La complessa materia della totalizzazione contributiva è in continua evoluzione. Numerose sono infatti le circolari esplicative diramate dagli Enti previdenziali coinvolti, che offrono puntualizzazioni e precisazioni circa l’impianto applicativo dell’istituto, il quale, com’è noto, consente di cumulare gratuitamente spezzoni contributivi altrimenti inefficaci.
Nell’ultimo messaggio dell’Inps (il n. 17730 del 5 agosto scorso) vengono forniti chiarimenti su tre punti essenziali della disciplina della totalizzazione.
1. Calcolo della quota di pensione a carico degli Enti pubblici. Il Decreto Legislativo 42/2006 prevede (art. 4, comma 2) che la quota di pensione totalizzata a carico degli Enti pubblici (Inps ed Inpdap) sia calcolata secondo il sistema contributivo, di norma penalizzante rispetto al sistema retributivo. Tuttavia, le successive circolari esplicative hanno stabilito, a vantaggio degli interessati, che, qualora il lavoratore abbia già raggiunto in una singola gestione pubblica i requisiti minimi richiesti per il diritto ad una pensione autonoma, la relativa quota sia calcolata secondo il sistema previsto nella gestione medesima (e cioè quindi anche il sistema retributivo). Il nuovo messaggio Inps precisa però che tale deroga si applica soltanto nell’ipotesi in cui la pensione abbia una decorrenza non anteriore a quella che avrebbe avuto il trattamento pensionistico ove fosse liquidato interamente a carico della forma previdenziale pubblica.
2. Pensione di inabilità e a superstiti. Per queste prestazioni non ha alcun rilievo il possesso del requisito minimo dei tre anni in ogni gestione previdenziale, che si applica solo per l’accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità.
3. Riscatto dei periodi di studio. Il periodo di riscatto degli anni di laurea e specializzazione è pienamente utilizzabile sia per raggiungere i 40 anni di contributi necessari per la pensione di anzianità in totalizzazione, sia per raggiungere il requisito dei 3 anni di contributi in ciascuna gestione previdenziale. Restano esclusi a tali fini solo i periodi di contribuzione figurativa derivanti da malattia o disoccupazione (utili per la misura ma non per il diritto alla pensione).
"Chiediamo il sostegno del Presidente Mattarella, per richiamare la cittadinanza. Sarebbe paradossale che le organizzazioni sindacali dovessero trovarsi a ragionare su un possibile sciopero contro i cittadini nella veste di pazienti"
"Per molti presidenti di Regione i medici di medicina generale dovrebbero diventare dipendenti del Servizio sanitario nazionale". "Mancano 4500 medici e 10mila infermieri"
Rea (Simg Lazio): “Tra le principali esigenze, è fondamentale l’inserimento di personale infermieristico e amministrativo. Come le farmacie dei servizi ricevono investimenti anche la Medicina Generale può moltiplicare le sue funzioni”
Questo codice, attualmente in vigore, limita fortemente la possibilità di dar seguito a uno sciopero vero ed efficace, ostacolando di fatto qualsiasi iniziativa
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