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Sanità, obbligo di pubblicità dei dati: direttori generali e accreditamenti tra gli obblighi di diffusione

Sanità pubblica

 Il testo conferma sostanzialmente l’impianto di quello già approvato in sede preliminare. Infatti sono state introdotte limitate modifiche, in massima parte di carattere tecnico e formale, in accoglimento di osservazioni contenute nei pareri del Garante della privacy e delle vari componenti della Conferenza Unificata (Regioni, province e Comuni).   Queste le novità più rilevanti: si è meglio armonizzata la disciplina rispetto a quella del Codice della privacy mediante modifiche all’articolo 4 e all’articolo 26 dove si è espressamente esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di sussidi e ausili finanziari, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.  Inoltre, si è previsto, su richiesta delle Regioni la pubblicazione dei dati relativi al livello del benessere organizzativo interno alle pubbliche amministrazioni e la pubblicazione dei risultati delle indagini di customer satisfaction effettuati.   Si è altresì previsto che le Regioni e a statuto speciale e le Province di Trento e Bolzano possono individuare specifiche forme di applicazione della nuova disciplina in ragione della peculiarità dei loro ordinamenti.  Si è fatta, infine, maggiore chiarezza sulle norme abrogate dal decreto legislativo, che intende rappresentare un vero e proprio Codice della trasparenza in modo da evitare dubbi interpretativi. Restano invece tutte le altre novità previste dal testo esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri (confronta comunicato stampa n. 66 del 22 gennaio 2013).

Ecco alcuni esempi:    

pubblicità

 1. viene istituito l’obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.   

 2. viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.   

 3. si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce l’accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza).   

 4. viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.   

 5. si prevede l’obbligo per i siti istituzionali di creare un’apposita sezione – “Amministrazione trasparente” – nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.   

 6. viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità – che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione – e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.

Fonte: agenzie di stampa

Sanità pubblica
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