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Dirigenti medici, con stipendi alti non conviene rimanere in servizio

Previdenza Redazione DottNet | 29/07/2015 10:32

Non c’è scampo: la riforma Fornero deve essere penalizzante per tutti. E se esistono soggetti che hanno tratto qualche beneficio dalla nuova normativa, i benefici in questione vanno in qualche modo neutralizzati.

Questo il senso della disposizione (riservata ai soli dipendenti pubblici, e quindi non alle casse private come l’Enpam), contenuta nel comma 707 della Legge di Stabilità 2015, che va a correggere quanto previsto dall’art. 24 del Decreto Legge 201/2011 (appunto la Riforma Fornero). Quest’ultimo, al comma 2, dice testualmente: “A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.” Insomma, dal 2012 tutti sono passati al contributivo, che com’è noto è un sistema di calcolo più penalizzante.

Ma non tutti, evidentemente, ci rimettevano. Infatti, i lavoratori che avevano già 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995 hanno maturato il diritto al sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011. Nel caso in cui si tratti di un dipendente con inquadramento di alto livello (caso non certo infrequente visto che si parla di soggetti a fine carriera), il sistema retributivo garantisce, per la quota fino al 2011, una pensione piuttosto importante, essendo essa calcolata sugli ultimi 10 anni di servizio.

Il punto è che, quando gli ultimi stipendi sono piuttosto alti (parliamo ad esempio di dirigenti medici ovvero di direttori di struttura), determinare le quote dal 2012 in poi con il sistema contributivo, di fatto realizza un sistema misto che è ancora più conveniente del retributivo. Questo perché la parte con il retributivo e quella con il contributivo vengono tutte e due calcolate sulla base degli ultimi stipendi, incrementando i rispettivi benefici. Inoltre, il sistema retributivo puro si fermava comunque ai 40 anni di servizio, mentre il contributivo non prevede questo limite.

Ecco perché il comma 707 della Legge di Stabilità aggiunge un periodo al comma 2 dell’art. 24 della Legge Fornero, stabilendo che “In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima del 2012, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.

In parole povere, questo significa che l’importo della pensione non può essere superiore a quanto sarebbe spettato con il sistema retributivo puro, quindi per capirci non può superare l’80% dell’ultimo stipendio (in realtà molto meno, perché il 2% per ogni anno di servizio si applica su fasce di compenso molto basse, e poi si riduce su quelle alte). Che cosa faranno quindi i liquidatori dell’Inps? Prima calcoleranno la pensione con il retributivo maturato fino a tutto il 2011, poi aggiungeranno le quote contributive relative allo stipendio percepito dal 2012 in poi. Se il risultato sarà superiore (grosso modo) all’80% dell’ultimo stipendio, la parte eccedente verrà decurtata.

Trattandosi di una disposizione della Legge di Stabilità 2015, da questa ulteriore mannaia si salvano le pensioni aventi decorrenza sino al 31 dicembre 2014. Ma chi è stato già liquidato con decorrenza 2015 non si è comunque salvato: il comma 708 prevede infatti che il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. Dunque, c’è un effetto retroattivo sulle pensioni già in corso di erogazione: questo significa che coloro che hanno finora ricevuto un assegno più alto di quello calcolato con la nuova regola, dovranno prima o poi subire una riduzione del trattamento. L’Inps, con proprio messaggio n. 211 del 12 gennaio 2015, ha infatti ribadito che la liquidazione dei trattamenti a retributivo puro con decorrenza 2015 deve considerarsi a titolo provvisorio.

fonte: interna

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