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La Commissione nazionale approva variazioni al manuale sulla formazione continua

Sono stati modificati alcuni paragrafi relativi alle "Attività formative non erogate da provider"; alle "Pubblicazioni scientifiche"; al "Tutoraggio individuale" e all’"Autoformazione"
Professione

La Commissione nazionale Ecm ha deliberato l'8 giugno scorso la modifica dei seguenti paragrafi del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario: a) Paragrafo 3.1. "Attività formative non erogate da provider"; b) Paragrafo 3 .2.1 "Pubblicazioni scientifiche"; c) Paragrafo 3.3. "Tutoraggio individuale"; d) Paragrafo 3.5. "Autoformazione".

Ecco le modifiche come riportate nella delibera approvata:

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3.1. Attività formative non erogate da provider

Le attività di "formazione individuale" comprendono tutte le attività formative non erogate da provider.

Tali attività possono consistere in:

a) attività di ricerca scientifica:
 

  1. pubblicazioni scientifiche (vedi Allegato IV);
  2. studi e ricerca (vedi Allegato V);
  3. i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.

b) tutoraggio individuale (vedi Allegato VI);c) attività di formazione individuale all'estero (vedi Allegato VII);
d) attività di autoformazione (vedi Allegato VIII).

Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione di cui al successivo §3.5, ivi includendo l'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.

3.2. Attività di ricerca scientifica

3.2.1. Pubblicazioni scientifiche

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science l Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di: 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding) l credito (se in posizione non preminente).

3.3. Tutoraggio individuale

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario1 e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di l credito formativo ogni 15 ore di attività. Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure: i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie di cui alla nota 7; il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.

3.5. Autoformazione

L'attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM. Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale, ivi includendo l'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.

Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

La Commissione ha inoltre deliberato di inserire un nuovo paragrafo all’interno all'interno del par. 3.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario dedicato all'Attività di ricerca scientifica.

Il nuovo paragrafo, è 3.2.3. rubricato "Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 5212019 e del DM 30 novembre 2021 art 7)".

Ecco il testo:

“1. I corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica devono essere erogati da:

- Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;

-Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche;

- Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);

- Società scientifiche.

I programmi dei suddetti corsi devono essere coerenti alle Linee Guida sulle Good Clinical Practice e i corsi devono prevedere un test finale di verifica dell'apprendimento. I professionisti sanitari che partecipano ai corsi formativi, con evidenza del superamento del test finale, hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza.La richiesta del riconoscimento di tale attività, sulla base dell'impegno orario autocertificato e del superamento del test, deve avvenire tramite il portale o l'APP del Co. Ge.Aps.L'ammontare dei crediti per la frequenza ai suddetti corsi contribuisce al soddisfacimento dell’obbligo formativo limitatamente al 20% dell'obbligo individuale triennale. 2. I Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art 7) saranno riconosciuti nell'ambito della Formazione individuale, come precisato dal par. 1 della presente delibera, a decorrere dal triennio 2020/2022.
3. La disposizione di cui al par. 2 si applica ai soli corsi aventi data inizio evento a partire dal 1 gennaio 2020”.

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