Professione
Professione
Canali Minisiti ECM

Responsabilità professionale, prima applicazione della Legge Gelli

Professione Redazione DottNet | 04/04/2017 10:13

La Cassazione con la sentenza 16140/2017 nel rinviare il giudizio alla Corte d'Appello si rifà alla norma appena operativa

"Assicurazione obbligatoria per ospedali e professionisti sanitari e Centri Regionali per la gestione del rischio clinico, ma anche prescrizione dimezzata se il paziente decide di intentare causa direttamente nei confronti di un medico. E' entrata in vigore oggi la legge Gelli, che modifica la responsabilità dei professionisti sanitari nei procedimenti per malpractice.    Ogni anno, secondo l'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (Ania), si registrano 34mila denunce per danni dovuti a cure mediche, in particolare nei confronti di ginecologi e ortopedici, una cifra triplicata in 15 anni. E ogni risarcimento si aggira tra i 25mila e i 40mila euro, per un valore complessivo di circa 2 miliardi. 

Per 'normalizzare' la situazione, il testo introduce obbligo di assicurazione per tutti i liberi professionisti e le strutture sanitarie e, soprattutto, depenalizza la colpa medica: il medico che avrà rispettato linee guida e buone pratiche, non risponderà penalmente del suo operato. Pone poi attenzione alla sicurezza delle cure, prevedendo che tutte le strutture attivino monitoraggio e prevenzione del rischio clinico. Inoltre prevede l'istituzione di Centri Regionali per la gestione del rischio e un Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità.     Per il cittadino che ha subito una malpractice, la legge rende più veloce l'indennizzo: potrà infatti rivolgersi direttamente all'assicurazione della struttura, come accade oggi per l'RC Auto.

pubblicità

Se non soddisfatto, potrà agire attraverso la conciliazione obbligatoria o, infine, intentare un procedimento civile contro la struttura, che dovrà dimostrare di essersi comportata correttamente.     Ma se il cittadino intenderà rivalersi civilmente anche nei confronti del sanitario, dovrà lui stesso dimostrare di aver subito il danno (inversione dell'onere della prova) e la prescrizione sarà ridotta da 10 a 5 anni. Infine, l'indennizzo del danno avverrà sulla base di tabelle, ovvero con un tetto massimo prefissato, che saranno approvate con il ddl Concorrenza.

La Legge Gelli è, dunque, appena diventata operativa ma la giurisprudenza inizia già a parlare di lei.

E così, con la sentenza numero 16140/2017, la Corte di cassazione, nel rinviare alla Corte d'appello la causa giunta dinanzi ad essa, non ha potuto fare altro che constatare che sul giudizio di rinvio avrà effetto la legge numero 24/2017.

Ma andiamo con ordine.

La controversia analizzata dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza in commento, scrive Valeria Zeppilli dello Studio Cataldi, aveva ad oggetto la responsabilità penale di un chirurgo per il reato di cui all'articolo 590 commi 1 e 2 del Codice Penale, sancita in primo grado e confermata in secondo grado, sebbene con rideterminazione della pena.

Il ricorso del medico alla Cassazione ha quindi fornito lo spunto a quest'ultima per affermare che se la condotta professionale è conforme alle linee guida ed alle buone pratiche, la limitazione della responsabilità penale del medico in caso di colpa lieve, prevista dall'oggi superato articolo 3 della Legge Balduzzi del 2012, opera anche in caso di errori connotati da profili di colpa generica diversi dall'imperizia. Nella piena vigenza di tale norma, invece, il giudice del merito si era limitato a fare riferimento al profilo della negligenza del medico e non aveva analizzato il caso concreto secondo i parametri introdotti dalla Balduzzi, con la conseguenza che la sentenza deve essere annullata con rinvio.

Ed è proprio qui che si inserisce la Legge Gelli, ricorda l'avvocato Zeppilli..

Come sottolineato dalla Corte, infatti, sul giudizio di rinvio avrà effetto la legge numero 24/2017, la quale oggi prevede che se l'evento lesivo si è verificato a causa di imperizia, la punibilità del sanitario è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, dalle buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.


Di conseguenza la Corte d'appello, nel giudicare in sede di rinvio sulla responsabilità del medico, dovrà verificare l'ambito applicativo della nuova norma, concentrando la propria attenzione sull'individuazione della legge ritenuta più favorevole tra quelle succedutesi nel tempo, secondo i criteri, alternativi, dell'irretroattività della modificazione sfavorevole o della retroattività della nuova normativa favorevole.

Commenti

Rispondi

I Correlati

Indagine Groupama, cresce l'importanza di altre figure

Il fondo immobiliare che realizzerà le case "spoke" le affiderà ai medici interessati in affitto o in leasing

A Roma gli Stati Generali Anaao Assomed della Formazione Specialistica: le proposte per salvare la formazione dei futuri medici e sanitari e scongiurare il collasso della sanità pubblica

Sondaggio Anaao: in servizio prestano fino a 50 ore a settimana, si sentono "tappabuchi" e il 97% chiede una riforma del sistema formativo

Ti potrebbero interessare

A Roma gli Stati Generali Anaao Assomed della Formazione Specialistica: le proposte per salvare la formazione dei futuri medici e sanitari e scongiurare il collasso della sanità pubblica

Sondaggio Anaao: in servizio prestano fino a 50 ore a settimana, si sentono "tappabuchi" e il 97% chiede una riforma del sistema formativo

“Negli ultimi 4 anni sono state investite risorse come non mai e anche questo Governo ha investito in sanità tante risorse come mai si erano viste nel passato"

I posti a Medicina sono destinati ad aumentare rispetto agli anni precedenti. A confermarlo è la Ministra dell’Università e della Ricerca, che ha appena firmato i Decreti