Secondo la Suprema Corte la reperibilità va adeguatamente retribuita, pure se eccede il numero dei turni previsti dal contratto nazionale del lavoro
Una sentenza che rappresenta senz'altro un importante precedente. Il fatto è accaduto a Enna dove l'Asl locale è stata portata in tribunale da un gruppo di medici che avevano richiesto il pagamento per le ore di reperibilità eccedenti i turni contrattualmente previsti, anche se non sono stati chiamati in servizio o, più in generale, a intervenire in ospedale. La Cassazione ha dato ragione ai camici bianchi, assistiti dagli avvocati Pietro Sciortino e Giuseppe Greco, dopo 10 anni di vicende giudiziarie.
I giudici affermano - si legge sul sito Ennaora - che la reperibilità va adeguatamente retribuita, pure se eccede il numero dei turni previsti dal contratto nazionale del lavoro. Dalla sentenza emerge che l’Asp, tra le varie ragioni a sostegno delle proprie tesi, si era difesa affermando che il limite mensile dei turni di reperibilità sarebbe “indicativo” e non “tassativo”, per cui ai medici non si sarebbe dovuto riconoscere alcun compenso aggiuntivo per i turni in eccedenza. Ma secondo la sezione Lavoro della Corte di Cassazione, presieduta da Amelia Torrice, dalle norme non si può desumere che per i turni di reperibilità eccedenti quelli previsti dal contratto, ancorché “passivi”, non spetti alcun compenso, “tanto più che essi comportano anche l’assunzione dell’obbligo di raggiungere al più presto il presidio sanitario per eventuali situazioni di emergenza e, quindi, limitano di fatto il godimento della giornata di riposo, pure se tale ultima evenienza non si verifica”.
Nella vicenda in questione, va sottolineato - riporta Ennaora -, i supremi giudici riconoscono che il ricorso alla reperibilità in eccedenza non è certo un abuso contrattuale, perché il limite mensile dei turni avrebbe un carattere “derogabile”, ma che comunque va corrisposto un compenso. Compenso che, in caso di reperibilità “passiva”, dunque nel caso di turni in cui la presenza del medico reperibile in ospedale non sia stato richiesto, viene disposto ovviamente in misura minore rispetto a un turno regolare. Gli avvocati Greco e Sciortino, alla luce della sentenza, esprimono “soddisfazione”, poiché “è stato affermato un sacrosanto principio che tutela i lavoratori sottoposti a turni stressanti di pronta reperibilità”.
La lettura combinata delle norme suggerisce, pertanto, di fare esclusivo riferimento ai termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per e
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