Il paziente deve dimostrare che, se compiutamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l'operazione chirurgica
La Corte di cassazione è tornata sulle conseguenze del mancato consenso informato del paziente, ribadendo la necessità che quest'ultimo, per essere risarcito dell'omessa informazione, dimostri che si sarebbe sottratto all'intervento laddove il medico avesse adempiuto al proprio obbligo. Con l’ordinanza n. 12593/2021 gli Ermellini si sono pronunciati sul ricorso di una paziente che aveva convenuto in giudizio un oculista e la struttura sanitaria in cui quest’ultimo operava per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti a due interventi agli occhi – consistiti nel posizionamento di lenti intraoculari (IL) – che avevano determinato, negli anni, la cecità dell’occhio sinistro e il rischio di cecità dell’occhio destro.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte la ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, la “nullità della sentenza per error in procedendo in relazione all’art. 183, comma 6 c.p.c. per avere ritenuto inammissibile perché nuova, ovvero non autonoma, la domanda di risarcimento del danno per omesso consenso informato”; la paziente, in particolare, censurava il passaggio della sentenza impugnata secondo cui il motivo di appello proposto in relazione alla contestazione di inadempimento per mancata corretta informazione doveva essere rigettato per omessa allegazione “del fatto che il rischio di andare incontro a complicanze di cui lamenta l’omessa informazione l’avrebbe indotta a scelte differenti”.
Per la Corte, però, il verificarsi di conseguenze dannose e l'omessa informazione circa i rischi dell'operazione non bastano a rendere fondate le richieste di risarcimento. Infatti, per il risarcimento del danno alla salute conseguente alla violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente (che è quello che astrattamente viene in rilievo nel caso di specie) occorre qualcosa in più. Come si legge nell'ordinanza, "con specifico riferimento all'ipotesi di intervento eseguito correttamente, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, se compiutamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento".
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