L’INPS con circolare dello scorso dicembre n. 138 specifica che per un corretto esercizio del diritto di opzione tra assegno di invalidità e indennità di disoccupazione è condizione indefettibile che l’assicurato presenti alla competente struttura dell’INPS apposita richiesta scritta, da cui risulti, in modo non equivoco, la propria volontà di scegliere l’indennità di disoccupazione in luogo dell’assegno ordinario di invalidità, entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità.
Tale caso riguarda i lavoratori che diventino titolari di assegno ordinario di invalidità successivamente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell’indennità medesima. Qualora essi non esercitino tale opzione o la esercitino in ritardo, l’importo dell’indennità di disoccupazione corrisposta diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione o recupero sui pagamenti relativi all’assegno di invalidità.
Tutto ciò viene precisato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 22 luglio 2011, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di alcune norme, nella parte in cui esse non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione , il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
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