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Tassazione dei sussidi assistenziali: si cerca un rimedio

Medicina Generale Redazione DottNet | 13/01/2009 11:26

Non tutti lo sanno, salvo quanti non se la passano troppo bene. Ma per trovare risorse da utilizzare per la detassazione del lavoro straordinario, il Ministero dell’Economia ha deciso di colpire proprio i sussidi assistenziali, cioè le erogazioni effettuate a titolo di sussidio occasionale per rilevanti esigenze personali o familiari.

Per quanto riguarda l’Enpam, ci si riferisce alle cosiddette indennità una tantum liquidate a soggetti che versano in un rilevante stato di bisogno; alle prestazioni continuative per invalidità permanente e quelle di assistenza domiciliare erogate a soggetti non autosufficienti; ai sussidi liquidati a seguito di calamità naturali; alle borse di studio ad orfani; alle indennità di invalidità temporanea a liberi professionisti non in grado di lavorare, e così via. Tutti questi importi vengono liquidati solo se l’imponibile fiscale non supera una certa soglia e fino a giugno erano esenti da tassazione, fornendo quindi una boccata d’ossigeno a chi si trovava in difficoltà. Ora invece è stato stabilito che anche i sussidi costituiscono imponibile ai fini fiscali, e quindi il Fisco si appropria di una parte piuttosto rilevante di tali trattamenti.
L’introduzione della tassazione delle prestazioni assistenziali produce, peraltro, una evidente disparità di trattamento rispetto alla categoria dei dipendenti pubblici che godono del regime di esenzione di cui al comma 3 dell’art. 34 del D.P.R. 601/1973, secondo cui “I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti”.
Tra l’altro, l’inserimento dei sussidi nell’imponibile fiscale porta con sé, per numerosi bisognosi, lo sforamento dei tetti di reddito previsti per aver diritto a numerose altre prestazioni di sostegno, quali l’integrazione al minimo Inps, la quattordicesima di fine anno (erogazione di 300.

000 lire) ed anche il recente bonus per le famiglie ed i pensionati.
Va rilevato che alcune Casse di Previdenza come la cassa Dottori Commercialisti e la Cassa Avvocati hanno comunque disatteso l’art. 2, comma 6, del Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93 (che ha introdotto la tassazione sui sussidi); per venire incontro ai propri assistiti, hanno infatti argomentato che i sussidi da loro erogati non sono riconducibili ad alcuna tipologia di reddito, e pertanto sarebbero esenti dall’Irpef.
Anche l’Enpam sta valutando diverse opzioni per venire incontro ai propri assistiti. La Fondazione, pur non avendo alcun ruolo nella riforma peggiorativa, teme infatti anche che le eventuali proteste di soggetti penalizzati dalla nuova disciplina, riprese da organi di stampa e mezzi di comunicazione, potrebbero avere un’eco molto pesante, compromettendo l’immagine e la visibilità esterna dell’Ente. Le possibili opzioni sono:
• un’interpretazione autentica, convalidata dall’Agenzia delle Entrate, che consenta all’Enpam di operare come le altre Casse “dissenzienti” o come gli Enti pubblici;
• un intervento politico che ripristini con una nuova legge la situazione preesistente;
• oppure, infine, la realizzazione di modifiche regolamentari che contengano i disagi (ad esempio escludendo gli importi dei sussidi al momento della determinazione del diritto all’integrazione al minimo Inps, disciplinata da un regolamento interno dell’Enpam).
Gli interessati si augurano ovviamente una decisione concreta e rapida su questa difficile materia.


 

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