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l'Asl non ha l'assicurazione. E il medico di continuità infortunato rimane senza stipendio

Medicina Generale Redazione DottNet | 03/03/2013 18:43

Riceviamo da un medico di continuità questa lettera che pubblichiamo

Nel contratto di lavoro c’è un articolo, il 73, che obbliga l’Asl ad avere un’assicurazione che copra gli infortuni occorsi ai medici. Lo scorso luglio, durante una visita domiciliare, ho avuto un incidente piuttosto serio che mi ha costretto 15 giorni in ospedale. Solo successivamente ho scoperto che l’Asl dove presto servizio, non aveva sottoscritto la polizza che mi avrebbe coperto di molte spese.

Rientrato a casa dopo la degenza ospedaliera, ho contattato la mia Asl: ma solo quando ho fatto richiesta del pagamento del mio stipendio mi è stato risposto per iscritto che non c’è alcuna assicurazione. Il dirigente di distretto e alcuni colleghi si sono attivati per far applicare l’articolo 73 cercando una soluzione ai miei problemi che tuttavia non trova riscontro nella normativa. Insomma dopo un vagare tra un ufficio e l’altro adesso mi ritrovo ad avviare una lunga e dispendiosa battaglia legale. Ma le energie non mi mancano.

Dott. A.T.

L'articolo 73 del contratto nazionale (clicca qui per scaricare il odcumento completo) prevede che:

1. L’Azienda, previo eventuale coordinamento della materia a livello regionale, deve assicurare i medici che svolgono il servizio di continuità assistenziale contro gli infortuni subiti a causa od in occasione dell’attività professionale espletata ai sensi del presente Accordo, ivi compresi, sempreché l'attività sia prestata in comune diverso da quello di  residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell’accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonché i danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti dal presente Accordo .

2. Il contratto è stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali:

a) 775.000 Euro per morte od invalidità permanente;

b) 52 Euro giornalieri per invalidità temporanea assoluta, con un massimo di 300 giorni l'anno, fatti salvo diversi accordi regionali

3. La relativa polizza è stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo.

4. Nell’ambito degli Accordi regionali il medico inabile allo svolgimento dei compiti di cui al presente Capo, può essere adibito a specifiche differenti attività inerenti il proprio incarico

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