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Medici Inps, pensione Enpam compatibile e attività fino a 72 anni

Firmato l'addendum all'accordo nazionale: cumulo consentito con le pensioni ordinarie del Fondo generale Enpam, meno incompatibilità professionali e nuove regole sulle graduatorie.
Medici Inps, pensione Enpam compatibile e attività fino a 72 anni
Previdenza

I medici convenzionati esterni dell'Inps potranno proseguire l'attività fino a 72 anni e percepire contemporaneamente la pensione ordinaria di vecchiaia o anticipata del Fondo di previdenza generale Enpam. Le novità sono contenute nell'addendum all'Accordo collettivo nazionale (Acn) per la medicina legale convenzionata, sottoscritto dalle parti sociali e dall'Istituto. Il documento interviene anche sulle incompatibilità professionali e sulle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

L'intesa modifica l'Acn dell'11 ottobre 2022, che disciplinava gli incarichi conferiti dall'Inps ai medici impegnati negli accertamenti di invalidità civile e nelle altre attività medico-legali di competenza dell'Istituto. Il limite massimo di permanenza in servizio passa da 70 a 72 anni, mentre viene eliminato l'automatismo che collegava la cessazione dell'incarico al raggiungimento dell'età pensionabile Enpam. Le modifiche rispondono anche alla necessità di ampliare la disponibilità di professionisti per le attività medico-legali dell'Inps, in una fase caratterizzata dall'attuazione della riforma della disabilità e dalle difficoltà di reclutamento segnalate in alcune sedi territoriali.

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Pensioni Enpam, quali trattamenti sono compatibili

La novità previdenziale riguarda le pensioni ordinarie di vecchiaia e anticipate a carico del Fondo di previdenza generale Enpam, nel quale rientrano Quota A e Quota B. L'addendum modifica gli articoli 11, 15 e 18 dell'accordo nazionale, escludendo questi trattamenti dalle cause che impediscono il conferimento dell'incarico o determinano la cessazione del rapporto convenzionale.

La compatibilità non viene invece estesa indistintamente a tutte le prestazioni pensionistiche dell'Enpam. Restano rilevanti le limitazioni previste per gli altri trattamenti e, in particolare, l'incompatibilità della pensione per inabilità assoluta e permanente con la prosecuzione dell'attività professionale. Il testo richiama inoltre un chiarimento interpretativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, trasmesso con una nota del 9 ottobre 2026. Secondo il Ministero, il medico titolare di pensione ordinaria di vecchiaia o anticipata del Fondo generale Enpam può continuare a svolgere attività professionale anche nell'ambito del rapporto convenzionale con l'Inps.

Il compimento dei 72 anni rimane comunque una causa di cessazione dell'incarico, indipendentemente dalla situazione pensionistica del professionista.

Incompatibilità professionali, le condizioni previste

L'addendum modifica anche l'articolo 15 dell'Acn, relativo alle incompatibilità con altre attività convenzionate. La precedente formulazione impediva lo svolgimento contemporaneo dell'attività medico-legale Inps e di quella regolata dagli accordi nazionali della medicina generale, della pediatria di libera scelta e della specialistica ambulatoriale, compresa l'attività convenzionata con l'Inail.

La nuova disciplina introduce un'eccezione per i medici con incarico Inps di 21 o 28 ore settimanali, purché l'altra attività sia svolta in una provincia diversa da quella della sede di assegnazione. Non si tratta, quindi, di una cancellazione generalizzata delle incompatibilità. La possibilità di cumulare gli incarichi resta subordinata alle condizioni relative all'impegno orario e alla separazione territoriale espressamente previste dall'accordo.

La modifica mira ad ampliare la platea dei professionisti disponibili, consentendo una maggiore flessibilità nell'organizzazione delle attività medico-legali senza eliminare le limitazioni stabilite dalla disciplina convenzionale.

Graduatorie, eliminate le revisioni annuali

Un ulteriore intervento riguarda l'articolo 9 dell'Acn. L'addendum abroga i commi 11 e 12, che disciplinavano la formazione e la pubblicazione delle graduatorie annuali, comprese le procedure di riesame delle posizioni dei candidati.

Rimane invece la previsione secondo cui la domanda di inclusione in graduatoria non deve essere rinnovata. La modifica elimina il precedente meccanismo di revisione periodica, ritenuto dalle parti una causa di instabilità delle graduatorie e di frequenti cambiamenti nelle assegnazioni territoriali. L'accordo punta così a favorire una maggiore continuità degli incarichi e una programmazione più stabile delle risorse professionali impiegate nelle strutture dell'Inps.

Fimmg: ora il rinnovo dell'accordo nazionale

La Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) ha accolto favorevolmente la sottoscrizione dell'addendum, rivendicando il risultato raggiunto soprattutto sul versante previdenziale. Il segretario nazionale del settore Fimmg Inps, Alfredo Petrone, ha ricordato la scelta del sindacato di non sottoscrivere una precedente formulazione dell'intesa priva delle garanzie richieste sulla compatibilità con le pensioni Enpam. La Federazione considera le modifiche un passaggio necessario per tutelare i professionisti e rafforzare la capacità operativa dell'Istituto.

L'accordo interviene mentre l'Inps si prepara a gestire le nuove competenze previste dalla riforma della disabilità. La Fimmg ha richiamato la necessità di garantire personale medico sufficiente nelle sedi territoriali e ha chiesto un nuovo bando nazionale, insieme alla rapida definizione dell'atto di indirizzo necessario per avviare il rinnovo complessivo dell'Acn.

L'addendum rappresenta quindi un intervento circoscritto ma significativo sulla disciplina dei rapporti convenzionali. L'estensione della permanenza in servizio, la compatibilità con le pensioni del Fondo generale e la riduzione condizionata delle incompatibilità sono destinate ad ampliare le possibilità di impiego dei medici nelle attività medico-legali dell'Inps.

Previdenza
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