
A presentare ricorso una coppia sterile di Trento, rivoltasi all'Associazione Coscioni dopo il rifiuto del un Centro di Firenze di eseguire la fecondazione eterologa. Dopo le recenti ordinanze dei tribunali di Milano e Catania, nel solo mese in corso questo è il terzo rinvio alla Corte Costituzionale in merito al divieto della pratica dell'eterologa, quella che consente alle coppie sterili in maniera assoluta di poter procreare utilizzando materiale genetico di un terzo soggetto. Tale divieto lederebbe dunque il principio di uguaglianza: secondo il giudice fiorentino, infatti, il divieto di PMA eterologa comporta ''una evidente violazione del principio di ragionevolezza inteso come corollario del principio di uguaglianza''. ''Dunque - commentano i legali della coppia che ha presentato il ricorso, Gianni Baldini e Filomane Gallo - un messaggio forte e chiaro il cui punto centrale e' il rilievo circa il contrasto tra il divieto di eterologa sancito dalla legge 40 e il fondamentale precetto costituzionale dell'art.3 che, in forza del principio di uguaglianza, postula che un medesimo problema (sterilita') puo' essere oggetto di trattamento differenziato solo ove sussista oggettiva giustificazione''Dopo i numerosi interventi di giudici e tribunali nel corso degli anni, vari 'capisaldi' della legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita sono stati ad oggi annullati, mentre le associazioni dei pazienti e vari gruppi politici chiedono a gran voce una revisione totale della legge.
Ecco cosa resta ad oggi della legge 40 (secondo una elaborazione dell'Associazione Coscioni che ha promosso numerosi ricorsi), dopo l'ultima ordinanza del tribunale di Firenze che l'ha rinviata alla Consulta in merito al divieto di fecondazione eterologa.
– DIVIETO DI PRODUZIONE DI PIU' DI TRE EMBRIONI: rimosso con sentenza della Corte Costituzionale 151/2009.
- OBBLIGO DI CONTEMPORANEO IMPIANTO DI TUTTI GLI EMBRIONI PRODOTTI: rimosso con sentenza della Corte Costituzionale 151/2009.
- DIVIETO DI DIAGNOSI PREIMPIANTO: rimosso con sentenza del Tar Lazio 2008.
- DIVIETO DI ACCESSO ALLE COPPIE FERTILI MA PORTATRICI DI PATOLOGIE GENETICHE: rimosso con decisione della Corte EDU 29 agosto 2012, reso definitivo l'11 febbraio 2013, in corso di esecuzione in Italia.
- DIVIETO DI ETEROLOGA: in attesa di udienza in Corte Costituzionale.
- DIVIETO DI UTILIZZO DEGLI EMBRIONI PER LA RICERCA SCIENTIFICA: in attesa di udienza in Corte Costituzionale.
- DIVIETO DI ACCESSO ALLA FECONDAZIONE ASSISTITA PER SINGLE E COPPIE DELLO STESSO SESSO: in vigore.
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Fonte: Associazione Coscioni, tribunale di Firenze

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