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Linee guida, il medico risponde anche delle omissioni nelle cure

Cassazione penale, sentenza 13274/2026: confermata la condanna di tre sanitari per la morte di una paziente. La scelta conservativa non esonera da controlli e interventi necessari.
Medlex

Il rispetto delle linee guida non esclude la responsabilità penale del medico quando il trattamento indicato viene applicato in modo incompleto, omettendo accertamenti diagnostici, misure terapeutiche e controlli necessari. La scelta di un approccio conservativo, anche se scientificamente appropriata, richiede infatti una costante valutazione dell'evoluzione clinica e la capacità di modificare tempestivamente la strategia assistenziale quando le condizioni del paziente lo impongono. È il principio che emerge dalla sentenza n. 13274/2026 della Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione, depositata il 10 aprile, che ha confermato la condanna di tre medici per omicidio colposo in relazione al decesso di una paziente ultraottantenne.

La vicenda riguarda una donna di 83 anni, affetta da diverse patologie concomitanti, ricoverata con una diagnosi di subocclusione intestinale dopo due accessi al pronto soccorso. La paziente era stata sottoposta a trattamento conservativo, ma il quadro clinico era progressivamente peggiorato fino al decesso per arresto cardiocircolatorio conseguente a shock ipovolemico, nel contesto di un'occlusione intestinale meccanica da briglia aderenziale. I tre sanitari, avvicendatisi nei turni di guardia, avevano sostenuto la correttezza dell'impostazione terapeutica sulla base delle raccomandazioni scientifiche di riferimento, contestando inoltre la sussistenza del nesso causale tra le condotte loro attribuite e l'evento mortale.

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Il trattamento conservativo non giustifica l'assenza di controlli

La gestione non chirurgica dell'occlusione intestinale da aderenze rappresenta un'opzione terapeutica riconosciuta dalle linee guida internazionali, purché non siano presenti condizioni che impongano un intervento urgente, come segni di peritonite, strangolamento o ischemia intestinale. L'approccio conservativo comprende tuttavia una serie di misure diagnostiche e terapeutiche indispensabili, tra cui la decompressione gastrointestinale, la somministrazione endovenosa di liquidi, la correzione degli squilibri elettrolitici e il monitoraggio dell'evoluzione clinica.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la scelta attendista non era stata accompagnata dall'adozione completa dei presidi necessari. Ai medici erano state contestate l'omessa reidratazione endovenosa adeguata, la mancata applicazione di un sondino nasogastrico decompressivo e l'assenza di approfondimenti diagnostici mediante tomografia computerizzata addominale o indagini radiologiche con mezzo di contrasto. A queste carenze si erano aggiunte l'insufficiente valutazione dei segni di emoconcentrazione e la mancata tempestiva risposta al peggioramento delle condizioni generali, caratterizzato anche dalla comparsa di vomito fecaloide.

Il trasferimento della paziente in chirurgia d'urgenza era stato disposto soltanto dopo un intervallo di circa otto ore dal manifesto aggravamento clinico. Il problema non risiedeva dunque nella legittimità astratta della terapia conservativa, ma nella sua attuazione concreta e nella mancata rivalutazione delle condizioni che ne giustificavano la prosecuzione.

Quando le linee guida non proteggono dalla responsabilità penale

Il riferimento normativo è l'articolo 590-sexies del Codice penale, introdotto dalla legge 24/2017, conosciuta come legge Gelli-Bianco. La disposizione disciplina la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario e prevede, alle condizioni stabilite dalla legge, una causa di non punibilità per l'imperizia quando siano state rispettate raccomandazioni contenute in linee guida appropriate al caso concreto o, in loro assenza, buone pratiche clinico-assistenziali.

L'adesione alle raccomandazioni scientifiche non costituisce tuttavia una protezione generalizzata rispetto a qualsiasi errore o omissione. La disciplina non esclude la responsabilità per condotte negligenti o imprudenti e richiede che le indicazioni scientifiche siano effettivamente applicate in modo appropriato rispetto alle caratteristiche del paziente.

Nel caso dell'occlusione intestinale, le raccomandazioni di settore ammettono il trattamento conservativo in pazienti selezionati, ma ne subordinano la sicurezza all'adozione di specifiche misure assistenziali e alla sorveglianza delle possibili complicanze. Il richiamo alle linee guida non può quindi essere limitato alla scelta iniziale di non intervenire chirurgicamente, trascurando le condizioni cliniche necessarie per proseguire il trattamento.

La sentenza conferma così una distinzione rilevante per la pratica professionale: una decisione terapeutica inizialmente corretta può diventare inadeguata quando il medico omette di verificare se persistano le condizioni che la rendevano appropriata. La valutazione della colpa deve pertanto considerare l'intero percorso assistenziale e non soltanto il momento nel quale viene definita la strategia di cura.

Turni di guardia, ogni medico risponde delle proprie omissioni

Un ulteriore aspetto affrontato dalla Cassazione riguarda la responsabilità dei professionisti che si succedono nell'assistenza allo stesso paziente. I ricorrenti avevano contestato la ricostruzione delle loro condotte come parte di un unico percorso colposo, sostenendo che ciascun medico avesse operato autonomamente durante il proprio turno e che non fosse stata adeguatamente distinta la responsabilità individuale.

La Suprema Corte ha respinto questa interpretazione, precisando che la responsabilità di ciascun sanitario deve essere accertata in relazione al proprio intervento e alle condotte che avrebbe dovuto tenere nel momento in cui aveva in carico il paziente. L'accertamento richiede quindi una valutazione individualizzata, anche attraverso la ricostruzione di ciò che sarebbe accaduto se ciascun professionista avesse adottato tempestivamente le misure necessarie.

Il principio di affidamento consente al medico di confidare, entro determinati limiti, nella correttezza dell'operato dei colleghi. Tuttavia, chi subentra nella gestione del paziente conserva il dovere di intervenire di fronte a errori evidenti e riconoscibili, anche quando siano stati commessi da professionisti intervenuti in precedenza. La successione dei turni non costituisce quindi, di per sé, una ragione sufficiente per escludere la responsabilità.

Nel caso esaminato, la Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente differenziato le singole condotte e valutato il contributo causale delle omissioni contestate. È stata pertanto confermata la responsabilità dei tre sanitari, senza attribuire loro una responsabilità indistinta per il solo fatto di aver partecipato all'assistenza della paziente.

Il nesso causale tra omissioni e decesso

Nel ricorso alla Cassazione, i medici avevano contestato anche la ricostruzione del rapporto causale tra le omissioni diagnostiche e terapeutiche e la morte della paziente. La questione assume particolare rilievo nei procedimenti per responsabilità sanitaria omissiva, nei quali non è sufficiente individuare una condotta clinicamente inappropriata, ma occorre accertare che l'intervento doveroso avrebbe evitato l'evento secondo i criteri probatori richiesti nel processo penale.

La valutazione richiede un giudizio controfattuale, volto a ricostruire quale sarebbe stata l'evoluzione clinica qualora fossero state adottate tempestivamente le misure omesse. Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano riconosciuto il rapporto causale tra le carenze assistenziali e il decesso, sulla base delle risultanze cliniche e peritali. La Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione, rilevando anche che non era stata dimostrata l'irreversibilità delle condizioni della paziente nel momento in cui sarebbe stato ancora possibile intervenire.

La sentenza n. 13274/2026 richiama quindi l'attenzione su un principio essenziale della responsabilità professionale: il rispetto delle linee guida deve essere verificato nella concreta gestione del paziente e lungo l'intero percorso di cura. L'appropriatezza della scelta iniziale non esonera il sanitario dagli obblighi di monitoraggio, rivalutazione diagnostica e tempestiva modifica della strategia terapeutica quando il quadro clinico evolve in senso sfavorevole.

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