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Assegno unico, nel 2023 non serve il rinnovo

Pneumologia Redazione DottNet | 23/02/2023 16:01

La richiesta va fatta online sul sito dell’Inps (oppure attraverso i patronati ed il Contact Center dell’Istituto)

Sono ancora molti gli italiani e fra questi anche molti medici che non hanno fatto domanda per l’Assegno Unico ed Universale, il nuovo istituto che fa arrivare direttamente sul proprio conto corrente un beneficio economico per i figli fìno a 21 anni di età. L’Assegno Unico, che ha visto la luce il 1° marzo 2022, ha assorbito per questa fascia di età il beneficio delle detrazioni d’imposta, che è rimasto in vigore soltanto per gli ultraventunenni. In quest’ottica, la procedura Enpam per richiedere le detrazioni di imposta non consente più l’inserimento di figli in età compresa fra zero e 21 anni.

Senza la richiesta, che va fatta online sul sito dell’Inps (oppure attraverso i patronati ed il Contact Center dell’Istituto), i soldi dell’Assegno Unico non arrivano, e soprattutto si perdono irrimediabilmente mensilità, visto che la decorrenza del beneficio è ormai, dopo una prima fase transitoria, fissata al mese successivo alla presentazione della domanda. Attenzione: pur non essendo più corredata di un beneficio fiscale diretto, rimane in piedi la vivenza a carico dei figli (necessaria per godere delle specifiche detrazioni che li riguardano, come le spese sanitarie e le spese di istruzione sostenute dai genitori). In questo caso, ricordiamo che:

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  • sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia (figli compresi) che hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili e del reddito degli immobili locati anche con la cedolare secca;

  • sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, sempre con le stesse caratteristiche.

La buona notizia in tema di assegno unico è rappresentata dal fatto che, a differenza di quanto originariamente previsto, dal 1° marzo 2023, coloro che già hanno presentato la domanda entro il 28 febbraio 2023, e l’hanno vista accolta, non dovranno più ripresentarla e continueranno a beneficiare dell’erogazione d’ ufficio da parte dell’Inps. Per usufruire delle maggiorazioni legate al reddito, resta però obbligatorio il rinnovo dell’ISEE; in caso contrario, si percepirà soltanto l’importo di base. Potranno invece presentare una nuova domanda coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno Unico e quanti, prima del 28 febbraio 2023, avevano trasmesso una richiesta che non è stata accolta oppure non è più attiva. Inoltre alcune circostanze possono far scaturire la necessità di modificare la domanda inizialmente presentata, come ad esempio la nascita di figli, la variazione o l’inserimento della loro condizione di disabilità, le variazioni nello status di studente oppure semplicemente il cambio del conto corrente su cui effettuare il pagamento.

Questi principi sono contenuti nella Circolare Inps n. 132 del 15 dicembre 2022, che si può consultare per una più completa informazione in materia. 

Con la Legge di Bilancio 2023 è stato previsto un significativo aumento degli importi in erogazione, ma soltanto per i redditi inferiori ai 40.000 euro. Per i redditi superiori a tale soglia, invece, non ci sarà alcuna maggiorazione. Le principali novità sono le seguenti:

– l’aumento del 50% della maggiorazione forfettaria, per i nuclei con almeno 4 figli, che sale a 150 euro mensili a nucleo;

– l’aumento del 50% dell’assegno per i nuclei familiari numerosi, con tre o più figli a carico, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni, per i quali l’importo spettante per ogni figlio aumenta del 50%, sempre soltanto per livelli di ISEE fino a 40.000 euro;

– l’aumento del 50% dell’assegno, da applicare agli importi spettanti secondo le fasce Isee di riferimento, per i nuclei familiari con figli di età inferiore a 1 anno.

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