma del ‘91 secondo la quale il medico in servizio di guardia deve rimanere a disposizione «per effettuare gli interventi domiciliari al livello territoriale che gli saranno richiesti

La Suprema Corte statuisce il principio per cui il credito concernente la rivalutazione annuale e la rideterminazione triennale dell’importo della borsa di studio, spettante ai medici specializzandi, ex art. 6 della legge n. 257 del 1991, è soggetto

Ultime News

Nell'ordinanza n. 5922/2024 la Cassazione ricorda le regole di riparto dell'onere probatorio qualora un soggetto invochi il risarcimento del danno da errore medico in ragione di un rapporto di natura contrattuale

Rapporto Bes: indicatori in calo sul timore per la criminalità

Convegno al Senato per migliorare le leggi

La Camera dei Deputati ha approvato ieri la questione di fiducia posta dal Governo sul Decreto PNRR quater, che sarà approvato definitivamente dal Senato entro il 1 Maggio 2024