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Da Il Sole24ore: Sanità, l'Abc del decreto per contenere la spesa

Medicina Generale Redazione DottNet | 06/12/2008 18:04

Il decreto di contenimento della spesa sanitaria e in materia di contabilità degli enti locali è legge. Il via libera della Camera è giunto nella serata del 3 dicembre con 278 voti favorevoli, 219 contrari e 9 astenuti. Nel provvedimento una serie di disposizioni, dall'attuazione dei piani di rientro dei deficit sanitari alla proroga fino al 31 gennaio 2010 all'utilizzo straordinario del proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia allargata).

Viene rinviato dal 31 gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 il completamento degli interventi di ristrutturazione edilizia delle Regioni e delle Province autonome effettuati presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) di diritto pubblico, al fine di garantire la disponibilità dei locali destinati all'attività libero-professionale intramuraria. L'utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia allargata), previa autorizzazione aziendale, è prorogata dal 31 gennaio 2009 al 31 gennaio 2010. C'è un piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche che rientrano nelle competenze di regioni ed enti locali. Sono riprogrammate risorse in favore del Comune di Roma: 500 milioni l'anno di contributo per favorire il rientro dalla situazione di indebitamento della Capitale. Una serie di norme riguardano gli equilibri di bilancio degli enti locali, i trasferimenti erariali.

lo scioglimento dei comuni in caso di mancata approvazione del bilancio. Viene anche modificato il regime fiscale sui carburanti per autotrazione delle Regioni che confinano con la Svizzera. Con il provvedimento arriva anche una proroga fino al 31 dicembre 2009 del termine entro il quale il Comune di Sanremo dovrà disciplinare la situazione gestionale del mercato dei fiori della cittadina. È stata poi autorizzata la spesa di 2 milioni per il 2009 in favore dell'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. C'è un incremento dei contributi in favore dell'Unione chiechi. Ecco l'abc del provvedimento.

Attività libero professionale intra muraria (articolo 1-bis). L'utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia allargata), previa autorizzazione aziendale, è prorogata dal 31 gennaio 2009 al 31 gennaio 2010.

Disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari (articolo 1). L'articolo contiene disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari e altre norme in materia di sanità. Modifiche al decreto legge 159/2007 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito dalla legge 222/2007. Viene soppressa la facoltà del commissario ad acta di proporre la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere. Possibilità di nomina di uno o più sub commissari, con esperienza di gestione sanitaria, da affiancare al commissario ad acta, che può avvalersene anche quale soggetto attuatore. La nomina spetta al Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia, di concerto con il ministro del lavoro, sentito il ministro per i Rapporti con le regioni. Il commissario ad acta potrà disporre motivatamente la sospensione dalle funzioni in atto dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento. Queste funzioni possono essere affidate a un soggetto attuatore e ai direttori generali sospesi può essere assegnato un altro incarico fino alla durata massima del commissariamento o alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario. La Regione mette a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, prevedendo che con decreto del ministro dell'Economia, di concerto con il ministro del Lavoro, siano determinati i compensi degli organi della gestione commissariale. A questi adempimenti le regioni provvedono utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con deliberazione del Consiglio dei ministri è possibile l'erogazione totale o parziale del maggior finanziamento, condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, a quelle Regioni nelle quali è stato nominato il commissario ad acta, in deroga a quanto sottoscritto negli accordi, con alcune condizioni: in caso di situazione di emergenza finanziaria regionale in grado di compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione e l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi ripercussioni sistemiche, in conseguenza della mancata erogazione del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti; di adozione, da parte del commissario ad acta, entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti della spesa, da verificarsi da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza. Le somme erogate alle regioni sono a titolo di anticipazione e possono essere recuperate, con modalità deliberate dal Consiglio dei ministri, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il citato piano di rientro della dimensione finanziaria stabilita dallo stesso. Soppressa l'attuazione delle disposizioni previste sulla trasformazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico in Fondazione Irccs per l'Istituto "Gaslini" di Genova. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) "Gaslini" di Genova. Per l'anno 2009 incremento di 434 milioni di euro del livello del finanziamento del Ssn, al quale concorre ordinariamente lo Stato, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di abolizione del ticket di 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica.

Disposizioni finanziarie e finali (articolo 6, commi da 1 a1-quater). Modalità di copertura finanziaria di parte degli oneri del provvedimento, quantificati dal comma 1-ter in 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, attraverso il transito di risorse dal Fondo per le aree sottoutilizzate al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (articolo 6, comma 2). Istituzione, nello stato di previsione del ministero dell'Economia di un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dotato, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011.

Incremento dei contributi a favore di associazioni per non vedenti (articolo 5-bis, comma 2). Integrazioni finanziarie di pari importo per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ad alcune autorizzazioni di spesa riguardanti Unione Italiana ciechi. Si tratta di 289.128 euro (contributo ordinario a favore dell'Unione Italiana Ciechi cap. 2316/1 – legge 23 settembre, n. 379), di 259.688 euro (contributo compensativo cap. 2316/2 – legge 12 gennaio 1996, n. 24), di 43.995 euro (contributo a favore della Federazione Nazionale delle istituzioni pro ciechi cap. 2316/6 – legge 28 agosto 1997, n. 284).

Interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 1-bis). Rinviato dal 31 gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 il completamento degli interventi di ristrutturazione edilizia delle regioni e delle province autonome, effettuati presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) di diritto pubblico, con lo scopo di garantire la disponibilità dei locali destinati all'attività libero-professionale intramuraria. L'utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia allargata), previa autorizzazione aziendale, è prorogata dal 31 gennaio 2009 al 31 gennaio 2010.

Mercato dei fiori del comune di Sanremo (articolo 4, comma 1-bis). Proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 del termine entro il quale il Comune di Sanremo dovrà disciplinare la situazione gestionale del mercato dei fiori della città. Resta fissato alla data del 31 dicembre 2008 il termine per l'assunzione da parte del Comune degli impegni relativi alla destinazione e inalienabilità della struttura, termine al rispetto del quale è subordinata la conferma in favore del Comune dei finanziamenti già erogati per la realizzazione dell'opera.

Minore gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D (articolo 2-quater, comma 7). Termine perentorio del 31 gennaio 2009 per la trasmissione al ministero dell'Interno delle dichiarazioni, anche se già presentate, che attestano il minor gettito derivante dall'Ici, in conseguenza dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali per gli immobili di categoria D, per ciascuno degli anni 2005 e precedenti. Si tratta di dichiarazioni strumentali all'erogazione del contributo statale istituito dalla legge finanziaria 2001 in favore dei comuni che abbiano subito una correlata diminuzione del gettito Ici.

Obbligo di adesione a un'unica forma associativa per i comuni (articolo 4, comma 1). L'articolo modificando la Finanziaria per il 2008, rinvia dal 30 settembre 2008 al 1° gennaio 2009 l'applicazione della norma che sanziona la permanenza dell'adesione da parte dei comuni a più di una forma associativa tra quelle previste dal Testo unico sugli enti locali.

Orario di lavoro del personale di ruolo sanitario (articolo 1-ter). Abrogate le disposizioni dell'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che ha rinviato al 1° gennaio 2009 l'applicazione della norma in materia di orario di lavoro del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del Dlgs 66/2003 (che ha disposto la non applicazione, al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, della disciplina in materia di riposo giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2003, in base alla quale, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, spetta al lavoratore il diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Lo stesso comma 6-bis ha precisato che per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale valgono le vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori).

Organismo di controllo Onlus (articolo 5-bis, comma 1).
Autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 in favore dell'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituito, ai sensi della legge 662/1996, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000.

Piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali (articolo 3). Per l'anno scolastico 2009/2010 le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, realizzano entro il 31 dicembre 2008 il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome secondo i parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento approvato con Dpr 233/1998. In ogni caso, per l'anno scolastico 2009/2010, il numero dei punti di erogazione del servizio scolastico non deve superare quello dell'anno precedente. Per i due anni scolastici successivi, il dimensionamento della rete scolastica, con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico, viene effettuato sulla base di un'intesa, promossa dal ministro dell'Istruzione e dal ministro dell'Economia, sentito il ministro per i Rapporti con le Regioni, da adottare in sede di Conferenza unificata entro il 15 giugno 2009. Vengono richiamate le azioni volte a ridurre il disagio degli utenti in caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici dei piccoli comuni. In tale sede devono, inoltre, essere definiti i criteri per la riqualificazione del sistema scolastico e il contenimento della spesa pubblica, nonché i tempi e le modalità di realizzazione, attraverso appositi protocolli d'intesa tra le Regioni e gli uffici scolastici regionali. Alla Conferenza unificata è attribuito il monitoraggio sull'attuazione della disciplina. Il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, di eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Principi contabili (articolo 4-ter, commi da 4 a 6). Modificate alcune norme del Tuel (Testo unico degli enti locali, approvato con Dlgs 267/2000), relative alla disciplina delle modalità di approvazione dei modelli e documenti contabili e ai termini di scadenza per la presentazione dei rendiconti.

Proroga al 2009 della compartecipazione provinciale al gettito Irpef (articolo 2-quater, comma 3). Confermata, per l'anno 2009, la compartecipazione delle province al gettito dell'Irpef, disciplinata ai sensi dell'articolo 31, comma 8, della legge finanziaria per il 2003 e confermata negli anni successivi dalle leggi finanziarie.

Regime fiscale dei carburanti per autotrazione nelle regioni che confinano con la Svizzera (articolo 2-ter). Modificato il regime fiscale da applicare ai carburanti da autotrazione nelle regioni confinanti con la Svizzera. La norma consente alle regioni che confinano con la Confederazione Elvetica di adottare misure per la riduzione dei prezzi dei carburanti, attribuendo alle medesime aree una quota aggiuntiva di compartecipazione all'Iva,per un ammontare commisurato all'onere finanziario da sopportare in virtù della suddetta riduzione. Abrogatele le disposizioni del Dlgs 56/ 2000 che avevano già previsto, per le queste aree, analoghi meccanismi di riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa, nell'ambito della quota complessiva dell'accisa a loro riservata.

Riprogrammazione di risorse in favore del Comune di Roma (articolo 5). Attribuzione al comune di Roma di un contributo di 500 milioni per l'anno 2008, finalizzato al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008 per favorire il rientro dalla situazione di indebitamento in cui versa il Comune di Roma. Al rimborso della somma alla Cassa provvede direttamente il ministero dell'Economia, in nome e per conto del comune di Roma. L'anticipazione viene ora rimborsata alla Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, appositamente rifinanziato per l'anno 2008. Per quanto i futuri trasferimenti statali vengono previsti in favore del Comune di Roma e per il ripiano dei disavanzi correnti, relativi al Comune di Catania che possono essere utilizzate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, assegnate con delibera del Cipe del 30 settembre 2008. A decorrere dall'anno 2010 viene riservato prioritariamente in favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro.

Salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali (articolo 2). Disposizioni per garantire, per l'anno 2008, la compensazione, attraverso la misura dei trasferimenti erariali, delle variazioni di gettito dell'Ici spettante ai comuni in conseguenza delle iscrizione in catasto e aggiornamento del valore catastale dei cosiddetti fabbricati ex-rurali, aggiornamento delle rendite catastali per i fabbricati iscritti alle categorie B ed E, abolizione dell'Ici sull'abitazione principale. Si parte dalla riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni operata in compensazione degli incrementi di gettito Ici. Viene confermata la validità per l'anno 2008 dei dati certificati dai singoli comuni in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 marzo 2008, relativamente all'incremento del gettito derivante dall'Ici, in conseguenza delle modifiche del tributo. Viene disciplinata l'ipotesi in cui la riduzione dei trasferimenti operata in via provvisoria risulti superiore al maggior gettito Ici realizzato in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legge 262/2006. In tal caso, i comuni sono autorizzati a iscrivere, in via provvisoria, il conguaglio tra i trasferimenti erariali accertati per l'anno 2008. Sulla base dei dati certificati dai comuni, anche il ministero dell'Interno ridetermina il contributo spettante a ciascun ente sulla base dei conguagli per l'esercizio 2008. Gli importi residui accertati secondo il metodo convenzionale rilevano ai fini del "risultato contabile di amministrazione" di cui all'articolo 186 del citato Tuel. Per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di patto di stabilità interno, viene precisato che per essi, ai soli fini del rispetto dei vincoli relativi al patto di stabilità, gli importi comunicati sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza. Viene precisato che la certificazione prevista ai sensi della legge 126/2008 relativamente al rimborso ai comuni dei minori introiti derivanti dalla abolizione dell'Ici sull'abitazione principale, da trasmettere al Ministero dell'interno, entro il 30 aprile 2009, deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione e trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti, che a tale fine può avvalersi anche della competente Agenzia del territorio. In sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali sono stabiliti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro, a titolo di regolazione contabile pregressa, per i minori introiti conseguenti all'abolizione dell'Ici sulla prima casa, disposta ai sensi del decreto legge 93/2008.

Trasferimenti erariali agli enti locali per il 2009 (articolo 2-quater, comma 2). Determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l'anno 2009. Per l'anno 2009, la determinazione dei trasferimenti spettanti a ogni singolo ente locale è effettuata sulla base dei criteri già adottati dalla legge finanziaria dello scorso anno, che consolidano, nel contributo ordinario spettante agli enti locali per l'anno 2009, i contributi erariali attribuiti agli enti locali fino all'anno 2002. Per la determinazione dei fondi erariali agli enti locali per il 2009 è necessario fare riferimento a ulteriori disposizioni legislative intervenute successivamente alla legge finanziaria 2008, che hanno determinato modifiche alla dotazione finanziaria dei fondi medesimi.

Trasferimenti erariali in favore degli enti subentranti alle comunità montane disciolte (articolo 2-bis). La disposizione assegna alle "nuove" comunità montane, istituite a seguito del processo di riordino disposto dalla Finanziaria per il 2008, che sono subentrate nei rapporti giuridici delle comunità montane disciolte, tutti i trasferimenti erariali già erogati in favore delle comunità montane ora disciolte, al netto delle riduzioni operate dalla stessa legge finanziaria per il 2008 (riduzione di 33,4 milioni nel 2008 e di 66,8 milioni a decorrere dal 2009) e dal decreto legge 112/2008 (riduzione di 30 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011).

Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio (articolo 2-quater, comma 1). Confermata per l'anno 2009 l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 314/2004 sull'ipotesi di scioglimento dei consigli comunali, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

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