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Enpaf: per il contributo di solidarietà le regole non cambiano

Previdenza Redazione DottNet | 31/03/2014 11:25

Resta in vigore la norma del Regolamento Enpaf che esclude dal contributo di solidarietà tutti i farmacisti iscritti all’albo prima del 2004. La precisazione arriva direttamente dall’istituto di previdenza e mira a correggere le letture sorte nei giorni scorsi in seguito a una notizia diffusa dalla newsletter dell’ente.

 L’articolo, in particolare, ricordava che a decorrere da quest’anno anche i vecchi iscritti hanno la possibilità di presentare domanda entro il 30 settembre 2014 per usufruire del contributo di solidarietà sull’intero anno corrente; la novità consiste nello slittamento dei termini: fino al 2013, infatti, la richiesta andava presentata entro il 30 settembre dell’anno precedente; da quest’anno, invece, la domanda può essere inviata fino al 30 settembre dell’anno stesso in cui si intende usufruire della riduzione. «Nessuna modifica» avverte invece l’Enpaf «è intervenuta relativamente al contributo di solidarietà per gli iscritti prima del 2004, ancorché reiscritti dopo tale data».


In base all’articolo 21 del Regolamento Enpaf, il contributo di solidarietà può essere richiesto da chi è involontario, per un periodo massimo di 5 anni, e da chi svolge attività professionale con copertura previdenziale obbligatoria aggiuntiva rispetto all’Enpaf, senza alcun limite di tempo. Non è possibile usufruirne nel caso in cui, oltre a in uno dei due casi poc’anzi segnalati, i diretti interessati percepiscano redditi derivanti da attività professionale fiscalmente dichiarati o accertati non soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria.

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fonte: enpaf

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