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Risoluzione rapporto di lavoro: come si appliccherà ai medici Ssn

Professione Redazione DottNet | 05/05/2015 17:08

A casa i dipendenti pubblici e i medici che risultano pensionabili, ormai non ci sono più scuse. Il ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia è lapidaria: le misure che cancellano l'istituto del trattenimento in servizio e che fanno entrare a regime il pensionamento d'ufficio sono uscite in Gazzetta Ufficiale, con la pubblicazione della circolare firmata, appunto, dal ministro Madia, (siglata il 19 febbraio e registrata dalla Corte dei conti il 13 aprile) in applicazione delle novità introdotte dal dl Madia dell'estate scorsa.

Interessati al provvedimento (clicca qui per leggere il testo completo) sono in particolare i medici del Servizio pubblico. Vediamo dunque quali sono le regole: i dirigenti medici e del ruolo sanitario, inclusi i responsabili di struttura complessa, quindi i primari, è riconosciuta ancora la possibilità di superare i 65 anni di età, limite che vale per il resto del comparto, ma comunque non si possono superare i 70 anni e la prosecuzione non può comportare un aumento del numero di dirigenti.

Per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Ssn resta, dunque, in vigore quanto previsto dalla legge n. 183/2010, laddove viene individuato il limite massimo di età per il collocamento a riposo di questi soggetti, inclusi i responsabili di struttura complessa, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, oppure, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, in ogni caso con il limite massimo di permanenza del settantesimo anno di età. Questo continua quindi a valere per tutti i dirigenti medici e veterinari e del ruolo sanitario (biologi, chimici, fisici, farmacisti, psicologi, dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica).

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Nel dispositivo (clicca qui per leggere il testo completo) viene però segnalato che, salvo che si tratti di dirigente di struttura complessa, sulla volontà del dirigente di proseguire il rapporto di lavoro fino al quarantesimo anno di servizio effettivo e oltre il sessantacinquesimo anno di età, potrà prevalere l'esigenza dell'amministrazione di risolvere unilateralmente il contratto, secondo quanto previsto dalla legge n, 133/2008. Un'esigenza, quella dell'amministrazione, che non potrà valere su tutti. Infatti, l'ultima parte del nuovo testo dell'art. 72, comma 11, del decreto-legge n. 112/2008, riguardante i regimi speciali, prevede alcune categorie di personale alle quali la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro non si applica o si applica con salvaguardia. L'esclusione per i magistrati e i professori universitari, viene ora estesa ai dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, tra i quali sono compresi sia i dirigenti medici che quelli sanitari a cui è affidata responsabilità di struttura complessa (si tratta dei dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica).
 
Per i dirigenti medici di struttura complessa, quindi, continua a trovare applicazione il regime speciale previsto dalle legge n. 183/2010 sopracitata. Per quanto riguarda, invece, i dirigenti medici e del ruolo sanitario ai quali non è affidata la responsabilità di una struttura complessa, le amministrazioni potranno con loro applicare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro una volta maturati i nuovi requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata, purché dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Il pensionamento d'ufficio vede così allargata la sua portata e può scattare non appena raggiunti i requisiti di anzianità, ovvero per il prepensionamento. A riguardo è uscita a metà aprile una nota di chiarimento del ministero che mette in connessione le novità con le modifiche inserite nell'ultima legge di Stabilità: con l'eliminazione delle penalizzazioni fino al 2017 non serve più avere minimo 62 anni, ma basta avere gli anni di contributi sufficienti (42 e 6 mesi per gli uomini, 41 e 6 mesi per le donne per il 2015; 42 e 10 mesi per gli uomini, 41 e 10 mesi per le donne per il triennio 2016-2018).

"L'intervento legislativo è volto a favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni" si legge nel testo della circolare. "Con l'entrata in vigore delle recenti modifiche il sistema prevede la risoluzione del rapporto di lavoro: obbligatoria, per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o il diritto alla pensione anticipata avendo raggiunto l'età limite ordinamentale; rimessa alla determinazione dell'amministrazione, per coloro che hanno maturato l'anzianità. Nel dettaglio, la circolare ricorda come il trattenimento in servizio risulti abolito già fa fine ottobre 2014 e che resta prorogato fino al termine del 2015 per i magistrati. Si tratta di un istituto che permette di rimanere a lavoro anche dopo il raggiungimento dei limiti di età: per due anni nel complesso del pubblico impiego e per cinque nella magistratura (per quest'anno è quindi ancora possibile superare i 70 anni d'età).

 

Il testo completo

 

fonte: ministero Pa, GU, ansa

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