Medicina Generale
Medicina Generale
Canali Minisiti ECM

Enpam e Regioni insieme per fermare le carenze di medici di famiglia

Medicina Generale Redazione DottNet | 21/12/2017 22:05

Oliveti: via libera alla laurea abilitante. Arriva la riforma degli Ordini: così cambia la disciplina delle professioni sanitarie

L'Enpam (Ente previdenziale di medici ed odontoiatri) e le regioni "realizzeranno sinergie per colmare la carenza di medici di famiglia che si sta verificando sul territorio italiano", come affiorato dall'audizione del presidente della Cassa pensionistica Alberto Oliveti di fronte agli assessori alla Salute delle regioni e delle province autonome. L'accordo sarà orientato ad "aumentare le risorse per la formazione nel settore della medicina generale e per aumentare la vocazione al territorio tra i camici bianchi".

"Per perseguire l'obiettivo sarà importante arrivare all'equivalenza accademica tra i titoli degli specialisti e dei medici di medicina generale - dice il presidente dell'Enpam -. Per velocizzare l'ingresso nel mondo del lavoro occorrerà rendere la laurea abilitante, evitando perdite di tempo tra la fine degli studi e l'esame di Stato, e dare applicazione alla 'App', il meccanismo di anticipo della prestazione pensionistica studiato per permettere ai medici anziani di ridurre l'attività a fronte dell'immediato inserimento lavorativo di giovani medici".

In una nota dell'Ente si evidenzia, fra l'altro, come "nella Legge di bilancio in via di approvazione è stato inserito anche un comma per l'istituzione di un fondo per l'innovazione sociale", una "disposizione potrebbe permettere per esempio di realizzare Social impact bond", precisa Oliveti, che è anche presidente dell'Associazione degli Enti di previdenza privati (Adepp) che ha dato impulso alla norma.

Ddl Lorenzin, la riforma degli ordini

Dopo dieci anni arriva la riforma degli Ordini professionali. Ecco come cambia la sanità: l’articolo 4  opera una  revisione della disciplina delle professioni sanitarie, in parte  novellando il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ai Capi I, II e III, concernenti gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi nazionali e le federazioni nazionali ,e in parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni.
 
Come prima innovazione rispetto alal normativa vigente istituitva degli Ordini  il ddl prevede una nuova definizione degli Ordini  che vengo definiti come "enti pubblici non economici", che "agiscono quali organi sussidiari (superando così la tradizionale definizione di "enti ausiliari" utilizzata di norma finora ndr.) dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale".
 
E questa è solo una delle definizioni specifiche  sulla natura giuridica degli Ordini sanitari  che ora vengono messe nero su bianco entrando nel merito della loro natura economica e patrimoniale, del loro ruolo e delle loro funzioni.
 
In particolare, la nuova disciplina prevede, come prima accennato,  un ammodernamento degli ordini delle professioni sanitarie, adeguando la normativa di riferimento agli ordini vigilati dal Ministero della salute con riferimento al loro funzionamento interno e mutando la denominazione di collegio in ordine. Infatti con la novella di cui al comma 1, innanzitutto, si richiamano gli ordini esistenti dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti aggiungendo poi, rispetto alla normativa vigente,  gli ordini dei biologi e delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione  (v. comma 9, articolo 3).
 
A questi ordini - insieme ai quali è altresì richiamato  il nuovo ordine dei fisici e dei chimici  - si applicano, in base al rinvio effettuato dal comma 12, le disposizioni del sopra citato D.Lgs.CPS 233/1946. Al riguardo si sottolinea che  la disciplina dell'ordine dei biologi  è inserita dall'articolo 9 nell'ambito delle professioni sanitarie, cui si aggiunge, a norma del medesimo articolo,  la professione di psicologo  per la quale, tuttavia, rimane ferma l'attuale normativa in materia di organizzazione, con alcune modifiche (v. articolo 9). 

Gli ordini sopra richiamati al comma 1 del capoverso articolo 1 novellato, sono costituiti a livello territoriale: durante l'esame al Senato si è sostituito il termine di provincia con circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012.
 
Rispetto alla normativa vigente, si mantiene la possibilità, in caso di esiguità del numero dei professionisti residenti nella circoscrizione territoriale - in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale -, ovvero qualora sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale e demografico, che un ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti, ovvero una o più regioni ad opera del Ministero della salute (superando in tal modo il riferimento, ormai datato, all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica), sentite le rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con gli Ordini interessati.
 
Viene anche disposto che per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della salute, d’intesa con le rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con gli ordini interessati, può disporre il ricorso a forma di avvalimento o associazione tra i medesimi.
 
Infine, viene previsto che  nel caso in cui il numero degli iscritti a un albo sia superiore a 50mila unità, il rappresentante legale dell'albo può richiedere al Ministero della salute l'istituzione di un nuovo Ordine  che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta; la costituzione del nuovo Ordine avviene secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro della salute, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
L'articolo  5,  istituisce l'area delle professioni sociosanitarie  ed individua il percorso procedurale necessario per l'individuazione di nuovi profili professionali.  Nell'area professionale vengono poi ricompresi i preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario e le professioni di assistente sociale, di sociologo e di educatore professionale.
 
L'articolo 6 (Modifica alla legge 1° febbraio 2006, n. 43  - Individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie)  inserito nel corso dell'esame in sede referente,  disciplina la procedura relativa all'individuazione e all'istituzione di nuove professioni sanitarie. L'intervento legislativo è attuato sostituendo l'articolo 5 della  legge 43/2006  Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali,  la cui rubrica viene modificata in  "Individuazione e istituzione di nuove professioni in ambito sanitario" (precedentemente ci si riferiva soltanto a "Individuazione"). 
 
Come precedentemente previsto, l'individuazione di nuove professioni sanitarie, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute e il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali. Innovando rispetto a quanto attualmente previsto, l'individuazione potrà avvenire anche su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento che, a tal fine, dovranno inviare istanza motivata al Ministero della salute, il quale, entro i successivi sei mesi, dovrà pronunciarsi. In caso di valutazione  positiva, il Ministero dovrà attivare la procedura finalizzata all'istituzione della nuova professione sanitaria.
 
L'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legge 43/2006 e previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni  ai sensi dell'art. 4 del  D Lgs. 281/1997, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
 
Gli accordi istitutivi di nuove professioni sanitarie dovranno individuare:
- il titolo professionale;

- l'ambito di attività di ciascuna professione;
  - i criteri di valutazione dell'esperienza professionale;
  - i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.
 
L'ordinamento didattico della formazione universitaria delle nuove professioni sanitarie così individuate è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità.

La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse (comma 4).

Bene la calendarizzazione del ddl Lorenzin sulle professioni sanitarie, che approda all'aula del Senato. "Sembra scongiurato il rischio di veder decadere, per lo scioglimento delle Camere, un provvedimento a lungo atteso che risolve problematiche già oggetto di proposte di legge nella precedente legislatura". Così la Cosmed (Confederazione sindacale medici e dirigenti), in una nota, che ne auspica l'approvazione.    Dopo anni troverebbero realizzazione contenuti innovativi di utilità per tutta la collettività e istanze fondamentali per l'attività dei professionisti della sanità, rileva la Cosmed, "quali l'applicazione della medicina di genere, il coinvolgimento delle associazioni di pazienti, la riforma della sperimentazione di medicinali, il riordino e l'istituzione di albi per le professioni sanitarie, il contrasto all'abusivismo, il riconoscimento dei medici del Ministero della Salute come parte integrante del Ssn".

Una legge che interessa centinaia di migliaia di operatori sanitari e milioni di cittadini, "che nei successivi decreti attuativi - rileva nella nota - dovrà rispondere alle preoccupazioni di parte del mondo ordinistico, anche sulle modalità elettive dei propri organi statutari. Andrà tutelata l'indipendenza e l'autonomia delle professioni con la massima disponibilità, da parte del Ministero della salute, a recepire le istanze dei professionisti della sanità pubblica". Come in ogni processo di riforma, conclude, "saranno necessari successivi aggiustamenti, attraverso la partecipazione di tutti i soggetti interessati. Sarebbe una grave responsabilità della politica non far prevalere l'interesse generale, mandando perduto il lavoro di anni, con grave pregiudizio alla credibilità delle stesse istituzioni politiche e professionali".

Commenti

Rispondi

I Correlati

"Nello specifico riteniamo che sia utile emettere solo il certificato che documenta l’inizio dell’infortunio, ritendo pertanto non necessario né appropriato il rilascio di altre certificazioni successive"

Di Silverio: "Questa riforma rappresenta a nostro avviso un tentativo di ulteriore parcellizzazione basata sulla spesa storica nella logica del povero sempre più povero e ricco sempre più ricco"

Il punteggio medio (in una scala da 0 a 10) per i medici è passato da 7,3 nel 2021 a 6,9 nel 2023 e, analogamente, per il personale sanitario non medico da 7,2 a 6,8

Chiusi il 9% in 10 anni. Fra il 2019 e il 2022, 11.000 clinici hanno scelto di lasciare le strutture pubbliche e l’esodo continua inesorabilmente

Ti potrebbero interessare

“Le sfide riguardanti il sistema sanitario italiano, in particolare la medicina di famiglia, sono complesse e richiedono un'ampia trattazione non riassumibili in articoli generici o comunicati stampa"

Aumenteranno le ore, dalle attuali 3 alle future 6. Gli studi dovranno essere più facilmente fruibili, non trovarsi a un terzo piano senza ascensore ma fronte strada per essere raggiungibili da tutti

Scotti: "La nuova medicina di famiglia sarà sicuramente tecnologica ma la relazione con il paziente resterà il fulcro"

Incontro con il Presidente del Comitato di Settore Marco Alparone. Silvestro Scotti (Fimmg): grande soddisfazione come premessa all’approvazione dell’ACN 2019-2021 e per indirizzi futuri su ACN 2022-2024