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Da Ilsole24ore: Esercizio abusivo della professione medica presso una USL: ribadita la giurisdizione della Corte di Conti

Medicina Generale Redazione DottNet | 20/09/2008 12:49

La giurisdizione in materia di responsabilità nei confronti della USL di un soggetto privo della qualifica di medico spetta alla Corte di Conti: questo è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 22652 dello scorso 9 settembre.

 

Il fatto: la USL conveniva in giudizio uno dei suoi medici convenzionati dopo aver scoperto che il soggetto in questione era privo del titolo professionale di medico, chiedendo il rimborso degli emolumenti e il risarcimento dei danni anche per le specialità mediche fornite e gli accertamenti clinici erogati a seguito di prestazioni rilasciate dal convenuto. Quest'ultimo eccepiva carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ritenendo sussistere la giurisdizione della Corte dei Conti, riguardando, la controversia, un danno erariale relativamente ad un rapporto di servizio costituito con la pubblica amministrazione.


La Corte di Appello, accolto il gravame proposto dalla USL, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e rimetteva a questo la causa. Proponeva, quindi, ricorso in Cassazione il convenuto, ritenendo erronea l'individuazione della giurisdizione in capo al giudice ordinario, spettando, invece, nel caso di specie, alla Corte dei Conti.
La Cassazione accoglie il ricorso.

L'inserimento funzionale del medico putativo nell'amministrazione instaura un rapporto di servizio rilevante ai fini della configurabilità della giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale relativamente ad un rapporto di servizio costituito con la pubblica amministrazione anche se successivamente emerge l'illegittimità, l'annullabilità o la nullità del rapporto sia pure per falsità o nullità del titolo richiesto per la costituzione del rapporto perchè l'illegittimità dell'investitura non travolge le prestazioni di fatto rese.
" E' principio acquisito nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che l'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore causativo di un danno patrimoniale e l'ente pubblico che subisce tale danno, quale presupposto per un addebito di responsabilità amministrativa, devoluto alla cognizione della giurisdizione contabile, è configurabile non solo quando tra i soggetti intercorra un rapporto di impiego in senso proprio, o un rapporto di immedesimazione organica, ma anche quando sia comunque ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato, in quanto il soggetto, anche se estraneo alla pubblica amministrazione, venga investito, anche di fatto dello svolgimento in modo continuativo di una determinata attività in favore della pubblica amministrazione.
In particolare è stata ritenuta la giurisdizione della Corte dei Conti relativamente ai danni arrecati ad unità sanitarie locali da medici di base nell'ambito delle attività di prescrizione di medicinali (sent. cass.9957/2006) oppure con il complesso della loro condotta, da soggetti assunti come medici benchè in realtà sprovvisti di un valido titolo di studio e di abilitazione professionale.
(...)
Nè assume rilievo, al fine di scludere la giurisdizione della Corte di Conti, il fatto che, da un punto di vista strettamente civilistico, in un rapporto di natura convenzionale la mancanza della necessaria abilitazione professionale potrabbe comportare la nullità del contratto e quindi la qualificabilità nell'ambito della ripetizione dell'indebito dell'azione diretta al recupero dei compensi corrisposti per l'attività espletata (...)"
 

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