
La gestione degli stupefacenti negli ospedali resta sotto il controllo della Direzione sanitaria. Il Ministero della Salute chiarisce che il visto sui moduli utilizzati dai reparti per approvvigionarsi presso la farmacia ospedaliera non può essere delegato ai medici delle singole Unità operative.
Una delega è possibile, ma deve essere formale e rimanere all'interno della Direzione di presidio o della Direzione sanitaria. Il chiarimento, diffuso dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (FOFI), interviene sull'applicazione delle regole che disciplinano la movimentazione interna dei medicinali stupefacenti e psicotropi.
La delega resta all'interno della Direzione sanitaria
La questione sottoposta al Ministero riguardava la possibilità per la Direzione sanitaria di individuare un'altra figura alla quale affidare l'apposizione del visto previsto sulla modulistica.
Per la predisposizione dei blocchi di moduli il Ministero ammette una procedura che preveda la delega formale a un altro dirigente medico della Direzione di presidio o della Direzione sanitaria.
Non può invece essere utilizzata la stessa soluzione per trasferire questa funzione ai medici che lavorano nelle Unità operative e che sono responsabili della compilazione delle richieste di approvvigionamento. Secondo il Ministero, questa possibilità non è conforme alla disciplina vigente.
La distinzione mantiene quindi separati i due livelli: il reparto formula la richiesta dei medicinali, mentre il visto resta una funzione riconducibile alla Direzione sanitaria.
Le regole risalgono al decreto del 1996
Il riferimento resta il decreto ministeriale del 15 febbraio 1996, che ha introdotto la modulistica per controllare il movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e i singoli reparti.
Il decreto stabilisce che i moduli siano predisposti in blocchi commisurati alle effettive necessità del reparto. Le norme d'uso disciplinano inoltre distribuzione, compilazione, conservazione e restituzione della documentazione utilizzata per l'approvvigionamento.
Il chiarimento del Ministero non introduce quindi un nuovo adempimento, ma definisce chi può esercitare una funzione già prevista dalla disciplina vigente e fin dove possa spingersi la delega.
Per le strutture sanitarie il principio indicato è che l'organizzazione interna può essere adattata attraverso procedure formalizzate, ma senza trasferire ai medici delle singole Unità operative una funzione di controllo attribuita alla Direzione sanitaria.




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