In questi mesi si è fatto un gran parlare dei requisiti per conseguire il diritto a pensione: età pensionabile, minimo contributivo, e così via. Ma quello che normalmente non viene detto è che tutte le pensioni, in tutte le gestioni previdenziali, si conseguono su domanda: normalmente c’è un apposito modulo che deve essere sottoscritto dal titolare del diritto (nel caso dell’Enpam, la modulistica è pubblicata in un apposito spazio previsto sul sito della Fondazione).
C’è ancora chi pensa che la pensione possa arrivare da sola, senza chiederla, basta smettere di lavorare, ed invece non è affatto così: niente domanda, niente pensione.
Ma cosa accade se l’avente diritto si trova nell’impossibilità fisica o psichica di firmare i moduli di domanda? Il caso classico è quello del soggetto in coma, reversibile o irreversibile: in questo caso si deve rinunciare comunque alla pensione o si deve ricorrere a sistemi artigianali o professionali di falsificazione della firma, con tutte le conseguenze anche penali, di una simile scelta? E come ci si comporta se, al contrario, il titolare è in condizione di apporre la firma, ma è giuridicamente incapace (ad esempio è un infermo di mente)?
Bisogna distinguere diversi casi astrattamente possibili, ed altrettante idonee soluzioni
Gli iscritti che, avendo maturato i requisiti regolamentari richiesti, decidano di andare in pensione, ovvero i loro familiari superstiti che intendano fruire dei trattamenti pensionistici loro riservati, devono necessariamente inoltrare all’ENPAM un’apposita domanda di pensione.
Esiste una specifica modulistica, variabile a seconda del tipo di prestazione che viene richiesta, che dev’essere utilizzata dal futuro beneficiario per poter avere accesso alle prestazioni previdenziali ordinarie, di reversibilità , indirette e d’invalidità garantite dalla Fondazione.
Se l’interessato è stato dichiarato “inabilitato”, (ai sensi dell’art. 415 c.c. viene dichiarato inabilitato il “maggiore di età infermo di mente il cui stato non è talmente grave da far luogo all’interdizione”), la domanda di pensione potrà essere redatta e sottoscritta dal suo curatore il quale dovrà aver cura di allegare copia del provvedimento di nomina, ovvero autocertificazione, ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la propria qualifica.
Qualora invece l’interessato sia stato interdetto (ex art. 414 c.c. viene interdetto il “soggetto che si trova in condizioni di abituale infermità di mente che lo rendono incapace di provvedere ai propri interessi”) le suddette formalità dovranno essere espletate dal tutore. Anche quest’ultimo dovrà allegare copia del provvedimento di nomina, ovvero autocertificazione, ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la propria qualifica.
In nome e per conto di coloro che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovino nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di poter provvedere ai propri interessi, la domanda di pensione potrà essere, inoltre, presentata dall’amministratore di sostegno, all’uopo nominato dal Giudice tutelare ai sensi dell’art. 404 c.c.
All’amministratore di sostegno, nuova figura di protezione civilistica recentemente introdotta nel codice civile dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004, l’autorità giudiziaria può infatti conferire, anche in via temporanea, incarichi di tutela dei disabili proporzionati allo stato di bisogno del singolo soggetto.
Anche l’amministratore di sostegno potrà quindi inoltrare la domanda di pensione in luogo dell’interessato medesimo purché produca copia del provvedimento di nomina, ovvero autocertificazione, ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la propria qualifica.
In caso di incapacità d’intendere o di volere temporanea, la domanda di pensione potrà infine essere redatta e sottoscritta anche da un terzo in favore dell’avente diritto (c.d. “gestione di affari altrui”, artt. 2028 c.c. e segg.) a condizione che il gestore dichiari specificatamente che la richiesta viene formulata in nome e per conto del soggetto totalmente impossibilitato a presentare personalmente all’ENPAM la propria istanza.
A corredo di detta domanda, che dovrà essere necessariamente ratificata dall’avente diritto in un momento successivo, non appena venga meno la causa che ha impedito la sottoscrizione del modulo (art. 2032 c.c.), dovrà, inoltre, essere prodotta copia di un certificato medico, rilasciato da apposita struttura sanitaria pubblica, da cui si evinca l’esistenza dello stato patologico dell’interessato.
In caso di dubbi, la cosa migliore rimane sempre quella di rivolgersi agli Uffici della Fondazione: maggiori informazioni al numero del servizio di accoglienza telefonica 06.4829.4829.
"Chiediamo il sostegno del Presidente Mattarella, per richiamare la cittadinanza. Sarebbe paradossale che le organizzazioni sindacali dovessero trovarsi a ragionare su un possibile sciopero contro i cittadini nella veste di pazienti"
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