
Un paziente muore per shock settico dopo aver sviluppato una grave polmonite da Acinetobacter baumannii successivamente a un intervento chirurgico. A nove anni dal decesso, il Tribunale civile di Palermo ha riconosciuto la responsabilità dell'azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, condannandola a risarcire la moglie con oltre 480mila euro.
La terza sezione civile ha disposto il pagamento di 297.236 euro per il danno non patrimoniale e di 184.963,75 euro per quello patrimoniale, oltre a interessi e spese processuali. La donna era assistita dall'avvocato Paolo Piazza.
Lo shock settico dopo l'intervento
Secondo quanto emerge dalla ricostruzione del caso, l'infezione sarebbe stata contratta durante il ricovero all'ospedale Cervello. Dopo l'intervento chirurgico il paziente aveva sviluppato una grave polmonite da Acinetobacter baumannii, successivamente evoluta in shock settico.
Il batterio è uno dei microrganismi maggiormente associati alle infezioni correlate all'assistenza, soprattutto nei pazienti ospedalizzati più vulnerabili, e può provocare polmoniti, infezioni del sangue e delle ferite. Particolare rilevanza clinica assumono i ceppi multiresistenti, che possono limitare le possibilità terapeutiche.
Le informazioni disponibili sul procedimento palermitano non consentono tuttavia di conoscere nel dettaglio le motivazioni attraverso le quali il Tribunale ha accertato la responsabilità della struttura, né il contenuto degli accertamenti tecnici effettuati nel corso del giudizio.
Infezioni correlate all'assistenza e responsabilità della struttura
Il caso offre comunque l'occasione per richiamare un aspetto centrale del contenzioso sulle infezioni ospedaliere. L'insorgenza di un'infezione durante il ricovero non comporta di per sé l'automatica responsabilità della struttura sanitaria.
Nell'accertamento assumono rilievo la relazione temporale tra ricovero, procedure sanitarie e comparsa dell'infezione, le caratteristiche del microrganismo e le condizioni cliniche del paziente. Sul versante della struttura assume particolare importanza la possibilità di documentare le misure concretamente adottate per la prevenzione e il controllo del rischio infettivo.
Possono quindi entrare nella valutazione l'applicazione dei protocolli di prevenzione, le procedure di sanificazione e sterilizzazione, la sorveglianza microbiologica, la gestione dei dispositivi e delle procedure invasive e, più in generale, l'organizzazione predisposta per contenere il rischio di infezioni correlate all'assistenza.
Anche la presenza di un microrganismo tipicamente associato all'ambiente sanitario, come Acinetobacter baumannii, costituisce un elemento della ricostruzione clinica e causale, ma non equivale da sola alla prova della responsabilità.
Risarcimento complessivo di oltre 482mila euro
Nel caso esaminato a Palermo il giudizio civile si è concluso invece con il riconoscimento della responsabilità dell'azienda ospedaliera e con un risarcimento alla moglie pari complessivamente a 482.199,75 euro, cui si aggiungono interessi e spese processuali.
La decisione riporta così l'attenzione su un tema di particolare rilievo medico-legale: nelle infezioni correlate all'assistenza non conta soltanto ricostruire dove e quando sia avvenuto il contagio, ma anche verificare le misure adottate e documentate dalla struttura sanitaria per prevenire e gestire il rischio infettivo.




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