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Testamento biologico: il diritto allo stop delle cure

Medicina Generale

- RIFIUTO TERAPIE SALVIFICHE: il decreto accoglie la volontà dell'uomo a non essere sottoposto a tecniche di ventilazione, idratazione e alimentazione forzate e artificiali e a beneficiare della terapia del dolore che preveda l'uso di farmaci oppiacei.
- L'EUTANASIA E' UN'ALTRA COSA: il decreto rileva la differenza tra rifiuto delle terapie salvifiche ed eutanasia. Il rifiuto delle terapia si caratterizza ''per il rispetto del normale percorso biologico sotto il profilo di non interferenza con il suo corso ovvero di suo ripristino, se forzatamente rallentato; nulla a che vedere, dunque, con l'eutanasia, la cui essenza consiste nell'indotta accelerazione del processo di morte''. - AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: è il fiduciario e garante che le volontà di fine vita espresse dall'uomo siano rispettate. Nel caso specifico si tratta della moglie dell'uomo e, nel caso in cui per la donna fosse impossibile svolgere questo ruolo, il compito spetterebbe alla figlia della coppia.
- TRE RUOLI CHIAVE: gli attori del testamento biologico previsti dal decreto sono quindi il soggetto che esprime le proprie volontà, l'amministratore di sostegno da lui nominato e il giudice tutelare.
- AL DI LA' DEI PROGRESSI MEDICI: il decreto risponde all' obiezione, sollevata nel dibattito politico sul testamento biologico, secondo cui nuove possibilità di cura dovute a progressi scientifici e tecnologici potrebbero aprire nuove possibilità di cura e indurre quindi il soggetto a modificare le sue volontà di fine vita. L'obiezione sarebbe nulla, considerando che il ''presupposto oggettivo'' del rifiuto delle terapie salvifiche è lo stato di ''malattia irreversibile allo stato terminale'', una condizione che ''renderebbe irrilevante qualsiasi evoluzione di scienza e tecnica intervenuta nel frattempo nell'affinamento di terapie volte a prolungare la sopravvivenza del corpo'.
Il medico ''è tenuto a rispettare le dichiarazioni di fine vita'' espresse da un paziente, quando era ancora capace di intendere e volere, e poi riportate dal suo amministratore di sostegno, nominato con decreto dal giudice. A precisarlo è Amedeo Santosuosso, consigliere di Corte d'Appello a Milano e docente di Diritto e scienze della vita all'università di Pavia. ''Il decreto pronunciato dal giudice tutelare del tribunale di Modena - spiega il giurista - non fa altro che certificare come nel nostro ordinamento non vi sia alcun vuoto legislativo su tale argomento''. Del resto i progetti di legge presentati nella scorsa legislatura sul testamento biologico, continua Santosuosso, ''non erano altro che una ricognizione dei diritti già riconosciuti dalle nostre leggi. In tal senso l'intervento del Parlamento andrebbe quindi non a colmare un vuoto, ma a stabilire dettagli uniformi in modo sistematico''. Nel caso quindi il medico si trovi dinanzi un amministratore di sostegno, nominato con decreto del giudice, che gli dica di non procedere ad alcun trattamento terapeutico per il suo assistito, in caso di malattia allo stato terminale, o in stato irreversibile e invalidante, cosa succede? ''Il medico non può rifiutarsi di rispettare queste volontà - risponde - e se avrà dei dubbi potrà rivolgersi al giudice tutelare. Ma quella di Modena è una procedura prevista dalla legge e che con la pronuncia del giudice garantisce un'attività di controllo. Senza contare che così anche il medico è garantito da eventuali accuse di omissioni di soccorso''. Diverso sarebbe se si trattasse di una semplice scrittura privata, priva dunque della garanzia del controllo dello Stato, rappresentato dal magistrato. ''Qui le volontà - conclude Santosuosso - dovrebbero essere provate e ricostruite''.
 

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