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Cassazione, il medico di famiglia non può lasciare le ricette in bianco in farmacia. Confermata la condanna per medico e farmacisti. Milillo: prescrizione annuale per i malati cronici

Medicina Generale Silvio Campione | 01/04/2011 08:32

Stop alle ricette in bianco anche per i malati cronici. L'altolà arriva dalla Cassazione secondo la quale la prescrizione farmacologica in bianco costituisce falsità ideologica in quanto "il farmaco non è un comune bene di consumo poiché oltre ad essere utile è un prodotto pericoloso anche in condizioni normali di utilizzazione, il cui acquisto deve pertanto essere effettuato sotto il controllo del medico". La vicenda analizzata dalla sesta sezione penale ha come protagonisti un medico convenzionato con la Asl di Frosinone, Giuliano F. e due farmacisti, Pio B e Sante G..

In particolare, come ricostruisce la sentenza 13315 il medico consegnava ricettari di prescrizioni mediche a lui intestati e dallo stesso firmati e timbrati in ogni foglio in bianco ai titolari di due farmacie che provvedevano di volta a in volta a riempire le ricette in ogni loro parte e con l'indicazione dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale. In seguito ad una perquisizione condotta dalle due farmacie, venivano rinvenuti ricettari in bianco già firmati e timbrati dal medico, nonché agende con annotati i nomi dei pazienti in carico al dottore e il relativo codice sanitario regionale.  In pratica, anche in base alle numerose deposizioni dei pazienti cronici, questi ultimi per cortesia e a fronte dell'esibizione di scatole vuote si recavano nelle due farmacie per avere la consegna di medicinali in regime di convenzione, alla cui regolarizzazione avrebbero poi provveduto i farmacisti, facendo firmare al medico di base la prescrizione già da loro compilata.Tutti e tre vennero condannati dalla Corte d'Appello di Roma, nell'ottobre 2009, per falsità ideologica ed abusivo esercizio della professione medica. Va detto che i reati nel frattempo sono caduti in prescrizione ma la Cassazione, stabilendo i risarcimenti per le parti civili, ha mantenuto in piedi la responsabilità di tutti e tre gli imputati. In particolare, piazza Cavour rileva come la normativa consenta "al medico di base di rilasciare la prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita" stessa. Tuttavia "quand'anche la legge non esiga che sia sempre preceduta da una visita dell'assistito, la prescrizione della terapia non può prescindere da un effettivo contatto tra medico e paziente per uno scambio di informazioni in ordine alle affezioni denunciate, al fine di consentire al medico di esprimere la valutazione del presidio medico più utile e appropriato alla cura". Deve essere, dunque, il medico "e solo il medico -ribadisce la Cassazione- a decidere se prescrivere o meno il farmaco ovvero, se del caso, mutare una precedente prescrizione farmacologica".  Una serie di regole al rispetto delle quali devono essere tenuti tanto i medici quanto i farmacisti perché "da un lato -spiega la Suprema Corte- è in gioco la tutela della salute degli assistiti, dall'altro, il contenimento della spesa farmaceutica nelle risorse finanziarie disponibili dal Servizio nazionale. Pertanto, l'attività prescrittiva non solo deve tendere al miglioramento delle condizioni di salute dell'assistito, ma deve anche evitare un consumo farmacologico inadeguato, incongruo o sproporzionato, in funzione di criteri di economicità e di riduzione degli sprechi".

Inoltre, la Suprema Corte nel bacchettare i farmacisti che tendono a prestarsi a metodologie di questo tipo, fa presente che "la somministrazione del farmaco da parte del farmacista deve sempre essere collegata ad una attuale necessità, così come valutata di volta in volta dal medico che lo ha prescritto". In conclusione, gli 'ermellini' sottolineano che legittimamente è stata contestata la falsità ideologica ai tre imputati proprio per "la falsa attestazione del compimento da parte del medico convenzionato della ricognizione del diritto dell'assistito all'assistenza farmacologica, essendo irrilevante la circostanza che i pazienti fossero affetti da patologie croniche, posto che anche per essi lo schema seguito dal legislatore impone al medico, dopo la diagnosi iniziale e la prima prescrizione farmacologica, di attuare controlli intermedi predefiniti, prima di emettere le prescrizioni ripetute". "Siamo assolutamente allineati con la Cassazione: le ricette non vanno mai firmate in bianco. Si tratta di un certificato. Noi lo sigliamo perché contiene indicazioni che abbiamo deciso e che non possiamo delegare a nessuno che non sia un medico". Commenta così Giacomo Milillo, segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), la sentenza della Corte di Cassazione. Il problema delle prescrizioni ripetute per questi pazienti, "ovviamente esiste e va risolto", anche per semplificare la vita ai cittadini. "Noi proponiamo da tempo - spiega Milillo - che le ricette per gli assistiti con malattie croniche possano valere per un anno. E che il farmacista possa erogare i farmaci sulla base di quella prescrizione". E' un problema su cui c'è attenzione da parte dei medici di famiglia. "Ma non si può risolvere - dice il leader della Fimmg - consegnando le ricette firmate ai farmacisti o alle segretarie. Servono regole chiare ma semplici, come appunto la prescrizione con una validità annuale, in cui è indicata la giusta posologia". In questo modo "il paziente può continuare a prendere i suoi medicinali senza passare ogni volta dal medico per la ricetta. E andare dal camice bianco solo per i controlli necessari che, il più delle volte, sono indipendenti dall'atto prescrittivo", conclude Milillo.

 

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