Non tutti sanno che, in presenza di separazione o divorzio, gli assegni corrisposti dall’ex coniuge possono avere diverse qualificazioni giuridiche e fiscali.
Infatti, al momento della separazione, nel caso in cui uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non gli sia addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l’altro coniuge corrisponda un assegno di mantenimento (previsto dall’art. 156. 1° comma del codice civile). Com’è noto, questo assegno – compatibilmente con la situazione economica del coniuge obbligato - ha lo scopo di garantire a chi lo riceve (ex coniuge e figli) il medesimo tenore di vita avuto durante il matrimonio.
Diverso è invece il caso dell’assegno alimentare (i cosiddetti “alimenti”): qui il presupposto è dato da uno stato di insufficienza dei mezzi di sostentamento. L’art. 438 del codice civile stabilisce che gli alimenti debbono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli.
Dopo il divorzio, la presenza di un assegno di mantenimento o, meglio ancora, alimentare costituisce per l’ex coniuge il presupposto per vantare un diritto alla pensione indiretta o di reversibilità in assenza di un nuovo matrimonio, o di una quota di pensione anche in presenza di un secondo vincolo coniugale. In questo caso sarà il giudice a stabilire le rispettive percentuali fra vedova e divorziata, in funzione della durata dei due matrimoni e della condizione economica delle parti.
"Chiediamo il sostegno del Presidente Mattarella, per richiamare la cittadinanza. Sarebbe paradossale che le organizzazioni sindacali dovessero trovarsi a ragionare su un possibile sciopero contro i cittadini nella veste di pazienti"
"Per molti presidenti di Regione i medici di medicina generale dovrebbero diventare dipendenti del Servizio sanitario nazionale". "Mancano 4500 medici e 10mila infermieri"
Rea (Simg Lazio): “Tra le principali esigenze, è fondamentale l’inserimento di personale infermieristico e amministrativo. Come le farmacie dei servizi ricevono investimenti anche la Medicina Generale può moltiplicare le sue funzioni”
Questo codice, attualmente in vigore, limita fortemente la possibilità di dar seguito a uno sciopero vero ed efficace, ostacolando di fatto qualsiasi iniziativa
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