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Da Il Sole24ore: Le strettoie della pensione

Medicina Generale Redazione DottNet | 11/10/2008 08:56

Con le regole pensionistiche, introdotte a fine 2007, anche le possibilità d’uscita, le famose «finestre», hanno reso più difficoltosa la possibilità di lasciare il lavoro.

Chi raggiunge
la pensione d’anzianità con i
nuovi requisiti introdotti dalla riforma
Prodi, che si basano su un primo gradino,
di almeno 35 anni di contribuzione
e 58 anni d’età per i dipendenti e 59 per
gli autonomi, ha a disposizione due sole
uscite. A seconda che l’interessato raggiunga
i livelli d’età e di contribuzione
richiesti nel primo o secondo semestre
dell’anno in corso, possono lasciare il
lavoro solamente dal 1° gennaio dell’anno
successivo i primi e dal 1° luglio,
sempre dell’anno successivo, i secondi.
In pratica si realizza uno scivolamento
forzato che va da un minimo di sei
mesi per i più fortunati nati a ridosso del
30 giugno o del 31 dicembre a un massimo
di dodici mesi per gli sfortunati che
fanno il compleanno nei primi giorni
del semestre. Un dipendente che avesse
maturato l’età e i contributi nei primi
giorni di luglio, mentre con il vecchio
sistema che prevedeva quattro finestre
sarebbe potuto andare in pensione dal
primo gennaio del prossimo anno, dovrà,
invece adesso, attendere un anno e
cioè il primo luglio del 2009. Di fatto al
1° ottobre, data prevista, in passato, per
l’uscita di coloro che maturavano i requisiti
entro il 30 giugno dell’anno, saranno
ben pochi ad andare in pensione
d’anzianità.

La data consentirà il pensionamento
solamente a coloro che abbiano
maturato almeno 40 anni di contribuzione
entro il 30 giugno e che, inoltre,
compiano almeno 57 anni d’età entro il
30 settembre prossimo. Infatti le quattro
finestre del passato sono state mantenute
per il pensionamento di vecchiaia e
anche per le pensioni d’anzianità con
almeno 40 anni di contribuzione, che
assimilano il pensionamento di anzianità
a quello di vecchiaia, ma con un’ulteriore
limitazione: il raggiungimento anche
dei 57 anni d’età. Infatti le finestre
di luglio e di ottobre si aprono per chi
matura i requisiti contributivi entro il
primo e secondo trimestre dell’anno,
ma sono legate a un’età minima di 57
anni. Questo non indifferente paletto
ostativo viene meno per le finestre
d’uscita successive di gennaio e di aprile
alle quali può accedere chi matura i
requisiti contributivi nel terzo e quarto
trimestre dell’anno precedente indipendentemente
dall’età.

Un meccanismo apparentemente incomprensibile
che premia, con una decorrenza
più ravvicinata, coloro che maturano
il requisito nell’ultima parte dell’anno.
Ma dove l’incredulità diviene
massima è quando si viene a conoscenza
che anche per il pensionamento di
vecchiaia sono stati posti i traguardi delle
finestre. Per considerazione ovvia coloro
che raggiungessero i 65 anni d’età,
se uomini, e i 60 anni, se donne, avevano
diritto d’andare in pensione, avendo
maturato almeno 20 anni di contribuzione,
dal momento della maturazione del
requisito dell’età e di ricevere la pensione
dal primo giorno del mese successivo.
Con l’introduzione delle finestre,
anche se fortunatamente in numero di
quattro, il lavoratore anziano dipendente
deve attendere l’inizio del trimestre
successivo a quello in cui è stato maturato
il requisito. Per gli autonomi l’attesa
sarà ancora più lunga. A loro si applicano
le finestre previste per il pensionamento
di anzianità con 40 anni di contribuzione:
inizio semestre successivo. Ricordiamo
che a proposito di questo scivolamento
per i pensionamenti di vecchiaia
era sorto un non indifferente problema.
Il datore di lavoro poteva interrompere
il rapporto d’impiego del dipendete
che avesse raggiunto i limiti massimi
d’età senza incorrere in alcuna penalizzazione
in quanto la legge prevedeva
la decadenza delle norme di garanzia
proprio per questi lavoratori che, pertanto,
sarebbero rimasti senza stipendio e
senza pensione sino all’apertura della
finestra. È stato necessario immettere,
all’ultimo momento, una norma nel contesto
del provvedimento legislativo cosiddetto
delle “mille-proroghe” per annullare
il rischio di vuoto retributivo per
i lavoratori in previsione del pensionamento
di vecchiaia.
Unico contentino, in questa vasta e
complessa normativa che si presenta
con modifiche continue è data dalla certezza
che le “finestre di accesso” non si
applicano ai soggetti che hanno raggiunto
i requisiti anagrafici e contributivi per
il diritto alla pensione di vecchiaia entro
il 31 dicembre 2007 (ricordiamo: 57
anni d’età e 35 anni di contribuzione) e
che pertanto potranno andare in pensione
quando lo riterranno opportuno senza
dover attendere i nuovi traguardi.
 

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