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Smi: per le prescrizioni inutili o improprie paghino i pazienti. Principio attivo, nuovi chiarimenti dal ministero della Salute

Medicina Generale Redazione DottNet | 04/01/2013 14:44

"Prescrizioni inutili o improprie? A pagare le sanzioni siano tutti, anche i pazienti". La provocazione è del presidente nazionale del Sindacato medici italiani (Smi), Giuseppe Del Barone. Con le disposizioni del decreto Balduzzi sui nuovi livelli di assistenza, infatti, è prevista una vera e propria stretta sui medici di famiglia: ai camici bianchi è imposto di motivare gli esami e proprio sulle ricette verranno fatti dei controlli a campione per pizzicare eventuali prescrizioni inutili o improprie da sanzionare a rigor di legge. Ed è proprio questo passaggio che fa infuriare il numero uno del primo sindacato che riunisce generici e ospedalieri. "La cosa offende la nostra professionalità - dice Del Barone - si vanno a colpire i medici come se fossero gli unici responsabili di alcune storture del sistema. Maggiori controlli sono necessari, ma la strada intrapresa del ministro è ancora una volta sbagliata. Chi difende il medico dal 'ricatto' del paziente che se non ottiene quello che vuole si fa assegnare a un altro professionista?". Ma il fenomeno di prescrizioni inutili e ripetute sembrerebbe molto esteso. Tra Napoli e la Campania, per esempio, si calcolano almeno 250mila visite specialistiche, 12,5 milioni di analisi e 1,7 milioni di esami diagnostici. Indagini molto spesso ripetute per sfiducia nell'esito o nel medico e nella struttura. E allora quale potrebbe essere la soluzione? "La prima risposta che mi viene è una provocazione - dice Del Barone - A pagare le sanzioni per questi esami inutili non siano solo i medici, ma anche i pazienti. La colpevolezza di tutto ricade sempre sui medici. Eppure nessuno parla, per esempio, dei tanti esami prescritti a pazienti che poi li fanno effettuare a parenti che non hanno diritto all'esenzione. Restando su un piano concreto più concreto - aggiunge Del Barone - è importante l'informatizzazione dei flussi. Questo consente la tracciabilità e il controllo a tappeto e non limitata a un campione residuale come previsto dal ministro. Solo così verrebbe difesa la stragrande parte dei professionisti che opera in maniera seria e spesso è vittima di pressanti richieste dei pazienti. Allo stesso tempo però si metterebbe in minoranza la residuale parte di medici poco corretti e si estenderebbero i controlli anche agli specialisti, agli ospedali e al privato". Più controlli per tutti quindi, ma anche dei nuovi percorsi diagnostici. "E' sacrosanto puntare all'appropriatezza - dice Del Barone - questo servirà al servizio sanitario ad attutire i duri tagli della spending review. Ma non basta. Bisogna predisporre per tutte le patologie l'adozione di percorsi diagnostico-terapeutici uniformi da elaborare con la condivisione di tutte le categorie mediche. Solo così ci sarà uniformità e appropriatezza per le cure e nei controlli" conclude Del Barone.

Intanto sulla questione ricette, il ministero della Salute ha diramato una nota esplicativa, soprattutto all’indomani di nuove polemiche causate tra l’approvazione della prima versione della norma e l’ultima che ha avuto il via libera definitivo. Ecco la nota del ministero della Salute.

  Nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 è stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge n. 179/2012, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (legge 17 dicembre 2012, n. 221). L’articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge, introdotto dalla legge di conversione, sostituisce con un nuovo testo il comma 11-bis dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, riguardante gli obblighi del medico che curi un paziente per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti.    La nuova formulazione (che elimina possibili incertezze interpretative riferibile al testo originario) ribadisce che, nei casi sopra richiamati, è obbligatoria l’indicazione nella ricetta, da parte del medico, del principio attivo del medicinale.  Resta confermato, dunque che, nei casi predetti, non è valida la ricetta del SSN che risulti priva della indicazione del principio attivo.  Come già stabilito dal decreto-legge 95/2012, fermo restando l’obbligo di inserire l’ indicazione del principio attivo, il medico ha facoltà di indicare nella ricetta anche la denominazione (di marca o generica) di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo.

 Resta confermato che l’indicazione dello specifico medicinale è vincolante per il farmacista nel caso in cui nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27.    Infine, rendendo esplicito quanto già stabiliva la formulazione originaria della norma attraverso il rinvio alla disposizione contenuta nel decreto-legge sulla spending review, la nuova formulazione normativa precisa che l’indicazione di uno specifico farmaco “è vincolante per il farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente”. Il farmacista, quindi, potrà consegnare al cliente un medicinale diverso da quello (con denominazione di marca o generica) eventualmente indicato dal medico, soltanto quando la sostituzione sia chiesta dal cliente medesimo. In tal caso, qualora il medicinale chiesto dal paziente abbia un prezzo superiore a quello di rimborso, il paziente è tenuto a corrispondere al farmacista la differenza fra i due prezzi, come stabilito dall’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

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