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Enpam e Fnomceo per l'assicurazione ai medici. Così il risarcimento

Professione Redazione DottNet | 12/01/2017 19:45

Ente previdenza e Ordine medici: il via libera al Ddl sulla responsabilità professionale delinea il percorso da seguire

"Si sta finalmente delineando il percorso. Adesso sarà compito della commissione paritetica Fnomceo-Enpam individuare le soluzioni in grado di rispondere alle esigenze di tutti i medici e gli odontoiatri". Con queste parole il presidente dell'Enpam (l'Ente previdenziale dei 'camici bianchi'), Alberto Oliveti, commenta così il via libera del Senato al disegno di legge sulla responsabilità professionale degli operatori sanitari; il provvedimento approvato ieri da Palazzo Madama tornerà ora alla Camera ed il via libera definitivo è atteso entro la fine di febbraio.

La copertura assicurativa per la responsabilità professionale a tutti i medici e gli odontoiatri, si legge in una nota della Cassa pensionistica, è "uno dei tasselli del progetto di assistenza strategica con cui l'Enpam intende rispondere alle nuove esigenze professionali dei suoi iscritti. La Commissione formata da esperti dell'Ente previdenziale e della Federazione nazionale degli Ordini, ha l'obiettivo di far sì che i professionisti di tutte le specialità possano accedere a una copertura assicurativa".

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Con il Ddl viene ribadito l’obbligo assicurativo per tutti i medici, obbligo non ancora attuato in Italia. Si conferma la copertura assicurativa per ogni struttura pubblica o privata, anche per danni attribuibili al personale a qualunque titolo operante. I dipendenti dovranno stipulare una polizza contro eventuali azioni di rivalsa. Si conferma l’obbligo di assicurazione in capo ai liberi professionisti.

Il paziente danneggiato potrà fare causa direttamente nei confronti dell’assicurazione con riferimento ad alcune tipologie di polizze (proprio come avviene con in sinistri stradali). Viene istituto un Fondo di garanzia per danni da responsabilità sanitaria in caso di insolvenza della struttura.

La responsabilità dell’ospedale o della clinica sarà di tipo «contrattuale» (con prescrizione di 10 anni) per via del rapporto che si forma con il paziente all’atto del ricovero o, comunque, della “accettazione”. Questa responsabilità resta coperta dall’assicurazione della struttura (limitata, come detto, solo ai casi di colpa grave).

La responsabilità del medico pubblico ha invece natura «extracontrattuale» (con prescrizione di 5 anni). Diverso nel caso di medico privato, il quale ovviamente  instaura col paziente un contratto (ad esempio con il dentista) nel qual caso la responsabilità è contrattuale e la prescrizione decennale.

Il decorso della prescrizione segue le regole tradizionali: il termine (di 10 o 5 anni) inizia a decorrere non dal momento in cui si è verificata la causa del danno, né tanto meno dal momento della semplice esteriorizzazione della malattia latente, bensì dal momento in cui il soggetto abbia acquisito conoscenza – o sia stato posto in grado di acquisire conoscenza – della riferibilità del danno al comportamento colposo del medico.

Il risarcimento avverrà sulla base delle tabelle sul danno biologico, contenute nel Ddl Concorrenza, al momento non ancora approvato. Nel frattempo continueranno ad essere utilizzate – così in gran parte delle aule giudiziarie – le tabelle del Tribunale di Milano.

Fonte: enpam, leggepertutti

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