
Il documento è stato approvato a larga maggioranza e con la sola astensione di tre membri. Nel parere si afferma dunque il principio , ''prevalentemente condiviso'' da membri del comitato del diritto al rifiuto delle cure per il soggetto ''capace di intendere e di volere''. E' però anche previsto il diritto del medico ad astenersi, ma va comunque ''garantita'' la realizzazione della richieste del paziente all'interruzione delle cure''. Nel documento, il Comitato nazionale di bioetica affronta dunque la questione del rifiuto (richiesta di non inizio) e della rinuncia (richiesta di sospensione) di trattamenti sanitari salvavita da parte del ''paziente cosciente e capace di intendere e di volere, adeguatamente informato sulle terapie ed in grado di manifestare in modo attuale la propria volontà''. Il documento non riguarda dunque casi come quello di Eluana Englaro: infatti, precisa lo stesso Cnb, ''non si è, di contro, tenuto conto di situazioni che possono riguardare pazienti incapaci di esprimere una scelta consapevole e giuridicamente rilevante (minori, malati di mente pazienti in stato vegetativo persistente)''. Nel caso del paziente che esprime invece ''consapevolmente la rinuncia alle cure che richiede un comportamento attivo da parte del medico - rileva il Cnb - va riconosciuto il diritto a quest'ultimo di astensione da comportamenti ritenuti contrari alle proprie concezioni etiche e professionali''. Si accetta dunque il principio dell'obiezione di coscienza da parte del medico, anche se ''il paziente - si precisa nel documento - ha in ogni caso il diritto ad ottenere altrimenti la realizzazione della propria richiesta all'interruzione delle cure, anche in considerazione dell'eventuale e possibile astensione del medico e dell'equipe medica''. Alcuni membri del Cnb non si sono infatti interamente ritrovati nelle posizioni esposte e si sono pertanto riservati di ''evidenziare le loro ragioni di dissenso in apposite postille'' che verranno successivamente pubblicate con lo stesso documento.

Il rifiuto del ricovero non libera automaticamente i sanitari da ogni responsabilità. Decisivi il consenso informato, le omissioni assistenziali e il nesso causale.

La Consulta: nessun diritto generale al suicidio assistito per chi soffre di una patologia irreversibile: l'ampliamento spetta al legislatore. Ma il trattamento necessario alla sopravvivenza può anche essere rifiutato prima della sua attivazione.

Con la legge 174/2026 cade il divieto assoluto di monetizzazione alla cessazione del servizio. L'amministrazione deve dimostrare che il dipendente ha rinunciato consapevolmente alle ferie.

Il Veneto è la quarta Regione a disciplinare le procedure per il suicidio medicalmente assistito. Ma la Consulta continua a ricordare che sui diritti fondamentali serve una cornice nazionale
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