
Nel corso di una conferenza stampa, tenutasi nel 2011, l’allora vice-presidente vicario della Fondazione aveva criticato le conclusioni di quel rapporto. Il Giudice ha ritenuto che le dichiarazioni rese da Oliveti in quell’occasione «non abbiano un contenuto diffamatorio bensì costituiscano esercizio del diritto di critica, appalesandosi del tutto conformi ai requisiti di veridicità del fatto, continenza espositiva e interesse pubblico della notizia». Il Giudice, pronunciandosi su un articolo comparso su un notiziario online, ha affermato che Oliveti «si è limitato ad esprimere un giudizio di valore relativamente all’operato della Sri (“un’analisi superficiale”), supportato dall’indicazione di dati precisi, senza in alcun modo trascendere in espressioni colorite, eccessive o ultronee». Nelle motivazioni dell’ordinanza si legge che l’Enpam «aveva il dovere di controllare l’esatto adempimento del contratto da parte della società appaltante [Sri] e, correlativamente quello di contestare le risultanze della consulenza, ove ritenute erronee». Per l’appunto, «dalle affermazioni di Oliveti – scrive il magistrato – traspare chiaramente non la volontà di denigrare la Sri, bensì la volontà di affermare l’erroneità delle analisi economiche da quest’ultima svolte». Oliveti è stato rappresentato dall'avvocato Gaetano Scalise, che ha espresso soddisfazione per il provvedimento: "Apprezziamo la completezza delle motivazioni con le quali il Gip ha deciso di disporre l'archiviazione, aderendo anche alle difese prospettate", ha detto. L’archiviazione della querela era stata chiesta un anno fa dallo stesso Pubblico ministero Corrado Fasanelli, titolare delle indagini sulla vicenda, ma la Sri si era opposta. Ora il Giudice delle indagini preliminari di Roma, Anna Maria Fattori, ha rigettato definitivamente le richieste della società.
Fonte: enpam




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