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Sussidi assistenziali Enpam: finita l'esenzione dalle tasse

Medicina Generale Redazione DottNet | 05/01/2009 12:15

L’art. 2, comma 6, del Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 126, ha soppresso il secondo comma dell’art. 51 del T.U.I.R., che esentava dall’imponibile fiscale le erogazioni effettuate a titolo di sussidio occasionale per rilevanti esigenze personali o familiari.

 

Questa disposizione, di chiara rilevanza sociale (purtroppo in senso peggiorativo) ed ispirata al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ha interessato anche i pensionati della Fondazione Enpam, titolari di prestazioni assistenziali, i cui importi, per effetto della nuova disciplina, sono stati assoggettati alle ritenute Irpef ed allo stato concorrono alla formazione del reddito.
La citata innovazione normativa ha coinvolto una categoria di soggetti particolarmente “bisognosi” (quali ad esempio i pensionati non autosufficienti o portatori di handicap che necessitano di assistenza domiciliare), nei confronti dei quali l’Enpam, in veste di sostituto d’imposta, ha dovuto necessariamente applicare il decreto in esame, recuperando con il rateo di pensione in pagamento nel mese di ottobre 2008, tramite un conguaglio fiscale negativo, le ritenute erariali dovute nelle mensilità precedenti (ossia dal 1° luglio 2008 - data di decorrenza adottata dall’Ente per la tassazione dei sussidi - fino al 30 settembre 2008).
A partire da ottobre, poi, proprio per consentire una più agevole applicazione della normativa, nello stesso interesse dei pensionati Enpam, le prestazioni assistenziali, che prima venivano quasi tutte liquidate separatamente, sono state messe in pagamento all’interno del rateo pensionistico. In questo modo gli interessati subiscono un prelievo corretto ed evitano l’obbligo di presentare la denuncia dei redditi per regolarizzare la loro posizione; inoltre, visto che si tratta in massima parte di titolari di redditi medio-bassi, essi hanno la possibilità di sfruttare al meglio le detrazioni d’imposta (cioè quegli sconti di tasse legati alla presenza di familiari a carico o alla semplice presenza di un reddito da pensione) eventualmente non del tutto utilizzate.


In effetti, la maggior parte dei soggetti titolari dei sussidi assistenziali beneficia anche dell’integrazione al minimo concessa dalla Fondazione ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 544/88, per effetto della quale, in presenza di determinati requisiti reddituali, l’importo mensile del trattamento pensionistico viene aumentato fino ad € 480,05.
Per un consistente numero di beneficiari, il nuovo meccanismo comporterà, tuttavia, per il prossimo anno, anche l’esclusione da tale ultima agevolazione in quanto la somma erogata a titolo di sussidio assistenziale nell’anno 2008, concorrendo interamente alla formazione del reddito, risulterà superiore rispetto al suddetto limite di 480,05 euro mensili (basti pensare che l’importo erogato a titolo di assistenza domiciliare ammonta ad oggi a 508,60 euro mensili).
Le conseguenze saranno molto pesanti: se la situazione non cambierà, molti pensionati si troveranno con un reddito disponibile pesantemente ridotto, e da dicembre 2009 dovranno fare i conti con un’ulteriore riduzione della pensione, in quanto, alla luce dei redditi definitivi posseduti, l’Ente dovrà procedere anche alla trattenuta del 20% per recuperare l’integrazione 2008 percepita e non dovuta.
Ecco perché l’Enpam si sta attivando da una parte per ottenere una modifica della norma in parola, o almeno una interpretazione più favorevole da parte dell’Agenzia delle Entrate; dall’altra per escogitare un sistema regolamentare che transitoriamente riesca a tutelare le fasce più deboli dei propri assicurati.


 

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