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Quota 100, i medici potranno cumulare i redditi da lavoro

Estesa la cumulabilità dei redditi per il personale sanitario: si potrà continuare a lavorare senza perdere l’assegno della pensione anticipata. Come funziona la deroga e la nuova circolare Inps
Previdenza

Estesa il diritto di cumulo dei redditi da lavoro con la pensione anticipata “quota 100”. Il personale medico e sanitario potrà continuare a svolgere liberamente incarichi di lavoro durante il periodo di emergenza sanitaria.

Lo chiarisce l’Inps con la circolare numero 74 del 22 giugno 2020 con la quale si specifica che il personale sanitario e dirigente medico in pensione con quota 100 potrà cumulare interamente il reddito da pensione con quello derivante dallo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo, anche tramite collaborazioni coordinate e continuative, nell’ambito del contrasto all’emergenza da coronavirus.

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Pensione quota 100 e redditi da lavoro autonomo

Come noto, la legge sul trattamento pensionistico anticipato quota 100 prevede il divieto di cumulabilità della pensione con redditi derivanti da attività lavorativa superiori a 5.000 euro all’anno. Una prima deroga a tale disposizione per il personale medico e sanitario era stata varata col DL 14/2020 per incarichi conferiti a partire dal 30 aprile 2020 e fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria previsto per il 31 luglio 2020. L’obiettivo della norma è evitare la sospensione del pagamento della pensione con quota 100 al personale che accetti di incarichi di lavoro per il contrasto all’emergenza coronavirus in questa fase straordinaria di gestione dei pagamenti e per non disincentivare medici e infermieri a offrire le proprie prestazioni laddove richieste. E’ stata inoltre allargata la platea dei beneficiari che ora prevede, non solo il personale medico ed infermieristico ma anche i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari.

Gli incarichi lavorativi in deroga al divieto di cumulabilità

Con il decreto Rilancio, sono state modificate tali disposizioni confermando che la possibilità di cumulabilità di reddito da lavoro con la pensione anticipata è valida, a partire dal 30 aprile 2020, per sei mesi.

Medici e infermieri – spiega l’Inps nella circolare – potranno quindi continuare a lavorare senza preoccuparsi di perdere l’assegno della pensione. L’articolo 2-bis, comma 5, entrato in vigore il 30 aprile 2020, prevede che “Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano […] possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, […] nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. […] Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”.

La comunicazione all’Inps

All’atto pratico, per evitare la sospensione del pagamento della pensione, va informato l’Inps. Per farlo, è sufficiente che i pensionati interessati comunichino alle strutture territoriali di aver ripreso l’attività lavorativa in maniera autonoma per emergenza sanitaria indicando la durata dell’incarico. Al termine dell’incarico e comunque alla fine dell’emergenza sanitaria fissata per il 31 luglio 2020, la comunicazione dovrà essere integrata con il modello “AP139” da trasmettere all’Inps per via telematica con il quale si forniranno i dati reddituali percepiti durante l’incarico svolto.

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