I dipendenti pubblici fino a poco tempo fa, rispetto ai loro colleghi privati, potevano godere di un singolare privilegio (contenuto nell’art. 16, comma 1 del Decreto Legislativo n. 503/1992), consistente nella facoltà di richiedere la permanenza in servizio per altri due anni, dopo il raggiungimento dell’età pensionabile (praticamente, nella maggior parte dei casi, fino a 67 anni anziché 65). Questa facoltà era esercitata dai lavoratori in piena libertà: in pratica, il datore di lavoro non poteva in alcun modo opporsi alla decisione degli interessati.
Anche questo istituto, però, è finito sotto la scure del Ministro Brunetta e della sua manovra d’estate (legge 133/2008). Infatti l’art. 72, commi da 7 a 10 della nuova legge, ha modificato l’impianto dell’istituto del trattenimento in servizio: in base al nuovo regime, la domanda di permanenza al lavoro è soggetta a valutazione discrezionale da parte del datore di lavoro, e quindi può anche non essere accolta.
La valutazione, come spiega l’apposita circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 10/2008, deve tenere conto di alcune condizioni oggettive: le esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione, la particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti e l’efficiente andamento dei servizi.
Altra novità è costituita dal fatto che, dato che il trattenimento in servizio può avere la durata massima di un biennio, lo stesso può essere accordato anche per un periodo inferiore, indicandone dettagliatamente i motivi.
La nuova regolamentazione stabilisce poi anche dei termini per la presentazione della domanda: questa, a pena di nullità, deve essere avanzata nel periodo compreso fra i 12 ed i 24 mesi precedenti il compimento dell’età pensionabile, in modo tale da consentire all’amministrazione una valutazione consapevole del proprio fabbisogno.
Per le domande già accolte con un provvedimento dell’amministrazione si provvede come segue:
• se la decorrenza del trattenimento è nel corso dell’anno 2009, è consentito comunque un ripensamento dell’amministrazione;
• se la decorrenza è successiva, gli interessati debbono addirittura ripresentare la domanda, che potrà essere accolta oppure no.
La nuova disciplina si applica anche ai medici dipendenti, ivi compresi quelli transitati a rapporto d’impiego (ex specialisti ambulatoriali, addetti alla continuità assistenziale, emergenza territoriale, medicina dei servizi). A tutti costoro, una semplice raccomandazione: se compiono i 65 anni nel 2008 o 2009 e vogliono avere la possibilità di restare al lavoro altri due anni, è meglio che si affrettino a presentare la domanda di trattenimento in servizio entro l’anno in corso, senza rischiare di perdere il loro diritto: per ripensarci c’è sempre tempo.
"Chiediamo il sostegno del Presidente Mattarella, per richiamare la cittadinanza. Sarebbe paradossale che le organizzazioni sindacali dovessero trovarsi a ragionare su un possibile sciopero contro i cittadini nella veste di pazienti"
"Per molti presidenti di Regione i medici di medicina generale dovrebbero diventare dipendenti del Servizio sanitario nazionale". "Mancano 4500 medici e 10mila infermieri"
Rea (Simg Lazio): “Tra le principali esigenze, è fondamentale l’inserimento di personale infermieristico e amministrativo. Come le farmacie dei servizi ricevono investimenti anche la Medicina Generale può moltiplicare le sue funzioni”
Questo codice, attualmente in vigore, limita fortemente la possibilità di dar seguito a uno sciopero vero ed efficace, ostacolando di fatto qualsiasi iniziativa
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