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Pandemia e Ecm: come cambia la formazione

Professione Redazione DottNet | 04/03/2021 19:14

Introdotte nuove delibere sui professionisti in pensione e che operano in aree colpite dal sisma

Cambia la formazione del personale sanitario. Sono state introdotte diverse nuove sulla situazione emergenziale da Covid19 che ha mutato notevolmente le modalità di formazione del personale sanitario nell’ultimo anno. Tra gli argomenti al centro dei provvedimenti la formazione per il personale in pensione che esercita saltuariamente, chiarimenti sulla riduzione degli obblighi formativi e novità anche per il Comitato scientifico dei provider. Sono state infine messe a punto alcune questioni che riguardano la formazione sul campo.

Nel dettaglio sono state chiariti alcuni passaggi sull’obbligo formativo dei professionisti sanitari rispetto a talune delibere già adottate dalla Commissione nazionale, come ad esempio la delibera relativa alla riduzione dell’obbligo formativo per i professionisti sanitari delle zone colpite da eventi sismici. Una delibera specifica è stato poi adottata per i professionisti che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale. La Commissione nazionale ha ritenuto di dover operare un intervento chiarificatore del dato letterale “saltuariamente”, previsto nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
 
È stata inoltre risolta, sempre con apposita delibera, la questione interpretativa concernente la composizione dei Comitati scientifici dei provider ai fini dell’accreditamento, soluzione finalizzata a dare una più equa rappresentanza a tutte le professioni sanitarie.
 
È stato poi approvato il Manuale delle verifiche dei provider, il terzo dei Manuali previsti dall’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017, che disciplina le attività di vigilanza e verifica compiute dagli enti accreditanti e dai loro organismi ausiliari circa il rispetto della normativa ECM da parte dei provider.

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COVID

l. I provider possono procedere allo spostamento o alla cancellazione degli eventi ECM secondo le modalità di seguito indicate: a) per gli eventi in cui non sono decorsi i termini per le modifiche previsti dal Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM (par. 4.8), il provider può individuare una nuova data, anche presumibile, e posticipare l'evento autonomamente (funzione "Modifica"); b) per gli eventi in cui sono decorsi i termini per le modifiche previsti dalla norma di cui alla lettera a), il provider può individuare una nuova data di svolgimento dell'evento, anche presumibile, e richiedere la modifica mediante la funzione "comunicazioni" del sistema ECM; c) in alternativa, il provider può procedere autonomamente, ove ritenuto opportuno, alla cancellazione dell'evento e al successivo reinserimento con conseguente attribuzione di un nuovo ID evento.

2. In considerazione di quanto previsto dalle disposizioni governative circa la sospensione degli eventi residenziali, è possibile richiedere la conversione della tipologia formativa da RES a F AD oppure da RES a RES-videoconferenza, al fine di consentire la conclusione di quelli già iniziati e lo svolgimento di quelli programmati e già inseriti nel sistema informatico. La possibilità di conversione si applica agli eventi già inseriti nel sistema informatico alla data del 24 ottobre 2020 e programmati entro il termine dello stato di emergenza. Per tali eventi è altresì consentito lo spostamento della data di svolgimento, secondo le modalità di cui al punto l della presente delibera. Il provider, nella richiesta di modifica, è tenuto ad indicare la modalità di formazione a distanza, sincrona o meno, o videoconferenza, che intende adottare per la conclusione e lo svolgimento degli eventi, impegnandosi a verificare l'effettiva presenza dei discenti collegati in video ed a somministrare il questionario di verifica dell'apprendimento in modalità on-line entro 3 giorni dalla conclusione dell'evento. Il numero dei crediti assegnato all'evento, ove non vi siano riduzioni di orario, rimane quello originariamente previsto. Il provider può modificare il numero dei partecipanti solo se tale modifica non comporta l'erogazione di un numero di crediti inferiore a quanto originariamente previsto, in base a quanto stabilito nei Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM.

3. Fino al termine dello stato di emergenza sanitaria e comunque in presenza di specifiche disposizioni, anche regionali, che vietino lo svolgimento di eventi residenziali o ne limitino numericamente la partecipazione, è consentito l' utilizzo di modalità di collegamento in videoconferenza per gli utenti che si connettano individualmente.

4. Per gli eventi erogati in modalità videoconferenza ai sensi dei commi 2 e 3, il provider comunica all'Ente accreditante il link dell'evento o le credenziali di accesso per consentire eventuali verifiche.

5. Negli eventi svolti con modalità di formazione da remoto, a distanza o in videoconferenza, il provider può pubblicizzare il logo delle aziende sponsor prima e dopo la fruizione dei contenuti e lo sponsor può prevedere uno spazio espositivo virtuale, estraneo all'ambiente di erogazione dei contenuti dell'evento. All'atto dell'iscrizione il provider può fornire al partecipante il link allo spazio espositivo 'virtuale ' dello sponsor, esternalizzato rispetto all'erogazione dell'evento, che dovrà essere gestito in analogia con quanto accade per gli eventi residenziali secondo quanto previsto dal Manuale nazionale di accreditamento par. 4.18. Per tali eventi gli eventuali rappresentanti dell'azienda sponsor potranno assistere passivamente all'evento nella misura di massimo due incaricati, a condizione che la piattaforma utilizzata sia in grado di anonimizzare la lista discenti. E' fatto divieto porre in essere attività in conflitto con quanto previsto dali' Accordo Stato-Regioni del 2017 art. 80 comma 5. Gli eventi di cui alla presente disposizione sono sottoposti ad un puntuale controllo per la verifica del rispetto della normativa.

6. Fino al termine dell'emergenza sanitaria, per i provider per i quali si rileva un inadempimento riguardante la mancata presentazione delle relazioni annuali o dei report degli eventi, si procede all'invio di una comunicazione bonaria volta a sollecitare gli adempimenti in questione; ove il provider risulti inadempiente anche su altri obblighi, gli stessi saranno oggetto di successiva contestazione.

7. Il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016, è prorogato alla data del31 dicembre2021.

8. Fino al termine dell'emergenza sanitaria, le visite in loco per l'accreditamento standard, per il rinnovo dell'accreditamento standard e le altre verifiche svolte dall'Osservatorio nazionale, dal Comitato di garanzia e dalla Segreteria della CNFC possono essere effettuate; in tutto o in parte, tramite modalità a distanza.

9. Nell'esercizio del proprio potere discrezionale la Commissione nazionale per la formazione continua, ai sensi dell'art. 94 dell'Accordo Stato- Regioni del 2 febbraio 2017, in riferimento all' anno 2020 si riserva di valutare come violazione lieve la mancata realizzazione della pianificazione dell'offerta formativa, ex art. 87 comma l lett. f) del citato Accordo.

PROFESSIONISTI SANITARI

Ai fini dell'applicazione della delibera del 18 dicembre 2019, relativamente al recupero del debito formativo pregresso, si precisa che non è possibile applicare le riduzioni di cui al par. 1.1, nn. l e 2 del "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario" al professionista che abbia proceduto allo spostamento dei crediti acquisiti mediante eventi con "data di fme evento" fino a131 dicembre 2021;

2. Con riguardo alla possibilità di spostamento dei crediti prevista dal par. 3.7 del "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario", si precisa che successivamente all'avvenuta certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di formazione ECM da parte di Co.Ge.A.P.S., i crediti imputati al recupero dell'obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario per l'assolvimento dell'obbligo formativo individuale;

3. In relazione alla delibera del25 luglio 2019, in tema di riduzione del debito formativo per i professionisti sanitari presso zone colpite da eventi sismici negli anni 2016 e 2017, si chiarisce quanto segue: a. la riduzione prevista per il triennio 2014-2016 è pari a n. 25 crediti; b. l'obbligo formativo previsto dalla richiamata delibera, pari a n. 75 crediti per triennio 2017-2019, si riferisce ai soli professionisti che, in assenza di tale disposizione, avrebbero avuto un obbligo formativo triennale di 150 crediti; c. per tutti i professionisti che avrebbero dovuto conseguire, per il triennio 2017-2019, un numero di crediti minore di 150, la riduzione è pari alla metà dell'obbligo formativo; d. i professionisti, che abbiano conseguito un numero di crediti superiore all'obbligo formativo così come chiarito dalla presente delibera, possono portare in riduzione, per il triennio 2020-2022, i crediti maturati in eccedenza.

PENSIONATI

l. Ai fini dell'applicazione della fattispecie di esenzione di cui alla lett. o) del paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, per ''professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l 'attività professionale" si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro. Gli aventi diritto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l'esercizio della professione sanitaria per collocamento in quiescenza e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria. La riduzione dell'obbligo formativo individuale, conseguente al riconoscimento del diritto in questione, segue le disposizioni di cui al paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, ossia l'esenzione è calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale, nel limite del!' obbligo formativo individuale triennale. La ripresa dell'esercizio dell'attività professionale, in assenza del presupposto della saltuarietà così come sopra individuato, determina per il professionista sanitario collocato in quiescenza la sottoposizione all'intero obbligo formativo individuale triennale, ai sensi della normativa vigente.

2. Al fine di garantire a chiunque il diritto di fruire dei servizi in forma digitale e in modo integrato ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , nonché al fine di semplificare le procedure per l'inoltro e la valutazione delle istanze del diritto di esenzione di cui al punto l della presente delibera, il Co.Ge.A.P.S predispone modalità digitali che, in conformità a quanto previsto al paragrafo 4.3 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, siano idonee ad acquisire, in modalità semplificata, le predette istanze e le conseguenti valutazioni.

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