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Ginecologo ospedaliero condannato per non aver esaminato una cartella

Ginecologia LattoGlobina Voice | 30/01/2014 16:09

In occasione del ricovero presso un ospedale cittadino per espletare il parto cesareo, ad una paziente era stata attestata l’allergia ad un farmaco antibiotico penicillino-simile nonché alle graminacee. Un anno e mezzo dopo, ricoverata a seguito di seconda gravidanza presso lo stesso ambiente, in sede di anamnesi erano state ribadite entrambe le allergie.

Ciò nondimeno, nel post-cesareo la paziente era stata trattata per la profilassi antibiotica con un farmaco penicillino-simile, la cui somministrazione era stata interrotta solo allorquando si era clinicamente manifestata una reazione allergica diffusa a tutta la superficie cutanea. In relazione ciò la p. citava in giudizio il ginecologo dell’ospedale che le aveva prescritto la profilassi antibiotica, ricollegando l’insorgenza della sindrome tossico-allergica acuta a difetti di comportamento tecnico-professionale. Il convenuto controdeduceva che la sindrome era stata determinata da fattori diversi dalla profilassi antibiotica, quali l'ingerimento di graminacee.

In sede di accertamenti peritali veniva censurato l'operato del sanitario per non aver accuratamente valutato l'opportunità di somministrare altro chemioterapico non penicillino-simile mentre veniva esclusa la possibilità dell’ingerimento di graminacee, risultando tale assunto del tutto indimostrato e, comunque, improbabile, essendo ben nota alla paziente l'intolleranza a tali alimenti.

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La Sentenza (Tribunale di Bassano del Grappa, 20 luglio 2010)

La sindrome tossico-allergica è stata causata dal comportamento di negligenza inescusabile da parte del medico che ha somministrato il farmaco, nonostante fosse stata accertata la sua pericolosità nel determinare reazioni tossico-allergiche proprio in quella stessa divisione, durante un ricovero avvenuto un anno e mezzo prima. La condotta del sanitario appare del tutto censurabile per non aver esaminato la pregressa cartella clinica o comunque non aver tenuto in debito conto che la paziente era allergica al farmaco. L’alterazione della fotocopia di una certificazione sanitaria integra il reato di falsità materiale. Un soggetto coinvolto in un incidente stradale per il quale sorse un contenzioso per risarcimento dei danni produsse al giudice civile una certificazione sanitaria, resa in forma di copia, riproducente la dichiarazione medica in cui, tuttavia, era stata cancellata la parola “alitosi alcolica”, rilevata a suo carico.

Condannato in primo e secondo grado, ricorreva in alla Suprema Corte lamentando l’erronea applicazione della legge penale, poiché è giurisprudenza costante di legittimità che l’artefazione di una fotocopia non integra il delitto di falso materiale, bensì, nel ricorso di altri requisiti del delitto di truffa.

La Sentenza (Cass. Pen., n. 24012 del 23 giugno 2010 )

In tema di falsità materiale in certificazione, la giurisprudenza che esclude oggettivo rilievo penale alla falsificazione della copia, trova giustificazione allorquando il documento sia fedele e pedissequo ricalco dell’originale, senza che lo stesso introduca nella rappresentazione del fatto una difformità di qualche rilievo dalla matrice documentativa. Quando, invece, come nel caso in esame, la copia prodotta nel procedimento civile diverga (ed in punti qualificati) dal documento da cui trae origine, l’atto si presenta quale attestato originale del fatto ed ove esso sia stato falsificato, assume una potenzialità decettiva autonoma e rilevante ai sensi degli artt. 477 e 482 c.p., perché idonea a trarre in inganno la pubblica fede.

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