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Cassazione, gli specializzandi non sono medici subordinati

Medlex Redazione DottNet | 06/10/2020 16:47

Le prestazioni svolte dai medici specializzandi non vanno a vantaggio dell'Università, ma della loro formazione teorica e pratica

I medici specializzandi ancora una volta tornano all'attenzione della Cassazione. La Suprema Corte, con l’ordinanza 8 settembre 2020 n. 18667 (clicca qui per leggere il documento completo), ha ribadito il proprio orientamento, chiarendo che l'attività prestata dal medico iscritto alla scuola di specializzazione non rientra nel rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Infatti, si tratta di un contratto di formazione-lavoro, in cui non può ravvisarsi uno scambio sinallagmatico tra l’attività prestata dagli specializzandi e la remunerazione erogata.

Gli emolumenti non costituiscono una retribuzione ma sono diretti a soddisfare le esigenze materiali dei medici specializzandi in ragione del loro impegno a tempo pieno; pertanto, non si rende necessaria la verifica dell’adeguatezza della remunerazione ai sensi dell’art. 36 Costituzione.

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La vicenda

Alcuni laureati in medicina e chirurgia, dopo aver frequentato la Scuola di specializzazione presso l’Università di Palermo tra il 1998 e il 2007, agivano in giudizio, riporta Altalex, per chiedere la condanna delle amministrazioni convenute:

  • all’adeguamento della borsa di studio (ottenuta ex art. 6 d.lgs. n. 257/1991) in misura pari alle differenze spettanti in applicazione del d.lgs. n. 368/1999 e al relativo trattamento previdenziale,
  • o, in via subordinata, al risarcimento del danno per tardivo e incompleto recepimento delle direttive comunitarie in tema di remunerazione dei medici e chirurghi iscritti alle scuole di specializzazione postuniversitarie, danno da liquidarsi in misura pari alla differenza tra quanto recepito tramite la borsa di studio e quanto spettante a titolo di trattamento economico e previdenziale ex d.lgs. n. 368/1999.

In primo e in secondo grado, le domande dei medici specializzandi vengono respinte; si giunge così in Cassazione.

Quadro normativo

Per comprendere le doglianze sollevate dai medici specializzandi, Altalex ripercorre il quadro normativo di riferimento:

  • D.lgs. n. 257/1991 in materia di attuazione della direttiva n. 82/76/CEE recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990).
  • L’art. 6, rubricato “borse di studio”, prevede che agli ammessi alle scuole di specializzazione sia corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio determinata per l'anno 1991 in L. 21.500.000.
  • D.lgs. n. 368/1999 recante l’attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.
  • L’art. 37 secondo cui all'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione-lavoro.
  • L’art. 39 dispone che al medico in formazione specialistica sia corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo, costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso di specializzazione, e da una parte variabile, differenziata per tipologie di specializzazioni, per la loro durata e per anno di corso. Il suddetto trattamento economico viene corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.
  • Direttiva 82/76/CEE modificativa della direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e modificativa della direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico.
  • Direttiva 93/16/CEE intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi. L’allegato I di tale direttiva prevede un’adeguata remunerazione durante il periodo di formazione.

Le richieste dei medici specializzandi

Secondo gli specializzandi, l’attività da loro prestata a favore dell’Università, in relazione all’intensità dell’impegno richiesto, va inquadrata come l’attività lavorativa prestata dal personale medico dipendente dalla struttura sanitaria. In buona sostanza, si tratta di lavoro subordinato e, in tale prospettiva, viene richiesta un’adeguata remunerazione per l’impegno speso. Deducono, altresì, la violazione dell’art. 249 c. 3 del Trattato CEE (attualmente art. 288 TFUE) circa la vincolatività della direttiva comunitaria, infatti, nell’ordinamento italiano, il contenuto dell’Allegato I della direttiva 93/16/CEE, che prevede un’adeguata remunerazione, non è stato correttamente applicato.           

Inoltre, il blocco dell’adeguamento della borsa di studio appare in contrasto con la retribuzione prevista dal d.lgs. n. 368/1999, determinando in tal modo un recepimento solo parziale della direttiva. Infatti, il congelamento dell'incremento appare in contrasto con il canone comunitario di adeguatezza della remunerazione.       
Infine, i medici lamentano la tardiva trasposizione della direttiva comunitaria da cui è derivato loro un pregiudizio patrimoniale. Infatti, lo Stato italiano ha differito al 2007 il trattamento economico previsto a favore dello specializzando sulla base del contratto di formazione (art. 37 d.lgs. n. 368/1999), dandovi piena attuazione solo con il DPCM 6 luglio 2007.

Non esiste l’obbligo di instaurare un rapporto di lavoro subordinato

La Suprema Corte, riporta Altalex, respinge il ricorso dei medici specializzandi. In primo luogo, rileva come la direttiva comunitaria non imponga agli Stati membri di instaurare un rapporto di lavoro subordinato con i medici specializzandi. In particolare, il rapporto tra lo specializzando e l’Università non è riconducibile al lavoro subordinato. Da ciò consegue l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost. che prevede il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Il blocco dell’indicizzazione delle borse di studio (ex art. 1 c. 33 legge 549/1995) non si pone in contrasto con la direttiva 82/76/CEE, giacché nella disciplina comunitaria non esiste una definizione di remunerazione adeguata né tantomeno i criteri per la sua determinazione.

Quanto al differimento al 2007 del compenso previsto dagli artt. 37-38 d.lgs. n. 368/1999, la Suprema Corte conferma quanto sostenuto nella sentenza gravata, vale a dire che tale “slittamento” sia sottratto ad eventuali cesure di incostituzionalità. Inoltre, il «rapporto dei medici in formazione non contemplava l'automatico recepimento delle dinamiche retributive di fonte sindacale applicabili ai medici con contratto di lavoro subordinato, essendo la rideterminazione triennale rimessa al decreto del Ministro della Sanità di concerto con i Ministri dell'Università e della Ricerca Scientifica e del Tesoro». Infine, non è stato dimostrato che la remunerazione ricevuta dagli specializzandi fosse inadeguata alla luce del contesto normativo della direttiva comunitaria.

Il contratto di formazione-lavoro dei medici specializzandi

La Suprema Corte esclude che l’attività prestata dagli specializzandi possa inserirsi nel contratto di lavoro autonomo o subordinato. Al contrario, come ribadito più volte dalla giurisprudenza, si tratta di un contratto di formazione-lavoro. Per questa ragione, non sussiste un rapporto sinallagmatico nello scambio tra l’attività prestata e la remunerazione prevista dalla legge. Infatti, gli emolumenti stabiliti normativamente servono unicamente ad ovviare alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno degli specializzandi. Pertanto, non si tratta di un corrispettivo. Le prestazioni svolte dai medici non vanno a vantaggio dell'Università, ma della loro formazione teorica e pratica e del conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante (Cass. 18670/2017; Cass. 20403/2009, Cass. 6089/1998, Cass. 9789/1995). Per le ragioni dianzi esposte, non si rende necessaria la verifica dell'adeguatezza della remunerazione in virtù dei parametri previsti dall'art. 36 Cost.

Il trattamento economico e il blocco dell’adeguamento delle borse di studio

L’art. 39 d.lgs. n. 368/1999 prevede un trattamento economico a favore dei medici specializzandi; tale norma ha trovato applicazione solo per i medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007. Per contro, i medici iscritti negli anni precedenti soggiacciono alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257/1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico (Cass. 6355/2018; Cass. 13445/2018). Infatti, la direttiva 93/16/CEE nulla dice in merito alla misura della borsa di studio prevista dall’art. 6 del citato d.lgs. n. 257/1991[1].

Il fatto che le borse di studio non siano state adeguate in base al tasso di inflazione rientra in una decisione di politica economica «riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato»; tale affermazione è corroborata da una pronuncia della Consulta (C. Cost. 427/1997)2 con cui è stato stabilito che “tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992”, sono comprese le borse di studio degli specializzandi (Cass. 4449/2018, Cass. 19792/2017, Cass. 19449/2017, Cass. 18670/2017, Cass. 11565/2011, Cass. 12624/2015, 11565/2011, Cass. S.U. 29345/2008).

Non sussiste alcuna disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti all’anno accademico 2006-2007 – a cui si applica la nuova disciplina – e quelli iscritti agli anni precedenti – destinatari della sola borsa di studio – infatti, il legislatore può scaglionare nel tempo gli effetti di una riforma, senza che da ciò discenda una disparità di trattamento tra i soggetti che ricevano trattamenti diversi. Parimenti, non si registra alcun trattamento sperequativo tra i medici specializzandi iscritti presso le Università Italiane e quelli iscritti nelle Scuole degli altri paesi Europei, giacché le situazioni non possono essere confrontate. La Direttiva 93/16/CEE, infatti non ha previsto l’uniformità di disciplina e di trattamento economico.

Infine, «la situazione dei medici neoassunti che lavorano nell'ambito del S.S.N. non è comparabile con quella dei medici specializzandi in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica» (Cass.13572/2019, Cass. 4808/2019, n. Cass. 17052/2018, Cass. 17051/2018, Cass. 15963/2018, Cass. 31923/2018, Cass. 16805/2018, Cass. 15963/2018, Cass. 31922/2018, Cass. 4449/2018).

Risarcimento per ritardo nella trasposizione di una direttiva comunitaria

I medici specializzandi hanno chiesto il risarcimento del danno per il ritardo nella trasposizione nell’ordinamento italiano delle direttive comunitarie. Ebbene, anche tale domanda viene rigettata, la suddetta pretesa risarcitoria, in relazione al ritardo nel recepimento delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, è configurabile solo a favore dei medici che iscritti alle scuole di specializzazione anteriormente al 1991. Unicamente a costoro è stato riconosciuto il diritto risarcitorio per inadempimento dello Stato italiano alla tempestiva attuazione delle succitate direttive comunitarie (Cass. S.U. 20348/2018; Cass. S.U. 30649/2018).

Conclusioni

In conclusione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dei medici specializzandi per le ragioni di cui in narrativa, affermando che:

  • «deve […] escludersi che l'attività prestata dal medico iscritto alla scuola di specializzazione sia inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, avendo questa Corte chiarito che esso costituisce espressione di una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività prestata dagli specializzandi e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli stessi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno degli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l'Università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante […] tanto esclude la necessità di verifica dell'adeguatezza della remunerazione alla stregua del parametro di cui all'art. 36 Cost».

Note

  • [1] Secondo gli Ermellini «l'importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, non è soggetto ad incremento per effetto della rideterminazione triennale per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dal D.L. n. 384 del 1992, art. 7 (ed analoghe normative successive); in particolare, quanto al periodo 1994/1996 il protrarsi del "blocco" di tale adeguamento risulta fondato sulla previsione della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36, mentre, per i per i periodi successivi, sulla L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, che, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6 (v. tra le altre, Cass. n. 10052/2020, in motivazione, n. 10050/ 2020, in motivazione, n. 8505/2020, n. 4618/2020 in motivazione, n. 14809/2019, n. 13572/20019, n. 4809/2019, in motivazione, n. 15520/2018, in motivazione, 15293/2918, in motivazione, 4449/2018, n. 18670/2017)».

    [2] In particolare, la Corte Costituzionale si è espressa con la sentenza n. 427/1997 sulla questione di costituzionalità della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 33 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sancendo che le disposizioni di cui al D.L. 19 settembre 1992, n. 348, art. 7, commi 5 e 6, conv. nella L. 14 novembre 1992, n. 438, "vanno interpretate nel senso che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6”.

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