
Per ottenere l'esenzione dalle vaccinazioni obbligatorie di un bambino fino a sei anni non è sufficiente un'attestazione del medico di medicina generale, anche quando questa richiama il parere di uno specialista. La certificazione delle condizioni che consentono di omettere o differire la vaccinazione compete al pediatra di libera scelta del minore.
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza n. 6671/2026, confermando il rigetto del ricorso presentato dai genitori di una bambina contro il diniego opposto dall'Azienda sanitaria al riconoscimento dell'esenzione.
Il caso dell'esenzione contestata dall'Asl
La controversia nasce dalla richiesta dei genitori di esentare la figlia dalle vaccinazioni obbligatorie, tra cui esavalente e MPRV. A sostegno della domanda era stata prospettata una reazione avversa verificatasi dopo una precedente somministrazione.
La famiglia aveva prodotto un'attestazione rilasciata da un medico di medicina generale appartenente a un'altra Asl, apposta in calce al parere formulato da uno specialista privato. L'Azienda sanitaria non aveva però ritenuto quella documentazione sufficiente per riconoscere l'esenzione.
Il contenzioso è quindi arrivato davanti alla giustizia amministrativa e, infine, al Consiglio di Stato, che ha confermato il diniego.
Per gli under 6 la competenza è del pediatra di libera scelta
La normativa sulle vaccinazioni obbligatorie consente di omettere o differire una vaccinazione in presenza di un accertato pericolo per la salute legato a specifiche condizioni cliniche documentate.
Nel caso dei bambini nella fascia da zero a sei anni, il Consiglio di Stato individua nel pediatra di libera scelta il medico competente ad attestare le condizioni che giustificano l'esenzione o il differimento. Il parere dello specialista può concorrere alla valutazione clinica, ma non sostituisce l'attestazione richiesta al professionista competente.
Ne deriva anche un limite per il medico di medicina generale. Nel caso esaminato, l'attestazione proveniva inoltre da un professionista appartenente a un'Azienda sanitaria diversa da quella della minore.
Il parere specialistico non sostituisce la certificazione
La decisione distingue quindi tra gli approfondimenti clinici utilizzabili per valutare un'eventuale controindicazione e la responsabilità di certificare l'esenzione.
Gli accertamenti e il parere dello specialista possono documentare le condizioni del bambino e fornire gli elementi necessari alla decisione. Per gli under 6, tuttavia, la certificazione finale resta affidata al pediatra di libera scelta.
La sentenza chiarisce così anche il ruolo dei diversi professionisti coinvolti: la presenza di documentazione specialistica, da sola, non rende valida un'esenzione sottoscritta da un medico privo della specifica competenza prevista per quella fascia di età.




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